Le Commissioni Ambiente della Camera dei Deputati e Lavori Pubblici del Senato hanno reso il parere al Governo sullo Schema di decreto legislativo concernente “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 163/2006, recante il Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/Ce”” (Atto n.12, relatori l`On. Mauro Pili e il Sen. Angelo Cicolani del Gruppo Parlamentare PdL).
I pareri, entrambi favorevoli, sono subordinati a numerose condizioni ed osservazioni, alcune delle quali richieste ed auspicate dall`ANCE (si veda al riguardo la notizia su “Interventi Ance”” del 25 luglio 2008 e del 28 luglio 2008).
Le Commissioni si sono soffermate, in particolare, sulla disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire; sulla finanza di progetto; sulle opere ad elevato contenuto tecnologico; sui consorzi stabili nonchè sul leasing in costruendo.
In particolare, per quanto riguarda, le opere a scomputo, nel parere della Camera, viene, tra l`altro evidenziato che occorre procedere alla soppressione della lettera f), sostitutiva dell`art.32, comma 1 lettera g) del Codice, che disciplina le opere a scomputo considerato che, come anche suggerito nelle osservazioni formulate dalla Commissione europea in materia, appare plausibile far rientrare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell`ambito del rapporto di concessione con il titolare del permesso di costruire, di cui all`articolo 28 della legge n.1150 del 1942.
Sulla finanza di progetto al Senato viene evidenziato che in un contesto di risorse pubbliche sempre più limitate nel settore degli interventi pubblici o di pubblico interesse tale iniziativa privata deve essere sempre più stimolata, con modalità idonee a consentire risposte efficaci e impegnative.
Occorre, dunque, individuare modalità con cui il privato interessato abbia la possibilità di attivare il meccanismo anche in assenza dell`iniziativa dell`Amministrazione, ove questa non intervenga in un tempo definito, fermo restando il potere di quest`ultima di valutare la sussistenza di un interesse pubblico alla proposta.
Devono, quindi, essere integralmente riscritti gli articoli 153, 154 e 155 del Codice, recuperando almeno parzialmente, ed in via alternativa, la prelazione che è stata troppo frettolosamente espunta dal Codice, aderendo in ogni caso ai rilievi della Commissione CE di una pubblicità in sede comunitaria di tale peculiare situazione.
Sulle opere c.d. specialistiche è stato rilevato dalla Commissione della Camera che occorre eliminare il limite dell`8 % alla facoltà di ribasso e dal Senato è stato osservato che sottoporre tali subappalti ad un regime speciale e cioè a un ribasso consentito estremamente ridotto e il pagamento diretto della stazione appaltante è del tutto incongruo rispetto a tutti gli altri subappalti. Una simile diversità di trattamento non trova giustificazione e, pertanto, anche tali subappalti devono essere sottoposti alle regole generali dell`art.118 del Codice.
Riguardo ai consorzi stabili la Commissione della Camera, con riferimento all`articolo 36 del Codice nella sua condizione ha evidenziato che occorre che il Governo assicuri condizioni di pari trattamento a tutte le tipologie di consorzi, siano essi consorzi stabili, in qualunque forma costituiti, o consorzi di società cooperative.
Sul leasing in costruendo al Senato è stato osservato che le modifiche contenute nello Schema riguardo all`istituto non paiono persuasive perchè continuano a lasciare alla società di leasing ampi margini di discrezionalità sui contenuti delle attività realizzative da affidare a terzi. Occorre, invece, che le Amministrazioni aggiudicatici abbiano certezza dell`interlocutore che realizzerà l`opera pubblica da acquisire in locazione finanziaria in ordine alla sua capacità ed esperienza.
Nel parere della Camera dei Deputati si raccomanda, inoltre, al Governo l`esigenza di intervenire sul fenomeno dell`incremento dei prezzi dei materiali per le costruzioni riducendo i periodi temporali entro i quali le autorità competenti procedono alla determinazione e all`aggiornamento dei prezzi medi e delle variazioni percentuali degli stessi, in modo da renderli il più possibile coerenti con l`effettiva tempistica delle gare, individuando le misure tese alla semplificazione delle procedure.
Si suggerisce, altresì, di stabilire che le stazioni appaltanti, su proposta del soggetto aggiudicatario, possano valutare l`opportunità di concedere l`anticipazione, anche parziale, delle spese relativamente ai materiali per le costruzioni suscettibili di possibili, forti, oscillazioni di prezzo sul mercato.
Su quest`ultimo punto al Senato è stata rilevata la necessità di prevedere un pagamento dei materiali anticipatamente acquistati dagli operatori economici al fine di contrastare gli effetti dei fenomeni speculativi sul mercato che si trasferirebbero inevitabilmente sul costo dell`opera.
Lo Schema dopo aver ricevuto il parere delle Commissioni parlamentari (nonchè della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato) torna ora all`approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri, prevista per il 1° agosto prossimo.
Si veda precedente del 15 luglio 2008.
Si allegano i pareri delle Commissioni Ambiente della Camera dei Deputati e Lavori Pubblici del Senato.