Nota di Confindustria per fornire gli orientamenti espressi dalla Direzione Gernerale dell'Inail relativa alla comunicazione da effettuare all’Inail e all’Ipsema, dei dati riguardanti gli infortuni sul lavoro
Con riferimento all’obbligo introdotto dall’art. 18, co. 1, lett. r), del D.Lgs n. 81/08, relativo alla comunicazione da effettuare all’Inail e all’Ipsema, ai soli fini statistici, dei dati riguardanti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, si produce in allegato la nota di Confindustria del 14 maggio scorso per fornire gli orientamenti espressi, in via del tutto informale, della Direzione Generale dell’Inail su apposita indicazione del Ministero del Lavoro.
La nota in oggetto, in attesa di un chiarimento ufficiale, conferma che il nuovo obbligo sarà operativo solo a decorrere dal momento in cui cesserà quello relativo alla tenuta del registro infortuni, ossia allo scadere del sesto mese successivo all’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 8, co. 4 del D. Lgs. n. 81/08.
Tale presa di posizione, si legge nella nota di Confindustria, è la diretta conseguenza della difficoltà di rendere operativa una norma che lamenta ancora troppe lacunosità.
Ad ogni modo, nelle more di emanazione di una nota ufficiale da parte degli Enti interessati, si consiglia alle imprese, al fine di non incorrere nella prevista sanzione amministrativa da 2.500,00 a 7.000,00 euro, di inviare alle sedi competenti dell’Inail e dell’Ipsema una comunicazione contenente gli eventi denunciati nel registro infortuni.
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