I presupposti per l’applicazione del punto 2.5 del Protocollo Governo-Confindustria-Sindacati del 23 luglio 1993, relativo all’indennità di vacanza contrattuale
Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 20 maggio 2004 è scaduto, come noto, il 31 dicembre 2007.
Trascorsi tre mesi da tale data, si registrano i presupposti per l’applicazione del punto 2.5 del Protocollo Governo-Confindustria-Sindacati del 23 luglio 1993, relativo all’indennità di vacanza contrattuale.
Si riporta in allegato la tabella degli importi mensili ed orari di tale indennità, da erogare a decorrere dal 1 aprile 2008 calcolati, applicando la percentuale dello 0,51% (30% del tasso di inflazione programmato che per il 2008 è fissato nell’1,7%) sui minimi retributivi contrattuali e sulla indennità di contingenza, così come previsto dal Protocollo citato.
Per quanto riguarda gli operai discontinui di cui alle lettere b) e c) della tabella contenuta nell’allegato A al c.c.n.l. vigente, si chiarisce che i valori orari sono stati ottenuti applicando l’aumento percentuale dello 0,51% alla somma dei minimi contrattuali orari e della ex indennità di contingenza oraria previsti per tali lavoratori.
Naturalmente per gli operai discontinui ai quali si applicano i minimi di paga base degli operai di produzione l’importo orario dell’indennità in oggetto è uguale a quello previsto per gli stessi operai di produzione.
Sempre in allegato vengono riportati anche gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale per gli apprendisti.
Si ricorda che l’indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione e cesserà di essere erogata dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Ai fini del computo di tale indennità sugli istituti contrattuali e di legge, si ritiene che la stessa debba essere considerata alla stregua degli elementi retributivi presi in considerazione per la sua determinazione (minimi contrattuali ed ex indennità di contingenza). Naturalmente l’indennità in questione è imponibile ai fini contributivi e fiscali.
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