Il 30 settembre 2008 scade il termine per la procedura di trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato.
Come già evidenziato in precedenti comunicazioni sulla materia, il 30 settembre 2008 scade il termine per la procedura di trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato.
Il Ministero del lavoro, con l’allegata circolare n. 8/2008, nel richiamare quanto già precisato nella nota ministeriale del 24 settembre 2007 sui criteri di valutazione degli accordi di stabilizzazione, parimenti allegata, nonché nella circolare Inps n. 78/2007 attinente la relativa procedura (cfr. comunicazione del 27 aprile del 2007), ha diramato ulteriori istruzioni operative per una corretta applicazione della disciplina in esame.
Si rammenta nel merito che la legge finanziaria del 2007 (legge n. 296/2006) prevedeva che la procedura di trasformazione delle collaborazioni anche a progetto in contratti di lavoro subordinato, disciplinata dall’art. 1, commi 1202 e ss., dovesse attuarsi entro il 30 aprile 2007.
Il D.L. n. 248/2007, cosiddetto decreto “Milleproroghe” (convertito dalla legge n. 31/2008), ha prorogato alla data predetta del 30 settembre p.v. il termine per aderire alla procedura di cui trattasi.
Il citato dicastero evidenzia in particolare che, considerato il nuovo termine, è possibile stipulare sia nuovi accordi che tenere in considerazione precedenti processi di trasformazione risultati carenti o parziali sotto diversi profili.
Il Ministero ribadisce che potranno essere ammessi alla trasformazione solo i contratti di collaborazione sussistenti all’atto dell’attivazione della procedura, con esclusione quindi dei rapporti già ricondotti ad una tipologia contrattuale di natura subordinata a seguito di provvedimenti ispettivi o giudiziali.
Vengono quindi richiamate le tipologie contrattuali che possono essere utilizzate a buon fine per la trasformazione e che rendono, conseguentemente, gli accordi sindacali “meritevoli di una miglior considerazione e di una valutazione preferenziale”, stante il fatto che il citato dicastero è chiamato ad approvare gli accordi stessi “con riferimento alla possibilità di integrare presso la Gestione separata dell’Inps la posizione contributiva del lavoratore interessato”.
Per quanto attiene i destinatari dell’accordo, la circolare in esame rammenta che “l’accordo sindacale comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi”. Ciò impone di tener presenti le risultanze di eventuali accertamenti ispettivi.
La procedura di trasformazione non è comunque preclusa nelle ipotesi in cui i rapporti di collaborazione siano stati già oggetto di accertamento in sede amministrativa o giudiziale, “purchè non sussistano provvedimenti o sentenze di natura definitiva che abbiano già ricondotto i predetti rapporti nell’ambito del lavoro subordinato con i conseguenti effetti sia sul piano contributivo e sanzionatorio”.
Con riferimento ai criteri che il personale ispettivo deve adottare nell’ambito delle indagini sul corretto utilizzo dei contratti di collaborazione, precise istruzioni sono state già fornite dalla circolare ministeriale n. 4/2008 (cfr. news Ance n. 316/08).
La circolare in esame precisa inoltre che, tranne i casi di cessazione del rapporto per giusta causa o dimissioni del lavoratore, il rapporto di lavoro subordinato derivante dalla procedura di trasformazione deve avere, come previsto dalla legge, una durata almeno biennale.
In merito agli atti di conciliazione individuale (successivi all’accordo sindacale), il Ministero precisa che gli stessi possono essere raggiunti sia in sede sindacale sia presso le Dpl e che sono essenziali per il buon esito della procedura in quanto devono essere depositati unitamente agli accordi sindacali, al contratto di lavoro subordinato stipulato con ciascun lavoratore e all’attestazione dell’avvenuto versamento, alle sedi Inps territorialmente competenti, di una somma pari ad un terzo del contributo straordinario dovuto.
Il Ministero ricorda infine che, secondo quanto previsto dalla predetta legge finanziaria 2007, il versamento dell’intero contributo straordinario integrativo da parte del datore di lavoro alla Gestione separata Inps, indispensabile per l’efficacia dell’atto di conciliazione, comporta “l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi”.
In altri termini – chiarisce la circolare – restano escluse dalla prescrizione le sole ipotesi di reato concernenti materie diverse da quelle “connesse” al versamento dei contributi previdenziali, mentre sono estinti tutti gli illeciti amministrativi comunque collegati all’impiego dei lavoratori stabilizzati.
Viene altresì evidenziato che l’estinzione degli illeciti predetti – la cui prescrizione si ritiene sospesa – può venire meno qualora non si provveda al pagamento dell’intero contributo aggiuntivo o di una sola rata dello stesso.
La normativa stabilisce infine che “per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalla trasformazione”.
Il Ministero, nel precisare che tale disposizione va riferita ai soli collaboratori stabilizzati e per i relativi periodi di attività denunciata, sottolinea che rimane ferma la possibilità di sanzionare violazioni diverse da quelle fiscali e contributive come, ad esempio, quelle in materia di sicurezza sul lavoro.
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