L'Inail ha precisato che, pur in assenza di un apposito modulo, i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere una comunicazione che contenga alcuni dati aziendali in occasione dell’invio in trasferta o missione dei propri lavoratori.
Si fornisce per opportuna conoscenza la nota Inail, prot. n. 2947/08, relativa all’obbligo cui è tenuto il datore di lavoro in caso di invio di lavoratori in trasferta o in missione.
L’Istituto, nel richiamare le disposizioni contenute nelle Modalità di attuazione delle tariffe, di cui al Decreto interministeriale 12 dicembre 2000 e quelle contenute nell’art. 12 del Dpr n. 1124/65, ha precisato che, pur in assenza di un apposito modulo, i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere una comunicazione che contenga alcuni dati aziendali in occasione dell’invio in trasferta o missione dei propri lavoratori.
Tale adempimento, infatti, consentirebbe all’Inail una più corretta valutazione dei rischi ai fini classificatori, nonché risalire alle cause di eventuali malattie professionali del lavoratore.
I riflessi negativi che scaturiscono dal suddetto adempimento, in evidente contrasto rispetto alle politiche di snellimento degli adempimenti datoriali, hanno spinto l’Ance ad ottenere alcuni chiarimenti in merito, soprattutto con riferimento ai presupposti normativi richiamati dall’Inail.
In via del tutto informale, è stata preannunciata da parte dell’Istituto l’emanazione di una nuova nota; tra i chiarimenti, dovrebbe essere confermato l’obbligo di cui all’oggetto, ma solo nel caso in cui dalla trasferta scaturisca una diversa mansione, con conseguente mutamento del rischio assicurato originariamente. Non è stata esclusa, inoltre, l’ipotesi della predisposizione di un apposito modulo per facilitare le operazioni di compilazione e di spedizione della comunicazione in parola.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni, anche con riguardo agli esiti delle iniziative dell’Ance, volta a contrastare la posizione dell’Istituto.
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