Il singolo condomino che, a proprie spese, faccia installare l’ascensore all’interno del fabbricato può comunque fruire della detrazione IRPEF del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni (art.1, commi 17-19, legge 244/2008), anche in assenza dell’approvazione dei lavori da parte dell’assemblea condominiale e seppur limitatamente alla parte delle spese a lui imputabili in base alla Tabella millesimale del condominio.
Così precisa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.264/E del 25 giugno 2008, in risposta ad uno specifico quesito avanzato da un contribuente che, ancorché in assenza dell’approvazione dell’assemblea condominiale, intende realizzare, all’interno di un fabbricato, un impianto di ascensore, sostenendone le relative spese ed avendo ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comune.
Al riguardo, l’Amministrazione Finanziaria, seppur riconoscendo che, in assenza dell’approvazione da parte dell’assemblea condominiale, non possano essere pienamente rispettati gli adempimenti prescritti dal D.M. 41/1998 per l’applicazione del beneficio fiscale (allegare alla comunicazione di inizio lavori copia della delibera assembleare di approvazione e della tabella millesimale di ripartizione delle spese[1]), ammette comunque la possibilità, per il singolo condomino che sosterrà le spese agevolate, di fruire della detrazione IRPEF del 36%, anche se limitatamente alla sola parte dei costi corrispondenti alla quota millesimale a lui imputabile.
L’Agenzia delle Entrate ricorda, inoltre, che l’installazione dell’ascensore in fabbricati abitativi può rientrare, in generale, nell’ambito applicativo della detrazione fiscale, sia come intervento di manutenzione straordinaria (di cui all’art. 3, comma 1, lett.b, del D.P.R. 380/2001), sia come opera finalizzata all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici (in presenza delle caratteristiche a tal fine richieste dalla normativa di settore – (
cfr. C.M. 57/E/1998 e Guida alle Agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie – Aggiornamento – 2008 – 2010 del 28 maggio 2008).
[1] Art.1, comma 1, lett.a), D.M. 18 febbraio 1998, n.41.
1325-Risoluzione n.264-E del 25 giugno 2008.pdfApri