Con la sentenza del 16 aprile 2008, n. 3257, la II sezione bis del TAR Lazio interviene a definire l`ambito del corretto esercizio della discrezionalità amministrativa nel procedimento di valutazione delle offerte.
La vicenda trae origine dal fatto che, relativamente ad una gara da aggiudicarsi con il criterio dell`offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice attribuiva ad una offerta che presentava il miglior prezzo, anzichè il punteggio massimo, come avrebbe richiesto il disciplinare, un punteggio inferiore al massimo.
Nella pronuncia in esame, invero, tale comportamento viene dichiarato illegittimo, in quanto la commissione non avrebbe potuto riservarsi una modalità di attribuzione del punteggio differente da quanto previsto negli atti di gara.
A sostegno di tale conclusione, viene infatti richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la valutazione delle offerte deve sempre avvenire sulla scorta di criteri predeterminati nella lex specialis, fatta unicamente salva la possibilità di procedere alla mera specificazione dei criteri stessi, mediante l`eventuale ulteriore suddivisione degli elementi di valutazione e dei connessi pesi ponderali già predefiniti dall`amministrazione; ciò semprechè tale attività non sconfini in una inammissibile alterazione sostanziale dei criteri medesimi ed avvenga anteriormente alla conoscenza delle offerte (ex multis, TAR Liguria, sez I, 12 gennaio 2007, n. 68).
Si ricorda, infine, che la necessità che i criteri di valutazione delle offerte siano quelli già fissati nel bando o negli atti di indizione del procedimento trova la sua matrice nei più generali principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei concorrenti, che, infatti, esigono l`adozione di tutti gli accorgimenti atti ad escludere la possibilità che tali criteri siano elaborati e stabiliti dopo l`avvenuta conoscenza delle offerte stesse.
2670-Sentenza TAR LAZIO n 3257 2008.pdfApri