Decreto legge n. 90 del 23 maggio 2008 recante ``Misure straordinarie per fronteggiare l`emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile"" (DDL 1145/C).
La Commissione Ambiente ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto, con alcune modifiche al testo del Governo.
|
Viene prevista l`istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell`Ambiente, dell`Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), a cui vengono trasferite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, le funzioni dell`Agenzia per la protezione dell`ambiente e per i servizi tecnici, dell`Istituto nazionale per la fauna selvatica e dell`Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, i quali a decorrere dalla stessa data, risultano soppressi.
Viene, altresì, disposto che con decreto del Ministro dell`Ambiente, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle finanze, vengono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l`attuazione dei programmi per l`assunzione e l`utilizzo del personale, nonchè per l`erogazione delle risorse dell`IRPA.
Viene, poi, precisato che al fine di garantire l`ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all`avvio dell`IRPA, il Ministero dell`Ambiente, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, nomina un commissario.
|
Emendamento del Governo e del Relatore
|
|
Viene introdotta una norma con la quale si prevede che la Commissione istruttoria per l`autorizzazione ambientale integrata (IPPC), di cui all`art. 10, del DPR 90/07, è composta da 25 esperti provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.
Viene precisato, al riguardo, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministro dell`Ambiente, con proprio decreto, procede alla nomina dei 25 esperti.
|
Emendamento del Governo
|
|
Viene introdotta una disposizione relativa alle misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori. In particolare, viene previsto che al fine di superare la situazione di emergenza e assicurare una adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti in Campania, per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei Comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa, il Ministro dello Sviluppo economico, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato, definisce le condizioni e le modalità per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6, del 29 aprile 1992, in deroga ai commi 1117 e 1118, dell`art. 1, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) relativi alla promozione di fonti rinnovabili di energia e al comma 137, dell`art. 2, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) sulla procedura di riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi.
|
Emendamento a firma di parlamentari
|
|
Viene introdotta una disposizione con la quale si vieta, fino alla cessazione dello stato di emergenza nella Regione Campania, il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre Regioni.
|
Emendamento a firma di parlamentari
|
|
Viene riscritta la norma che prevede l`istituzione del Fondo per l`emergenza rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell`anno 2008. La dotazione del Fondo è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è trasferita, nell`anno 2008, su apposita contabilità speciale per l`attuazione degli interventi indicati dal decreto.
|
Emendamento del Relatore
|
|
Viene inserita una norma con la quale si prevede che entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nel decreto, nonchè sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti. Viene, altresì, precisato, al riguardo, che nella relazione è fornita dettagliata illustrazione dell`impiego del Fondo per l`emergenza rifiuti Campania e di ogni altro finanziamento eventualmente destinato alle finalità del decreto stesso, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate.
|
Emendamento a firma di parlamentari
|
|
Viene inserita una disposizione con cui vengono innalzate le sanzioni previste dalla norma del codice penale relativa al reato di associazione di tipo mafioso di cui all`articolo 416-bis.
|
Emendamento a firma di parlamentari
|
|
Viene ulteriormente inasprita (da sei a sette anni) la pena, nel massimo edittale, dell`omicidio colposo di cui all`articolo 589 c.p. per il caso in cui l`evento dannoso è cagionato per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, ovvero sia dovuto a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
|
Emendamento a firma di parlamentari
|
|
Tra le modifiche al Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992, relative alla guida sotto l`influenza dell`alcool, viene sostituita la norma (art. 186, comma 2-bis) che disciplina il caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, facendo salvo quanto previsto dall`articolo 186, comma 2, lettera c) sulle sanzioni nel caso in cui il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 grammi per litro.
|
Emendamento del Governo
|
|
Vengono previste ulteriori modifiche al testo unico sulla disciplina dell`immigrazione e sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. 286/1998. Tra queste viene inserita, all`articolo 4 del suddetto decreto, una disposizione sui rilievi fotodattiloscopici a cui è sottoposto lo straniero proveniente da Stati rispetto ai quali sia richiesto il visto d`ingresso e viene dettata la relativa disciplina d`attuazione.
Inoltre, relativamente alla fattispecie di cui all`art. 12, comma 5, che sanziona la condotta di chi favorisce la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità, viene previsto che la pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone.
Viene, altresì, rubricato come delitto anzichè come contravvenzione il comportamento del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, nonchè sia revocato o annullato di cui all`art. 22, comma 12 del D.Lgs. 286/98. Infatti, le sanzioni, che risultano altresì inasprite, sono della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato, anzichè dell`arresto e dell`ammenda.
|
Emendamenti a firma di parlamentari
|
|
Viene in parte riformulata la norma con cui si inserisce una nuova ipotesi delittuosa in materia di immigrazione (art. 12, comma 5-bis del D.Lgs. 286/1998) relativa alla cessione di immobili a stranieri e viene specificato che chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio in un immobile di cui abbia la disponibilità, ovvero lo cede, anche in locazione, ad uno straniero privo di titolo di soggiorno è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni unitamente alla confisca dell`immobile in caso di condanna irrevocabile e salvo che non appartenga a persona estranea al fatto.
|
Emendamento del Governo
|
|
Tra le modifiche al D.Lgs. 267/00 (Testo Unico delle leggi sull`ordinamento degli Enti locali), relativamente alle attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, è stato, altresì, previsto che il Sindaco segnala alle competenti autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro, al fine di adottare provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
|
Emendamento a firma di parlamentari
|
|
Viene sostituita la norma che apporta modifiche alla L. 575/1965 recante disposizioni contro la mafia e, tra l`altro, viene specificato (articolo 2-ter, terzo comma) che con l`applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati rispetto ai quali l`indagato non può giustificare la legittima provenienza e che, qualora la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l`esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca, si procederà sul denaro o su altri beni equivalenti; inoltre, il giudice quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, di chiara la nullità dei relativi atti di disposizione con la sentenza che prescrive la confisca (articolo 2-ter).
|
Emendamenti dei Relatori e del Governo
|
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.