Il Ministero ha precisato che tali somme assurgono a emolumenti di natura retributiva aventi nel contempo funzione previdenziale
Con l’allegata nota n° 11 del 2 maggio scorso il Ministero del Lavoro, in risposta all’interpello formulato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro circa la natura e l’obbligatorietà dei versamenti da effettuarsi a carico del datore di lavoro presso i fondi di previdenza complementare istituiti dalla contrattazione collettiva, ha precisato che tali somme assurgono a emolumenti di natura retributiva aventi nel contempo funzione previdenziale e, in quanto tali, l’obbligo di corrisponderli sussisterà per tutti i datori di lavoro che aderiscono alle Organizzazioni sindacali istitutive dei fondi di previdenza e per coloro i quali, ancorché non iscritti, attuino attraverso comportamenti concludenti un’adesione implicita alla contrattazione collettiva.
Le conclusioni del Ministero pervengono a seguito di un’attenta disamina circa la natura del versamento medesimo.
La circolare riporta, infatti, quale prima ipotesi, quella secondo la quale il versamento de quo potrebbe essere riconducibile nell’ambito degli emolumenti di cui all’art. 36 della Costituzione, il quale sancisce il principio della retribuzione minima cui hanno diritto tutti i lavoratori e riconducibile, anche sulla base di quanto prevede la giurisprudenza di legittimità, a quella fissata dalla contrattazione collettiva.
Tale ipotesi, però, non troverebbe sufficiente giustificazione allorquando, come precisa la nota del dicastero, si consideri che gli elementi retributivi, considerati alla base del calcolo della retribuzione minima, sono esclusivamente quelli di portata generale (ferie, tredicesima, riposi settimanali), ai quali non può evidentemente essere assimilato il contributo integrativo del datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare, condizionato tra l’altro dalla scelta del lavoratore di optare per il versamento a proprio carico.
Maggiormente percorribile secondo il Ministero è la tesi secondo la quale le quote versate dal datore di lavoro a tali fondi, essendo finalizzate al sistema di previdenza complementare, possono più agevolmente essere riconducibili allo scopo di cui all’art. 38 della Costituzione, come più volte ribadito dalle disposizioni legislative che si sono occupate della materia (non da ultimo il D.Lgs. n° 252/2005), ovverosia quello di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
Da ultimo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato riconosce a tali versamenti la natura di retribuzione differita con funzione previdenziale.
Il Ministero pare concordare pienamente con tale ultima tesi, secondo la quale detti emolumenti rientrerebbero nel novero degli elementi retributivi.
Nel contempo, il dicastero sottolinea che anche tali somme sono riconducibili al rapporto contributivo ordinario, stante l’intercorrenza del rapporto debitorio strettamente inteso, tra datore di lavoro e Fondo di previdenza, con esclusione, pertanto, del lavoratore medesimo.
Tale assunto conduce quindi il Ministero alla conclusione secondo la quale tali somme, pur a fronte di una struttura contributivo – previdenziale, avrebbero natura retributiva.
Alla luce di ciò, e stante la natura contrattuale da cui promanano i Fondi in questione, l’obbligo al versamento è riconosciuto nei confronti di tutti coloro che abbiano aderito alle Organizzazioni sindacali istitutive di tali Fondi o comunque di tutti coloro che pur non avendo manifestato una adesione esplicita comunque danno concreta applicazione agli accordi medesimi, non sussistendo al contrario esclusivamente per tutti coloro i quali non attuino in alcun modo il contratto collettivo di riferimento.
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