a Confindustria ha sottoscritto con i Sindacati Cgil, Cisl e Uil, l'Avviso comune, per la disciplina della cosiddetta "deroga assistita", che consente di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato nel caso si sia raggiunto il termine massimo di trentasei mesi di rapporto lavorativo
Si informa che il 10 aprile scorso Confindustria, in attuazione del rinvio di cui all’art. 5, comma 4bis, del decreto legislativo n. 368/2001, modificato dalla legge n. 247/2007, ha sottoscritto con i Sindacati Cgil, Cisl e Uil, l’Avviso comune, riportato in allegato, per la disciplina della cosiddetta “deroga assistita”, che consente di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato nel caso si sia raggiunto il termine massimo di trentasei mesi di rapporto lavorativo, comprensivo di proroghe e rinnovi, tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore.
La durata dell’ulteriore contratto a termine, che può essere stipulato per una sola volta, non potrà essere superiore ad otto mesi, salve maggiori durate eventualmente disposte dai contratti collettivi nazionali o da avvisi comuni stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Si rammenta che la stipula dell’ulteriore contratto a termine deve avvenire innanzi la Direzione Provinciale del Lavoro, con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
Qualora non venga rispettata la procedura predetta, ovvero nell’ipotesi di superamento del termine stabilito nel contratto, quest’ultimo sarà considerato a tempo indeterminato.
Si consiglia per il futuro, qualora l’azienda ed il lavoratore indicassero una durata inferiore a quella prevista nell’Avviso comune o concordata nel contratto o in successivi accordi collettivi, di seguire le indicazioni di Confindustria, ossia di inserire al momento della stipula del contratto avanti la DPL la clausola “salvo eventuale proroga, ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. n. 368 del 2001, e nel rispetto della durata massima indicata nell’avviso comune del 10 aprile 2008” (o nel ccnl o accordo collettivo che abbia previsto una durata maggiore).
Ciò al fine di evitare che, qualora si presentasse la necessità di prolungare il contratto oltre la data inizialmente prevista, possa ipotizzarsi la violazione delle prescrizioni del citato art. 5, comma 4 bis, con pretesa di conversione del contratto a tempo indeterminato.
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