L`Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il 1° luglio scorso, il DL 93/08 recante “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d`acquisto delle famiglie”” (DDL 1185/C Relatori On. Laura Ravetto del Gruppo parlamentare PDL e On. Maurizio Fugatti del Gruppo parlamentare LNP), con la votazione di fiducia su un emendamento del Governo integrativo e sostitutivo del provvedimento.
Le novità introdotte riproducono, quasi interamente, il lavoro svolto dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze che hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il decreto legge.
Tra queste, in particolare, relativamente alla norma sulla rinegoziazione dei mutui per la prima casa, è stata prevista la possibilità, al fine di favorire una maggiore concorrenza del mercato a vantaggio dei mutuatari, che nella convenzione da stipulare tra l`Associazione bancaria italiana e il Ministero dell`Economia e delle finanze (di cui al decreto stesso), le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto, ferma restando l`opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell`art. 8, comma 4, del DL 7/07, convertito dalla L. 40/07, sulle misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
Inoltre, è stata inserita un`apposita norma con la quale si stabilisce che le disposizioni sulla rinegoziazione dei mutui per la prima casa siano derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario ed è stata riformulata la disposizione sulle garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione che continuano ad assistere, secondo le modalità convenute, il rimborso del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, fermo restando quanto previsto all`articolo 39, comma 5, del D.Lgs. 385/93.
Relativamente alla norma sull`esenzione dall`ICI per la prima casa, è stato specificato che con riferimento alle fattispecie indicate dal decreto, relative alla definizione di unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le quali è escluso il versamento dell`imposta comunale sugli immobili, non si applicano le sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell`imposta comunale sugli immobili, relativa all`anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dall`entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
è stato, altresì, previsto che i Comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell`imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell`accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi.
è stata rivisitata, altresì, la disposizione con cui si provvede a disciplinare la copertura finanziaria degli interventi previsti dal decreto legge rideterminando l`ammontare delle riduzioni di ciascuna autorizzazione di spesa indicata e riportata nell`apposito allegato (elenco n. 1) che risulta essere pari a 869 milioni di euro per il 2008, 725,8 milioni di euro per il 2009 e 567 milioni di euro per il 2010. Al riguardo, inoltre, altre modifiche hanno interessato le disposizioni che apportano correzioni alla L.296/06 (legge finanziaria 2007) e alla L. 244/07 (legge finanziaria 2008).
è stata, infine, soppressa la norma relativa allo sviluppo dei servizi di trasporto aereo che modificava i termini del prestito concesso alla società Alitalia con il DL 80/08 e nel contempo è stata dettata una disposizione con cui si fanno salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell`art. 4 del DL 93/08.
Restano confermate altre norme contenute nel testo originario del decreto legge.
Si tratta, in particolare, delle disposizioni relative:
– all`esenzione a decorrere dall`anno 2008, dall`imposta comunale sugli immobili per la prima casadi cui al D.Lgs. 504/1992, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 (cosiddette abitazioni di lusso) alle quali continuano ad applicarsi le detrazioni vigenti, di cui all`articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo;
– alla sospensione, ai fini dell`attuazione del federalismo fiscale, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, del potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
– alla detassazione degli straordinari con l`applicazione, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, di una imposta sostitutiva dell`imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%
, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, per le somme erogate a livello aziendale per prestazioni di lavoro straordinario, per prestazioni di lavoro supplementare e per gli incrementi di produttività.
La norma ha natura sperimentale e si applica al solo settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2007, a 30.000 euro;
– alla rinegoziazione dei mutui per la prima casa per cui il Ministero dell`Economia e delle Finanze stipula con l`Associazione Bancaria Italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un`apposita convenzione, aperta all`adesione delle banche e degli intermediari finanziari, con la quale si definiscono le modalità e i criteri della suddetta rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati per l`acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell`abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria degli interventi previsti dal decreto legge, rimane ferma la norma che consente la riutilizzazione delle somme iscritte per la missione “Infrastrutture pubbliche e logistica””, programma “Sistemi stradali e autostradali””, già destinate fino al 2006 alla realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra Sicilia e il continente (“Ponte sullo Stretto””).
Il decreto legge, che scade il 27 luglio 2008, passa ora all`esame del Senato.
Si veda precedente del 4 giugno 2008.