Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha diramato istruzioni sulla nuova procedura di inoltro on line delle istanze di nulla osta
Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con l’allegata circolare del 13 maggio 2008, ha diramato istruzioni sulla nuova procedura di inoltro on line delle istanze di nulla osta al lavoro dei lavoratori richiamati dall’articolo 27 della legge n. 286/1998 – Testo Unico sull’immigrazione e s.m..
Il citato dicastero informa che dal 19 maggio c.a. le domande relative agli ingressi fuori quota nei casi particolari di cui all’art. 27, commi 1 e 1-bis, dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando le nuove modalità informatiche, ovvero tramite la modulistica specifica disponibile sul sito web www.interno.it.
Le procedure per la registrazione dell’utente e per l’invio delle domande sono identiche a quelle già attuate in occasione del decreto flussi per i lavoratori non stagionali dell’anno 2007.La circolare specifica le sigle dei vari modelli che devono essere adottati in base al lavoratore da assumere.
In particolare, il Ministero, in materia di distacco, precisa che, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 27 (comma introdotto dall’art. 5 del d.l. n.10/07 convertito dalla legge n. 46/07), qualora i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti di aziende, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell’UE, il datore di lavoro committente è tenuto ad effettuare una comunicazione, sostitutiva del nulla osta al lavoro, relativa al contratto di appalto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo.
Tale comunicazione include anche una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare, nonché le condizioni di residenza e di lavoro.
I lavoratori provenienti dai Paesi comunitari dell’area Schenghen possono pertanto entrare in Italia senza il visto di ingresso e devono presentarsi alla Questura per il rilascio del permesso di soggiorno esibendo la ricevuta della trasmissione della comunicazione del datore di lavoro.
Nel merito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in risposta ad un interpello, che la suddetta comunicazione è assimilabile ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ed è quindi esente dall’imposta di bollo.
Si rammenta che, a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa del 27 novembre 2007 da parte di Confindustria (cfr. in proposito la News Ance n. 5702/2007) per la collaborazione con gli Sportelli unici per l’immigrazione, le Associazioni autorizzate alla presentazione delle istanze di nulla osta al lavoro in occasione del decreto flussi 2007, possono accedere direttamente al sistema e presentare le domande di cui trattasi.
La circolare evidenzia, infine, che nel caso in cui enti o aziende di rilevante importanza per l’economia nazionale manifestino l’esigenza di presentare un numero considerevole di domande, sarà possibile stipulare un apposito accordo con il Ministero dell’Interno al fine di poter inviare un numero di istanze superiore a cinque.
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