L'Inps ha fornito alcuni chiarimenti sul rilascio e sui contenuti del Durc, il cui possesso è indispensabile per godere di diversi benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale
Dal 1° gennaio 2008, la normativa relativa al Durc, di cui all’art. 1, co. 1175, della L. n. 296/06, per la cui attuazione l’art. 1, co. 1176 della medesima legge rinvia ad un apposito decreto ministeriale, trova piena applicazione. A ricordarlo è l’allegata circolare Inps n. 51 del 18 aprile scorso che ha fornito alcuni chiarimenti sul rilascio e sui contenuti del Durc, il cui possesso è indispensabile per godere di diversi benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
Il decreto ministeriale 24 ottobre 2007 prevede un Durc per i datori di lavoro e lavoratori autonomi per appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche e lavori privati in edilizia e un Durc per i datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale. Con una successiva circolare, la n. 30 del 5 gennaio 2008, il Ministero del lavoro, in accordo con Inps ed Inail, si è limitato ad elencare ed individuare la tipologia dei benefici normativi e contributivi la cui fruizione è subordinata al possesso del Durc. Proprio con riferimento alla circolare ministeriale, l’Istituto previdenziale ha fornito i chiarimenti in merito a quest’ultimo aspetto, anticipando comunque la predisposizione di una nuova nota che darà completezza al quadro generale della materia relativa al Durc.
Con riferimento al Durc richiesto dai datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, nel caso in cui l’Ente erogatore di tali benefici sia lo stesso che rilascia il Durc, l’Istituto previdenziale, previa verifica delle condizioni di regolarità, non provvederà all’emissione materiale del documento, ma attesterà tale regolarità con un Durc interno.
Relativamente all’individuazione dei benefici normativi e contributivi, si fa un esplicito rinvio a quelli elencati nell’allegato alla circolare ministeriale, già oggetto della precedente News Ance n. 320/08. Tali benefici, ricorda la nota, sono sgravi collegati alla costituzione o gestione del singolo rapporto di lavoro e rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo. Su tale presupposto, sono esclusi dal gruppo dei benefici contributivi, subordinati al possesso dei requisiti per il rilascio del Durc, quelli previsti per il rapporto di apprendistato e quelli che riguardano interi settori o territori.
Si ricorda, inoltre, che il comma 1175 dell’art.1 della legge n. 296/2006 impone, quale prima condizione per la fruizione delle agevolazioni, il rispetto da parte del datore di lavoro degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In relazione a tale requisito, i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare annualmente all’Istituto una apposita dichiarazione di responsabilità, che si allega per conoscenza, nella quale sia autodichiarata, tra l’altro, la regolarità contributiva ed assistenziale nei confronti degli altri Enti e della Cassa Edile, per il settore delle costruzioni.
Tra i requisiti di regolarità, l’Inps ha precisato che il rilascio è subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:
– correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
– corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
– inesistenza di inadempienze in atto;
– richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
– sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
– istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
La verifica di tali condizioni deve sempre avere ad oggetto i versamenti dovuti a titolo di contribuzione accertata come dovuta. La semplice contestazione di mancato versamento contributivo non legittima l’Istituto ad emettere un Durc irregolare, preclusivo della possibilità di usufruire dei relativi benefici contributivi.
Tra le cause non ostative al rilascio del Durc, si ricordano:
per i crediti iscritti a ruolo
– la sospensione della cartella esattoriale a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;
per i crediti non ancora iscritti a ruolo
– il contenzioso amministrativo per il quale non sia intervenuta la decisione che respinge il ricorso;
– il contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
– l’aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel DPCM emanato ai sensi dell’articolo 1, c. 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato.
In considerazione del fatto che i benefici riconosciuti dall’Inps sono erogati mensilmente, il Durc ha validità mensile. è stato introdotto inoltre un termine di sospensione di trenta giorni per la verifica della regolarità qualora venga accertata una situazione di irregolarità da cui potrebbe derivare il mancato riconoscimento dei benefici richiesti con il DM 10. In tale circostanza, il datore di lavoro avrà tempo 15 giorni per regolarizzare la situazione debitoria; trascorso infruttuosamente tale termine e permanendo una situazione di rilevante irregolarità, si procederà al recupero delle agevolazioni con il relativo addebito.
Con riferimento all’art. 9 del decreto sul Durc ed in particolare all’allegato A del medesimo decreto, sono state elencate le ipotesi di irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative al rilascio del Durc. Per ciascuna delle suddette ipotesi è previsto un periodo di tempo, da tre a ventiquattro mesi, in cui il Durc non sarà rilasciato. L’ambito di applicazione di tale sanzione, definita accessoria, è riferito al Durc finalizzato alla fruizione dei soli benefici normativi e contributivi e non anche al Durc rilasciato in relazione agli appalti pubblici e privati.
La conferma quindi dell’esistenza di un Durc rilasciato per la fruizione dei benefici contributivi e di un Durc rilasciato per gli appalti di lavoro, servizi e forniture pubbliche e per i lavori privati in edilizia comporta necessariamente una diversa decorrenza in ordine all’efficacia ostativa degli illeciti in materia di tutela delle condizioni di lavoro. Infatti, ai fini della fruizione dei benefici contributivi, erogati con cadenza mensile, avranno rilevanza solo quelle condotte illecite poste in essere successivamente all’entrata in vigore del decreto sul Durc, ossia gennaio 2008. Analogamente, anche il controllo della regolarità degli adempimenti contributivi dovrà essere effettuato con riferimento ai periodi di paga successivi all’entrata in vigore del suddetto decreto.
Tra le modalità operative e procedurali, per i cui approfondimenti si fa esplicito rinvio alla circolare in parola, si segnala che l’Istituto previdenziale ha predisposto, ai fini della dichiarazione dell’applicazione dei contratti collettivi, un nuovo modulo denominato SC37DURC INTERNO che dovrà essere inviato annualmente all’Inps. Per i datori di lavoro che già usufruiscono delle agevolazioni, tale dichiarazione dovrà essere inoltrata non oltre i 30 giorni dalla pubblicazione della circolare Inps in oggetto.
In tale modulo gli stessi datori di lavoro dovranno, inoltre, dichiarare di essere in regola con gli obblighi contributivi nei confronti degli altri Enti e di non aver a carico provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per violazione delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro.
Si segnala infine che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 25 febbraio 2008 n. 74, relativo alla disciplina sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, in cui è previsto, tra l’altro, che il subappaltatore, per attestare la propria regolarità contributiva, è tenuto a presentare all’appaltatore un Durc regolare, l’Inps ha anticipato che, dal prossimo mese di giugno, sarà operativa una procedura informatica che consentirà alle imprese, previa prenotazione, di ottenere il Durc con cadenza periodica mensile.
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