L'Inps ha fornito le tabelle riepilogative, a cui si fa esplicito rinvio, che faciliteranno le operazioni di calcolo per determinare la misura dell’assegno in relazione al numero dei componenti il nucleo e al reddito familiare
Per effetto della Legge Finanziaria 2008 e del successivo D.M. 25 marzo 2008 sono stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell’assegno per il nucleo familiare, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
In virtù di tali nuovi limiti, l’Inps, con l’allegata circolare n. 68 del 10 giugno scorso, ha fornito le tabelle riepilogative, a cui si fa esplicito rinvio, che faciliteranno le operazioni di calcolo per determinare la misura dell’assegno in relazione al numero dei componenti il nucleo e al reddito familiare.
L’Istituto previdenziale ha precisato, inoltre, che le tabelle 14 e 15, relative ai nuclei familiari in cui oltre ai genitori o al genitore sia presente almeno un figlio minore a carico, di cui almeno uno inabile, sono state unificate rispettivamente alle tabelle 17 e 18, entrambe abrogate. Sono inoltre aumentati del 10% gli importi delle tabelle 13, 16 e 19, relative ai nuclei orfanili, nonché quelli delle tabelle 20A, 20B, 21C e 21D che riguardano i nuclei senza figli con componenti inabili.
Rimangono invariati gli importi delle tabelle 11 e 12 in vigore dal 1° gennaio 2007 e 21A e 21 B in vigore dal 1° gennaio 2006.
La nota infine ricorda che i datori di lavoro avranno tempo sino al 16 settembre 2008 per ricalcolare i nuovi importi che, come noto, saranno erogati per intero in caso di nuove domande.
Con riferimento ai conguagli per periodi di paga già scaduti o delle eventuali differenze dovrà essere utilizzato il codice del quadro D del modello DM10/2 “L036”.
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