L`Aula del Senato ha approvato, in prima lettura, il DL 92/08 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”” (DDL 692/S, Relatori il Sen. Carlo Vizzini e il Sen. Filippo Berselli del Gruppo parlamentare PdL) con alcune modifiche al testo originario del Governo.
Tra le norme inserite in corso d`esame sono state previste ulteriori modifiche al testo unico sulla disciplina dell`immigrazione e sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. 286/1998.
In particolare, è stata inserita una disposizione sui rilievi fotodattiloscopici a cui è sottoposto lo straniero proveniente da Stati rispetto ai quali sia richiesto il visto d`ingresso e viene dettata la relativa disciplina d`attuazione.
Inoltre, relativamente alla fattispecie che sanziona la condotta di chi favorisce la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità, è stato previsto che la pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone.
è stato, altresì, rubricato come delitto anzichè come contravvenzione il comportamento del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, nonchè sia revocato o annullato, di cui all`art. 22, comma 12 del D.Lgs. 286/98. Infatti, le sanzioni, che risultano altresì inasprite, sono della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato, anzichè dell`arresto e dell`ammenda.
Tra le novità è stata, altresì, introdotta una norma con cui si modifica il D.Lgs. 271/89 contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Nella specie, è stata sostituita la disposizione sulla formazione dei ruoli di udienza al fine di attribuire precedenza nello svolgimento dei processi ai procedimenti relativi ai delitti puniti con la pena dell`ergastolo o della reclusione superiore nel massimo ai 10 anni e, tra l`altro, ai delitti di criminalità organizzata.
Inoltre, è stato previsto che nella formazione dei ruoli d`udienza il giudice assicura priorità assoluta alla trattazione dei processi concernenti i reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Con apposita norma è stata, tra l`altro, inserita una disposizione che sostituisce la norma sul pagamento in misura ridotta di cui all` articolo 16, comma 2, della L.689/1981 recante modifiche al sistema penale. Nella specie, è stato stabilito che la Giunta provinciale o comunale, per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali possa stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro il limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, anche in deroga a quanto statuito dalla suddetta legge.
Infine, è stata introdotta un`apposita disposizione che disciplina il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio con cui si riconosce la possibilità di autorizzare un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate nel caso in cui risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, posto a disposizione dei prefetti delle province.
Per quanto riguarda le norme sull`immigrazione clandestina, resta confermata la modifica delle disposizioni penali riguardanti l`espulsione dello straniero dallo Stato e la previsione, altresì, dell`allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell`Unione europea nei casi di condanna penale espressamente previsti. Ribadita, altresì, pur con alcune integrazioni, la norma che modificando il Testo Unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998) prevede una nuova ipotesi di reato applicabile nei confronti di chi dà alloggio o cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. La relativa pena è della reclusione da sei mesi a tre anni unitamente alla confisca dell`immobile in caso di condanna irrevocabile ovvero in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell`art. 444 c.p.p., anche nel caso di sospensione condizionale della pena e salvo che l`immobile non appartenga a persona estranea al fatto.
In corso di esame è stata rivista la norma che eleva da cinque a sette (inizialmente sei) anni il massimo della pena edittale per il reato di omicidio colposo di cui al`articolo 589 c.p. per tutti i casi in cui l`evento dannoso è cagionato per violazione del Codice della strada (D.Lgs.285/92), ovvero sia dovuto a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Inoltre, il decreto legge prevede, per lo stesso reato di omicidio colposo, l` innalzamento da dodici a quindici anni del massimo della pena edittale per i casi in cui ci sia una pluralità di vittime (morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone) in conseguenza delle violazioni commesse e la riserva di un particolare trattamento sanzionatorio (reclusione da tre a dieci anni) a chi commette il fatto con violazione della disciplina della circolazione stradale in stato di alterazione conseguente all`assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o in rilevante stato di ebbrezza.
Restano ferme le sanzioni più severe previste, analogamente, per il reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) per violazione del Codice della Strada dovuta al rilevante stato di ebbrezza o alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti. In corso d`esame sono state altresì inasprite le sanzioni per il reato di associazione di tipo mafioso di cui all`articolo 416-bis c.p.
Confermate, altresì, con alcune correzioni in corso d`esame, le modifiche al Testo Unico delle leggi sull`ordinamento degli Enti Locali nella parte in cui vengono disciplinate le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale (D.Lgs. 267/00, art. 54), che potenziano i rispettivi poteri per contrastare la criminalità locale, in conformità ai mutati rapporti tra Stato ed Enti locali, nonchè le modifiche alla legge 575/65 recante disposizioni contro la mafia al fine di riconoscere anche alle Direzioni distrettuali antimafia (e ai relativi procuratori) la competenza ad indagare e a proporre le misure di prevenzione c.d. antimafia della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell`obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
Riformulata anche la disposizione che prevede il rafforzamento del coordinamento tra la polizia municipale e le forze dell`ordine al fine di coinvolgere , altresì, la polizia provinciale nell`ambito dei piani coordinati di controllo del territorio.
Ribadite, infine, le modifiche al codice di procedura penale che estendono, in particolare, l`ambito di applicazione dei riti speciali del giudizio immediato e di quello direttissimo, nonchè le modifiche al Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) relativamente alle norme sulla guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e sulle conseguenti sanzioni amministrative accessorie che risultano più severe.
Il decreto legge, che scade il 25 luglio 2008, passa ora all`esame della Camera dei Deputati.
Testo del decreto legge come approvato dal Senato e trasmesso all`altro ramo del Parlamento (
DDL 1366/C)
Per ulteriori contenuti del Decreto legge si veda precedente del 28 maggio 2008.