L'Inail ha fornito alcune importanti indicazioni in merito alla tenuta del libro presenze ed ai relativi obblighi di aggiornamento in caso di distacco di lavoratori
Per opportuna conoscenza si trasmette in allegato la nota Inail n. 5465/08 con la quale l’Istituto assistenziale, a seguito di precise richieste di chiarimenti avanzate dall’Ance, ha fornito alcune importanti indicazioni in merito alla tenuta del libro presenze ed ai relativi obblighi di aggiornamento in caso di distacco di lavoratori.
In particolare si rileva che, fermo restando che il lavoratore distaccato deve comunque essere iscritto sui libri del datore di lavoro distaccante e che il relativo trattamento economico e contributivo nonché il pagamento del premio assicurativo restano in capo al medesimo distaccante, gli obblighi inerenti le rilevazioni e le trascrizioni delle presenze, con particolare riguardo alle ore di lavoro effettate dal lavoratore distaccato, competono al datore di lavoro distaccatario.
Lo stesso Istituto assistenziale, infatti, ha confermato che, proprio per la necessità di consentire al personale ispettivo di verificare i tempi di lavoro ed individuare puntualmente il personale occupato sul luogo di lavoro, tale rilevazione deve necessariamente essere a cura del distaccatario, il quale, ad ogni modo, è tenuto a comunicare al distaccante, per consentirgli i relativi adempimenti economici, i dati relativi alle ore lavorate dal lavoratore distaccato.
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