• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • Calendario parlamentare della settimana dal 26 al 30 ottobre 2026
            26 Ottobre 2026
          • Consiglio dei Ministri n. 194 del 22 ottobre
            26 Ottobre 2026
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

Il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 1, con riferimento all’esatta applicazione della normativa sul collocamento obbligatorio nell’ambito del settore edile

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Collocamento obbligatorio – Nota Ministero del Lavoro 2 Aprile 2008

23 Aprile 2008
Categories
  • Archivio
  • Lavoro, welfare e sicurezza
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

La Direzione Generale del mercato del Lavoro del Ministero del Lavoro, con l’allegata nota del 2 aprile scorso, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 1, co. 53 della L. n. 247/2007 di attuazione del Protocollo Welfare del Luglio scorso, con riferimento all’esatta applicazione della normativa sul collocamento obbligatorio nell’ambito del settore edile.

Si rammenta, infatti, che con la suddetta norma si è prevista l’esclusione dalla base di computo per il calcolo del personale disabile, da assumere in base alla L. n. 68/1999, di tutto il personale occupato nel cantiere e degli addetti al trasporto del settore.

Il Ministero ha precisato che, su sollecitazione dei servizi provinciali per l’impiego, si sono rese necessarie alcune indicazioni per una maggiore uniformità nell’applicazione della norma, con specifico riferimento all’esatta portata dell’espressione “datore di lavoro appartenente al settore edile”.

Con tale espressione, ha chiarito il dicastero, bisogna intendere colui che svolge attività nell’ambito dei cantieri edili di cui all’allegato I del D.Lgs. 494/1996, che risulta iscritto al Registro delle imprese ex art. 2188 c.c. e che sia inquadrato ai fini previdenziali e assistenziali sempre come impresa edile.

Esclusivamente il datore di lavoro che dimostri di possedere i requisiti appena citati potrà essere considerato datore di lavoro edile e, pertanto, potrà beneficiare della previsione normativa di cui all’art. 1 – co. 53 della L. n. 247/2007 ai fini del calcolo del personale disabile da assumere in ottemperanza alla legge sul collocamento obbligatorio (L. n. 68/1999).

Tale precisazione risulta assai diversa rispetto ad alcuni chiarimenti, sempre inerenti la problematica in oggetto, richiesti dall’Ance in via informale al Ministero del lavoro e riportati nella precedente nota n. 331 del 6 febbraio 2008, dai quali ne derivava una diversa posizione del dicastero, soprattutto per quanto concerne l’inquadramento previdenziale delle imprese.

In quella sede, infatti, il Ministero, oltre a confermare il requisito dello svolgimento di attività rientranti nell’allegato I del D.Lgs. n. 494/1996, aveva confermato l’applicabilità della nozione di datore di lavoro edile, contenuta nella circolare n. 29 del 28/09/2006, successiva alla pubblicazione della legge n. 248/2006 di attuazione del decreto Bersani, anche per la fattispecie in esame.
In tema di comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di lavoro nell’edilizia, infatti, il Ministero aveva precisato che, ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro operanti nel settore dell’edilizia, bisognava tener presente, oltre al requisito appena citato, anche quello dell’inquadramento o dell’inquadrabilità previdenziale delle imprese.

Alla luce di ciò, così come espresso nella precedente nota richiamata, potevano essere considerate edili anche quelle imprese che, pur essendo al livello previdenziale inquadrate in un settore diverso da quello dell’edilizia (ad es. industria), applicano comunque il contratto collettivo edile e operano in tale settore.

La nota, invece, di senso contrario, asserisce che non è sufficiente a provare l’appartenenza al settore l’applicazione del Ccnl dell’edilizia e ancor di più l’iscrizione in Cassa Edile delle medesime imprese, né tantomeno i codici Ateco se non coincidenti con gli altri requisiti.

Alla luce di quanto sopra, si invitano le Associazioni a segnalare alla scrivente eventuali problematiche che dovessero discendere da attuazioni difformi da parte delle imprese edili, con particolare riguardo a quelle con diverso inquadramento previdenziale.

3447-Nota Ministero del lavoro.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Gestisci cookie
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro