Il provvedimento stabilisce che i corsi di formazione dei lavoratori extracomunitari residenti nei paesi di origine, che secondo quanto previsto dal testo unico sull’immigrazione garantiscono un canale preferenziale per lavorare in Italia, non devono essere a carico dei lavoratori medesimi
Nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo scorso è stato pubblicato il decreto del Ministero della solidarietà sociale e della pubblica istruzione 31 gennaio 2008 che apporta integrazioni al decreto ministeriale del 22 marzo 2006 relativo ai programmi di formazione dei cittadini extracomunitari da effettuarsi nei paesi di origine.
Il provvedimento in esame stabilisce che i corsi di formazione dei lavoratori extracomunitari residenti nei paesi di origine, che secondo quanto previsto dal testo unico sull’immigrazione garantiscono un canale preferenziale per lavorare in Italia, non devono essere a carico dei lavoratori medesimi.
I progetti di formazione dovranno indicare le fonti di finanziamento che saranno utilizzate per lo svolgimento delle attività formative, con espressa esclusione di qualsiasi onere, totale o parziale, a carico dei lavoratori interessati.
La partecipazione a tali corsi, organizzati da enti locali, associazioni dei datori di lavoro, sindacati, organismi internazionali o associazioni che operano nel settore dell’immigrazione, anche in collaborazione con privati, dovrà quindi essere gratuita, altrimenti il relativo progetto non potrà essere approvato.
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