Il Ministero del lavoro ha chiarito che i contratti di apprendistato professionalizzante potranno essere validamente stipulati sulla base della disciplina contenuta nel Ccnl di categoria
Qualora la relativa normativa regionale non risulti applicabile per carenza di profili formativi o di mansioni, e la stessa non contenga nel merito alcun rinvio alla disciplina dettata dal contratto collettivo applicabile, i contratti di apprendistato professionalizzante potranno essere validamente stipulati sulla base della disciplina contenuta nel Ccnl di categoria.
E’ quanto chiarito dal Ministero del lavoro con l’allegato interpello n. 14 del 10 giugno 2008 nel quale si rileva la possibilità di ricorrere ai profili formativi definiti dalla contrattazione collettiva di settore, nell’ipotesi in cui la Regione, pur avendo regolamentato tale istituto, abbia individuato profili formativi soltanto per taluni settori e non per altri.
In tale ipotesi, laddove il contratto di apprendistato faccia riferimento, riguardo alla disciplina applicabile, al Ccnl e non alla legge regionale, per lo stesso contratto non sarà necessario il rilascio del parere di conformità da parte dei competenti organi regionali.
Sull’argomento si rammenta che per il settore dell’edilizia, secondo quanto disposto dall’accordo nazionale del 31 maggio 2005, deve farsi riferimento ai profili formativi predisposti dall’Isfol in vigenza della legge n. 196/97.
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