L'Inail ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di comunicazione del datore di lavoro in caso di invio di lavoratori in trasferta in missione
Con riferimento alla precedente comunicazione del 17 aprile scorso relativa all’obbligo di comunicazione cui è tenuto il datore di lavoro in caso di invio di lavoratori in trasferta o in missione, l’Inail, con l’allegata nota n. 4472/08, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito.
Al riguardo, si ricorda che, con una prima interpretazione, l’Istituto aveva sostenuto che il suddetto obbligo derivasse dalle disposizioni contenute nelle Modalità di attuazione delle tariffe, di cui al Decreto interministeriale 12 dicembre 2000, nonché da quelle contenute nell’art. 12 del Dpr n. 1124/65.
Le numerose perplessità in ordine a tale interpretazione che, se confermata, avrebbe appesantito ulteriormente l’attività amministrativa dei datori di lavoro, ha spinto l’Inail a rivedere la propria posizione.
In applicazione a quanto effettivamente previsto dall’art. 12, co. 3, del Dpr n. 1124/65, in tema di modifica dell’estensione e della natura del rischio, pur rimando fermo l’obbligo di cui all’oggetto, è stato precisato che tale adempimento debba sussistere esclusivamente nel caso in cui il personale inviato in trasferta si trovi ad essere esposto a rischi diversi da quelli assicurati originariamente.
In virtù di quanto sopra, pertanto, l’obbligo della comunicazione deve essere escluso in tutti quei casi in cui il personale continui ad esercitare le stesse lavorazioni corrispondenti ai rischi specifici già assicurati.
Si ricorda, altresì, che nei casi in cui vi siano i presupposti, la comunicazione dovrà essere inoltrata non oltre il trentesimo giorno successivo a quello in cui la modifica o variazione si sia verificata.
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