Il Ministero del lavoro ha fornito istruzioni in ordine alla possibilità di erogare l’indennità sostitutiva delle ferie per i lavoratori italiani inviati all’estero
Il Ministero del lavoro, con l’allegato interpello n. 15 del 10 giugno 2008, ha fornito istruzioni in ordine alla possibilità di erogare l’indennità sostitutiva delle ferie per i lavoratori italiani inviati all’estero.
Innanzitutto, la nota rammenta che la disciplina comunitaria riconosce il diritto al riposo annuale quale diritto fondamentale del lavoratore e che, in conformità a tale principio, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 66/03 il periodo minimo feriale di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità, salva l’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro.
Tuttavia – precisa il dicastero – una complessiva rinegoziazione delle condizioni economiche e normative del rapporto di lavoro all’estero – stante anche la possibilità che il rapporto sia regolato da una diversa disciplina nazionale secondo quanto disposto dall’articolo 6 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 – determina una situazione assimilabile alla risoluzione del rapporto poiché viene ad instaurarsi un regime contrattuale nuovo che legittima la sostituzione delle ferie con la relativa indennità.
Nel caso prospettato dall’interpellante, si presenta inoltre l’impossibilità oggettiva della fruizione delle ferie, giustificata dal brevissimo tempo che intercorre tra la decisione di inviare il lavoratore all’estero e la partenza del medesimo che non consente una programmazione delle ferie stesse in relazione alle esigenze produttive/organizzative dell’impresa.
In tali eccezionali fattispecie, potendo ravvisarsi una novazione oggettiva contrattuale, è quindi ritenuta ammissibile la monetizzazione delle ferie.
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