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Un commento sistematico all’accordo del 18 giugno 2008 con il quale è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale del 20 maggio 2004.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Accordo 18 giugno 2008 di rinnovo del ccnl 20 maggio 2004 – Commento

11 Luglio 2008
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Si fa seguito alla comunicazione del 19 giugno scorso per fornire un commento sistematico all’accordo del 18 giugno 2008 con il quale è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale del 20 maggio 2004.

Assunzione e documenti – Art. 1 (Allegato 1)
Al fine di armonizzare la disciplina contrattuale degli operai con quella attinente gli impiegati, all’articolo 1 del contratto è stato specificato che il rapporto di lavoro si costituisce con la lettera di assunzione, specificando gli elementi che la lettera stessa deve includere.

Viene altresì stabilito che l’operaio è tenuto a conservare copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione, con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola o prospetto paga, e a presentare tale documentazione nei casi previsti dalla normativa vigente.

Tale prescrizione è stata introdotta a fronte di quanto disposto dalla legge n. 296/2006 e delle istruzioni ministeriali diramate sulla materia. Si rammenta che l’omessa esibizione della suddetta documentazione, comprovante la regolare instaurazione del rapporto di lavoro è contestabile al datore di lavoro dal personale ispettivo ed è sanzionata con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1178, della citata legge.

E’ stato inoltre puntualizzato che l’impresa può richiedere il certificato penale prima dell’assunzione.

Periodo di prova – Art. 2 (Allegato 2)
Con modificazione del quinto comma dell’art. 2, è stabilito che l’esenzione dal periodo di prova attiene gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, a condizione che quest’ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni. In precedenza l’articolato prevedeva 5 anni.

Mutamento di mansioni – Art. 3 (Allegato 3)
Allo scopo di rendere più trasparente l’inquadramento professionale, all’articolo 3 è stato introdotto un ulteriore comma con il quale si dispone che decorsi due mesi dallo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa con nuove mansioni, su richiesta scritta del lavoratore, l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto la categoria relativa acquisita dallo stesso.

Mansioni promiscue – Art. 4 (Allegato 4)
Le integrazioni apportate all’articolato prevedono che, nel caso in cui l’operaio ricopra, con carattere di continuità, mansioni relative a diverse qualifiche, decorsi tre mesi, su richiesta scritta del lavoratore, l’impresa dovrà comunicargli per iscritto la categoria di inquadramento relativa alle nuove mansioni.

Parimenti a quanto previsto nell’art. 3, tutti i passaggi definitivi di categoria dovranno risultare da regolari registrazioni sul libretto di lavoro o sulla scheda professionale con l’indicazione della decorrenza.

Orario di lavoro – Art. 5 (Allegato 5)
Con l’intento di rendere più agevole per le imprese la gestione del personale, alla lettera B) dell’art. 5, relativo all’orario di lavoro, viene fissato il preavviso che i lavoratori operai devono osservare per richiedere i riposi annui che, di norma, dovrà essere di almeno 3 giorni.

Recuperi – Art. 10 (Allegato 6)
E’ stabilito che i prolungamenti di orario per il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, non eccedenti il limite massimo di un’ora al giorno, debbono essere effettuati entro i 15 giorni lavorativi – in precedenza 10 – immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o la interruzione.

Festività – Art. 17 (Allegato 7)
Considerate le frequenti richieste di chiarimento sull’argomento, con l’allegato 7 è stato confermato quanto già precisato con la circolare Ance n. 211/79, vale a dire che il trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell’articolo 17 è dovuto anche nel caso in cui tali festività coincidano con il sabato o la domenica.

Accantonamenti Cassa Edile – Art. 18 (All. 8) – Versamenti in Cassa Edile – Art. 36 (All. 13)
L’art. 18 è stato modificato con l’aggiunta di un comma, il quindicesimo, e di una importante dichiarazione a verbale resasi necessaria a seguito dell’emanazione di talune sentenze che hanno affermato l’obbligo della Cassa Edile di erogare il trattamento per ferie e gratifica natalizia pur in carenza del relativo versamento da parte dell’impresa. Ciò in netto contrasto con la regolamentazione contrattuale in essere.

Al fine di esplicitare con la massima chiarezza la volontà attuale e pregressa delle parti sociali, è stato quindi ribadito esplicitamente che la Cassa Edile è tenuta ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie soltanto a seguito del versamento, da parte dell’impresa, alla Cassa stessa delle somme calcolate in base a quanto stabilito dallo stesso articolo 18.

Sempre al fine di rendere totale chiarezza sull’argomento, le parti hanno anche inserito il comma b)-bis nell’articolo 36 del ccnl che stabilisce che con l’iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori conferiscono alla Cassa stessa il mandato ad agire per il recupero delle somme a titolo di versamenti dovuti dall’impresa e non versati, dando atto e convenendo che la Cassa Edile non è tenuta, per esplicita volontà delle parti, ad effettuare il pagamento per i suddetti titoli in mancanza del relativo versamento da parte dell’azienda.

Lavoro straordinario, notturno e festivo – Art. 19 (Allegato 9)
Le parti hanno concordato, con l’allegato 9, di modificare la percentuale riconosciuta per il lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati di cui al punto 4) dell’art. 19, che passa dal 25% al 28%, e quella per il lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati di cui al punto 6) del medesimo articolo, che viene innalzata dall’11% al 12%.

Viene altresì modificato il penultimo comma dell’articolo, precisando che il calcolo della media delle 48 ore settimanali deve essere effettuato con riferimento ad un periodo di 12 mesi in ragione delle peculiarità delle attività svolte nell’ambito del cantiere edile, secondo quanto prescritto dall’art. 4, comma 4, del d.lgs. n.66/2003.

Indennità per lavori speciali disagiati – Art. 20 (Allegato 10)
Con riferimento all’art. 20 attinente le indennità riconosciute agli operai per i lavori speciali disagiati è stabilito, nella parte concernente il “Gruppo A) – Lavori vari”, che le percentuali per le situazioni extra rimangono in vigore fino a nuove determinazioni eventualmente adottate al livello locale dalle organizzazioni territoriali.

Si rammenta che le province interessate sono Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.

Trattamento di malattia – Art. 26 (Allegato 11)
E’ stato modificato il comma 6 dell’art. 26 sul trattamento in caso di malattia nel senso che, con riguardo agli eventi sorti dal 1° giugno 2008, sono stati ridotti da 7 a 6 e da 14 a 12 i periodi minimi di malattia per il riconoscimento all’operaio, per i primi 3 giorni di malattia, rispettivamente, del 50% e del 100% della retribuzione.

Conseguentemente, viene modificato il comma 15 del medesimo articolo: la percentuale per i riposi annui del 4,95% di cui all’art. 5, viene erogata per intero direttamente dall’impresa all’operaio per i giorni di carenza in caso la malattia non abbia durata superiore a 6 giorni, mentre in precedenza i giorni erano 7.

Si precisa, altresì, che a seguito delle modifiche apportate all’art. 26, in sede di stesura del contratto sarà analogamente modificato l’allegato E del ccnl 20 maggio 2004 recante “Protocollo sul trattamento di malattia e infortunio”.

Preavviso – Art. 32 (Allegato 12)
Sono state apportate integrazioni all’art. 32 in ordine alle dimissioni del lavoratore, con la precisazione che le stesse debbono essere effettuate secondo le disposizioni vigenti in materia.

E’ previsto che nell’ipotesi in cui il lavoratore receda dal rapporto di lavoro in modo informale e non sia rintracciabile o qualora convocato per iscritto dal datore di lavoro non si presenti sul posto di lavoro, tale comportamento sarà interpretato quale volontà di dimettersi, decorsi 5 giorni di assenza.

Entro i successivi 5 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro alle autorità competenti.

Accordi locali – Art. 38 (Allegato 14)
Al 3° comma, tra le materie demandate alle Organizzazioni Territoriali, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2010 e con validità quadriennale, sono state aggiunte le lettere d) ed e) concernenti rispettivamente la previsione di una indennità per i lavoratori addetti alla guida di mezzi aziendali per il trasporto di altri lavoratori e di una indennità per la reperibilità al di fuori dell’orario di lavoro.

Quanto alla prima fattispecie, si sottolinea che è stato prevista la non computabilità dei tempi di guida ai fini dell’effettivo orario di lavoro; pertanto non potranno essere calcolati tali tempi di guida alla fine della determinazione dell’orario medio settimanale dei lavoratori.

E’ stata inoltre demandata alle organizzazioni territoriali l’eventuale determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico in caso di malattia e cioè la contrattazione integrativa può prevedere la determinazione delle eventuali modalità a copertura dei primi tre giorni di carenza.

Le Associazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 31 dicembre 2009 il limite massimo dell’elemento economico territoriale che non potrà, comunque, avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2010.

Il punto 8) del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che è demandata sempre alle organizzazioni territoriali la statuizione delle modalità di iscrizione degli impiegati alla polizza assicurativa dell’Edilcard.

Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale – Art. 70 (Allegato 15)
è stata introdotta la previsione relativa alla necessità che i comportamenti degli impiegati siano uniformati anche ai principi contenuti nei Modelli di organizzazione e gestione adottati dall’impresa ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Preavviso di licenziamento e di dimissioni – Art. 71 (Allegato 16)
Parimenti a quanto stabilito per gli operai, sono stati introdotti ulteriori commi all’art. 71 in merito alle dimissioni del lavoratore.
Per ovviare inoltre ai frequenti casi di prolungata assenza ingiustificata del lavoratore dal posto di lavoro e di un successivo rientro, vantando la validità a tutti gli effetti del rapporto di lavoro, si è stabilito che qualora il lavoratore receda dal rapporto di lavoro senza le formalità richieste dalla legge e anche se convocato non rientri, tale comportamento sarà valutato, decorsi i 5 giorni, quale volontà di dimettersi.

Il datore di lavoro, quindi, nei 5 giorni ancora successivi dovrà provvedere ad effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro prevista per legge.

Quadri – Art. 76 (Allegato 17)
In linea con quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 190/1985, che prevede l’obbligo del datore di lavoro di assicurare i lavoratori con la qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa, è stato eliminato il termine “non grave”.

Con decorrenza 1° giugno 2008, l’indennità di funzione per i quadri è stata elevata a 140 euro mensili.

Come già disciplinato, tale indennità assorbe l’eventuale superminimo individuale riconosciuto al lavoratore fino a concorrenza del 50% dell’importo suddetto.

Classificazione dei lavoratori – Art. 77 (Allegato 18)
è stato previsto, in conformità alle norme europee, l’istituzione di un patentino ad hoc per gli operatori di macchine complesse che operino nell’ambito delle perforazioni delle fondazioni e dei consolidamenti, con decorrenza 1° luglio 2009.

Sarà il Formedil a provvedere alla progettazione dei relativi percorsi formativi.

Al fine di rivedere l’attuale sistema di classificazione dei lavoratori alla luce delle trasformazioni del settore e del mercato del lavoro in generale, è stata istituita una Commissione paritetica che dovrà concludere i lavori di revisione entro il 31 dicembre 2008.

Lavoro a tempo parziale – Art. 78 (Allegato 19)
Nell’allegato 19 è contemplata una disciplina dell’istituto del part-time che recepisce anche le innovazioni introdotte al d.lgs. n. 61/2000 dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, attuativa del Protocollo del Welfare del 23 luglio 2007.

Il novellato articolo 78, nel disciplinare che il contratto a tempo parziale può attuarsi secondo le tre differenti modalità del part-time orizzontale, verticale o misto, annovera i principi specifici che debbono essere osservati per la stipula dello stesso, ai sensi della normativa vigente sulla materia.

In particolare, per contrastare l’utilizzo improprio di tale tipologia contrattuale e contenere il fenomeno del lavoro sommerso, è stato stabilito che il ricorso al part-time per gli operai di produzione deve costituire una prestazione eccezionale.

Viene quindi precisato che il costo del lavoro del personale operaio inquadrato con tale contratto e impiegato nei singoli cantieri non può concorrere per più del 20% al raggiungimento degli indici di congruità fissati con l’Avviso comune del 17 maggio 2007.

Nelle more dell’adozione di tali indici da parte delle Casse Edili, è stato stabilito che un’impresa edile non possa assumere operai a tempo parziale in misura superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.

Viene riconosciuta comunque la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa.

I suddetti limiti quantitativi non riguardano i contratti a tempo parziale che siano stipulati con gli impiegati, gli operai non adibiti alla produzione (ad eccezione degli autisti), gli operai di 4° livello, gli operai addetti a lavori di restauro ed archeologici, gli operai che usufruiscono di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time determinate da gravi problemi di salute del richiedente o da necessità di assistenza del coniuge o di parenti di primo grado.

Disposizioni specifiche attengono poi il ricorso al lavoro supplementare nell’ipotesi di part-time orizzontale, possibile fino al limite di 40 ore settimanali. Al riguardo, è stata operata una distinzione tra operai ed impiegati per quanto attiene la relativa maggiorazione della retribuzione.

Per gli operai si è stabilita una maggiorazione del 20% della retribuzione che avrà incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compresi le contribuzioni e gli accantonamenti in cassa edile. Agli impiegati è riconosciuta, invece, una maggiorazione del 20% forfetaria e quindi omnicomprensiva dell’incidenza sugli istituti predetti, senza alcuna incidenza sul Tfr.

Esclusivamente per i lavoratori esenti dai limiti sopra richiamati, sarà possibile stabilire nel contratto, previo consenso scritto del lavoratore interessato, clausole elastiche che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa, e/o flessibili, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa, con previsione, rispettivamente, di una maggiorazione del 20% e del 10% della retribuzione.

Rappresentante per la sicurezza – Art. 87 (Allegato 20)
Le modifiche apportate hanno interessato principalmente l’aggiornamento della materia con riferimento al nuovo T.U. della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Sono state pertanto riportate nel testo contrattuale le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza di cui all’art. 50 del T.U., dalla lett. a) alla lett. o).

Le stesse competenze sono state confermate anche per quanto concerne i rappresentanti per la sicurezza territoriali o di comparto.

Il presente articolo è stato inoltre aggiornato per quanto concerne i nuovi riferimenti normativi, alla luce delle abrogazioni previste nel T.U.

Formazione professionale – Art. 91 (Allegato 21)
Nel ribadire il ruolo di centralità della formazione nell’ambito dell’edilizia e la conseguente importanza del Formedil, le parti sociali nazionali hanno individuato nel presente articolo gli obiettivi e le priorità che quest’ultimo deve favorire per il più efficiente espletamento delle proprie funzioni.

è stata inoltre introdotta la previsione di un Piano Biennale della Attività prioritarie e degli obiettivi da raggiungere nel biennio da parte del Formedil, cui dovranno riferirsi anche i Piani Annuali delle singole Scuole Edili.

Sono stati ribaditi e sottolineati alcuni aspetti relativi al Libretto Personale, i cui contenuti devono essere riversati da ogni Scuola Edile in un’anagrafica nazionale istituita presso il Formedil.

Significativa è stata l’introduzione della previsione concernente, in via sperimentale e per un periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2009, il sostegno e l’accompagnamento dello sviluppo professionale.

Tale procedura prevede che ogni impresa comunichi con un congruo anticipo (almeno 3 giorni prima) l’assunzione di ogni operaio che per la prima volta acceda al cantiere.

Tale comunicazione sarà trasmessa dalla stessa Cassa Edile “in automatico” alla Scuola Edile che si impegna a chiamare l’operaio per frequentare il corso di formazione di 16 ore (comprensive delle 8 previste dall’art. 110 del Ccnl 2004).

è stato comunque precisato che nella fase di avvio di tale procedura, laddove la Scuola Edile debba idoneamente attrezzarsi a tal fine, in via transitoria, i suddetti corsi potranno essere effettuati nell’ambito di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione, rimborsando all’impresa l’eventuale costo del lavoro qualora il corso venga effettuato durante l’orario di lavoro.

Disciplina dell’apprendistato – Art. 92 (Allegato 22)
L’art. 92 del ccnl è stato integrato con una dichiarazione a verbale nella quale si stabilisce che il Formedil nazionale, entro il 31 dicembre 2008, dovrà provvedere all’elaborazione dei profili per l’apprendistato professionalizzante.

In proposito, si rammenta che attualmente deve farsi riferimento ai profili formativi predisposti dall’Isfol in vigenza della legge n. 196/97, secondo quanto concordato tra le parti con l’accordo nazionale del 31 maggio 2005.

Si precisa, inoltre, come già segnalato nella news Ance n. 1513/08, che rimane in vigore quanto previsto negli ultimi commi del medesimo articolo dal ccnl 20 maggio 2004 con riferimento all’apprendistato per il diritto/dovere di istruzione e formazione e agli apprendisti minorenni che, per un refuso, non sono stati riportati nel testo allegato al verbale di accordo.

Contratto a termine – Art. 93 (Allegato 23)
Alla luce delle recenti modifiche apportate dalla legge n. 247/2007 alla normativa sulla materia contemplata dal d.lgs. n. 368/01 e dell’Avviso comune sottoscritto da Confindustria in attuazione dell’art. 5, comma 4 bis del medesimo decreto, viene stabilito che l’ulteriore contratto a termine stipulato in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, potrà avere durata massima pari a 8 mesi.

Per la validità di tale successivo contratto, la stipula dello stesso deve avvenire presso la dpl competente territorialmente e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Provvedimenti disciplinari – Art. 99 (Allegato 24)
La lett. g) del presente articolo prevede che possa essere applicata la multa al lavoratore anche nel caso in cui il medesimo contravvenga alle norme contenute nel Modello di organizzazione e gestione dell’impresa adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e quelle contenute nel disciplinare relativo alla tutela della privacy.

Licenziamenti – Art. 100 (Allegato 25)
La grave e reiterata violazione delle norme di comportamento adottate dall’azienda all’interno del Modello di organizzazione e gestione è stata individuata quale ulteriore motivo di licenziamento del dipendente.

Istituzione della Borsa lavoro dell’industria e delle costruzioni – Art. 114 (Allegato 26)
Nell’elaborazione del nuovo testo in materia, le parti sociali sono addivenute alla determinazione di istituire un’apposita Commissione che si occupi dell’analisi e dello studio di una Borsa Lavoro per l’edilizia, ribadendo gli impegni già assunti in sede di stipula del contratto 2004 e dall’altro prevedendo quale novità un ruolo attivo del Formedil e delle Scuole Edili all’interno del progetto volto a favorire lo sviluppo dell’occupazione e dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.

è stata fissata quale data per l’entrata in vigore dell’Istituto Borsa Lavoro la scadenza del primo anno di vigenza del contratto, prevedendo inoltre che, 30 giorni prima di detta data, la Commissione all’uopo costituita per lo studio riferisca le risultanze del medesimo alle parti sociali.

Decorrenza e durata – Art. 120 (Allegato 27)
Il nuovo contratto si applica dal 1° giugno 2008.

La parte economica avrà vigore fino al 31 dicembre 2009, mentre quella normativa fino al 31 dicembre 2011.

Ape ordinaria (Allegato 28)
Al fine di incentivare la permanenza nel settore degli operai, l’allegato 28 prevede un aumento delle prestazioni dell’anzianità professionale edile ordinaria.

A decorrere da maggio 2009, le prestazioni ape saranno infatti incrementate del 5% dalla terza erogazione e del 10% dalla sesta.

Inoltre è stata istituita una Commissione paritetica con il compito di verificare i requisiti per l’accesso alla prestazione in esame.

Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio (Allegato 29)
Con l’allegato 29 le parti hanno concordato un incremento retributivo per la categoria dei lavoratori di terzo livello (parametro 130) pari, complessivamente, a 104 euro, da erogarsi in due tranche: 74 euro a decorrere dal 1° giugno 2008 e i restanti 30 euro con decorrenza 1° gennaio 2009.

Conseguentemente, i valori mensili dei minimi retributivi dei lavoratori del settore sono modificati secondo la tabella allegata al verbale di accordo.

Per quanto attiene i valori dei minimi di paga base oraria degli operai e di stipendio mensile per gli impiegati, riferiti anche ai lavoratori apprendisti, in vigore dal 1° giugno 2008, si rimanda alla News n.1474/2008 contenente le relative tabelle.

Si rammenta che dal mese di giugno cessa l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale.

Congruità contributiva delle imprese nei confronti delle Casse Edili (Allegato 30)
Alla luce dell’Avviso comune del 17 maggio 2007, è stata disciplinata la materia della congruità contributiva delle imprese nei confronti delle Casse Edili.

L’allegato 30 riporta la tabella con le specifiche categorie di lavori interessate e le relative percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera, in base alle quali le Casse Edili sono tenute a verificare la congruità contributiva.

La congruità contributiva deve essere accertata, sia per i lavori pubblici che per i lavori privati, in rapporto al complesso dei lavori edili eseguiti dall’impresa principale, dalle imprese subappaltatrici e subaffidatarie.

L’articolato, che riporta sostanzialmente i principi fissati con il citato Avviso comune del 2007, stabilisce che tale disciplina entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010, sempreché sia recepita da tutte le Casse Edili facenti parte del sistema CNCE.

Si evidenzia, in particolare, che nei lavori pubblici l’attestazione di congruità dovrà essere effettuata in occasione del rilascio del Durc per il saldo finale, mentre per i lavori privati l’attestazione di congruità dovrà essere effettuata al completamento dell’opera.

Dichiarazione congiunta (Allegato 31)
Allo scopo di incentivare la produttività nel settore e, al contempo, di favorire la fidelizzazione dei lavoratori, nell’allegato 31 le parti si sono riservate di studiare specifici meccanismi di premialità.

Lavori Usuranti (Allegato 32)
La novità introdotta nel verbale di accordo è quella relativa alla costituzione di una apposita Commissione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale medesimo, che stabilisca le modalità di copertura degli oneri relativi ai lavoratori edili, anche mediante la costituzione di un apposito Fondo mutualistico a copertura dei vuoti contributivi, per garantire migliori condizioni di accesso alla previdenza obbligatoria.
L’entrata in vigore della nuova normativa è prevista entro un anno dalla sottoscrizione del presente verbale e i costi contrattuali sono fissati nella misura dello 0,10% della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del ccnl.

Prestazione aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti (Allegato 33)
E’ stato introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2009, il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni per i lavoratori apprendisti dell’edilizia, nel caso di interruzione dell’attività lavorativa a causa di eventi meteorologici, per un massimo di 150 ore l’anno, con una copertura dell’80% della retribuzione dei lavoratori.

L’articolato prevede che l’erogazione di tale indennità sia subordinata a determinate condizioni inerenti i lavoratori apprendisti stessi.

L’impresa che tenga in forza lavoratori apprendisti dovrà, in virtù della nuova previsione, versare un contributo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dall’apprendista.

Protocollo sugli Organismi Bilaterali (Allegato 34)
Lo scopo principale messo in atto dalle parti sociali dell’edilizia attraverso il Protocollo in oggetto, è quello di sottolineare ancora una volta l’importanza di alcuni temi fondamentali che rivestono un ruolo centrale nell’ambito del settore.

Si fa riferimento alla formazione, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all’impiego di lavoratori stranieri, al sistema di qualificazione delle imprese e al ruolo degli enti bilaterali.

Formazione – è stata ribadita la centralità del sistema Formedil e Scuole Edili quali strumenti efficaci anche nella promozione dell’incontro domanda offerta di lavoro.
è stata prevista l’istituzione di 8 ore annue di formazione continua con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro, con il rilascio di apposita certificazione e mediante l’utilizzo dei finanziamenti derivanti dal versamento dello 0,30% per la formazione continua.

Lavoratori Migranti – Al fine di promuovere un’analisi e una trattazione adeguata del fenomeno migratorio, le parti sociali hanno previsto l’istituzione di un’apposita Commissione paritetica che attraverso il costante monitoraggio del fenomeno migratorio promuova le iniziative più idonee per un’integrazione e un’organizzazione del lavoro che tenga conto delle specifiche peculiarità e delle esigenze dei lavoratori stranieri.
è stata confermata anche in tale ambito la centralità del Formedil, il quale ha il compito, entro il dicembre 2008, di predisporre un piano di azioni nello sviluppo dell’integrazione socio-lavorativa dei soggetti interessati.

Sistema bilaterale per la sicurezza – Per una maggiore razionalizzazione del sistema paritetico dei Cpt e affinché tali enti rispondano alle reali esigenze del settore si vuole dare impulso ad una maggiore omogeneizzazione della loro attività al livello regionale e mediante la supervisione della Cncpt.
Ad integrazione degli accordi siglati negli anni scorsi sono state riformulate alcune previsioni in tema di patrimonio e di finanziamento di tali enti.

Sistema di qualificazione alla sicurezza dei nuovi imprenditori edili – Sono stati previsti appositi corsi di formazione preventivi in materia di sicurezza per gli imprenditori che accedono al sistema, al termine dei quali verrà rilasciato un apposito attestato di qualificazione.
Una Commissione valuterà le modalità di finanziamento, di partecipazione e di svolgimento dei corsi medesimi.

Enti bilaterali –Per una maggiore trasparenza dell’attività svolta da tali Enti, le parti sociali hanno previsto che al termine di ogni anno di riferimento per la redazione del bilancio, questo venga inviato alle rispettive Commissioni Nazionali entro 30 giorni.
Verrà inoltre incaricata un’apposita società di revisione che supervisioni sull’utilizzo di tutti gli schemi di bilancio tipo adottati all’uopo dalle parti e che riferirà eventuali anomalie agli Enti Nazionali.
Le competenze relative al Comitato per la Bilateralità in tema di Durc vengono demandate alla CNCE laddove concordato da tutte le parti sociali costituenti detto Comitato.

Cartellino di riconoscimento – La CNCE ha il compito di emettere un modello di cartellino da adottarsi da parte di tutti i lavoratori impegnati nei cantieri e contenente tutti i dati indicati dal Ministero del Lavoro.
Al livello territoriale le Casse Edili potranno comunque provvedere a fornire direttamente alle imprese il cartellino in parola.

Protocollo sul costo del lavoro (Allegato 35)
Sulla scia dell’Avviso comune del dicembre 2003 e della Agenda per il tavolo della concertazione del gennaio 2007, le parti sociali dell’edilizia hanno inserito all’interno del Verbale di Accordo alcuni degli obiettivi fondamentali per una riduzione del costo del lavoro finalizzata all’aumento della capacità competitiva delle imprese delle costruzioni.

I punti riproposti riguardano:
– la riduzione del contributo di cassa integrazione ordinaria per gli operai dell’edilizia;
– la decontribuzione degli straordinari e dei trattamenti aggiuntivi alla retribuzione contrattuale;
– la riduzione dei premi Inail;
– la rivalutazione del regime contributivo e fiscale delle prestazioni di mensa e trasferta.

***

In sede di stesura del contratto sarà ribadita l’esclusiva di stampa del testo contrattuale a favore delle parti stipulanti, alle quali è rimessa la diffusione della versione definitiva.

Nelle more, si ritiene utile suggerire alle imprese di non utilizzare testi posti in commercio da altri soggetti in quanto gli stessi possono non essere conformi a quello definitivo, che sarà sottoscritto nella stesura ufficiale con atto delle parti sociali nazionali.

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