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Convertito in legge il D.L. 93/2008 (legge 126/2008), che elimina l'ICI nella prima casa ed introduce, tra l'altro, la detassazione degli straordinari. Una nota dell'ANCE illustra le modifiche apportate dalla Legge n. 126/2008 al decreto legge 93/2008

Archivio, Fiscalità e incentivi

Manovra 2009 – Conversione in legge del D.L. 93/2008

28 Luglio 2008
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Sulla Gazzetta Ufficiale n.174 del 26 luglio 2008 è stata pubblicata la legge 24 luglio 2008 n.126, di conversione, con modificazioni, del D.L. 27 maggio 2008, n.93, recante “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie”.
La legge 126/2008, in vigore dal 27 luglio 2008, conferma le disposizioni fiscali di interesse per il settore già contenute nel D.L. 93/2008 (cfr.”Pacchetto fiscale” – Eliminazione dell’ICI sull’abitazione principale e detassazione degli straordinari del 3 giugno 2008), e relative alla:
– eliminazione dell’ICI sull’abitazione principale (art.1, del D.L. 93/2008);
– detassazione delle prestazioni di lavoro straordinario, supplementare, e dei premi di produttività (art.2, commi 1-5, del D.L. 93/2008);
– imponibilità delle erogazioni liberali a favore di lavoratori dipendenti (art.2, comma 6, del D.L. 93/2008).
1. Eliminazione dell’ICI sull’abitazione principale (art.1)
L’art.1 del D.L. 93/2008, convertito dalla legge 126/2008, esclude l’applicazione dell’ICI sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze (box, cantina, soffitta), ad esclusione delle abitazioni accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico e storico).
In tal ambito, le modifiche apportate all’art.1 del citato D.L.93/2008, nel corso dell’iter di conversione in legge, riguardano, tra l’altro:
– l’estensione dell’agevolazione fiscale alle unità immobiliari che vengono assimilate all’abitazione principale in virtù di una delibera comunale, mentre la precedente formulazione della norma consentiva tale assimilazione unicamente a seguito dell’adozione di un “regolamento” comunale;
– il divieto di applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell’ICI, relativa all’anno 2008 (il cui termine è scaduto il 16 giugno scorso), con esclusivo riferimento alle ipotesi di erronea applicazione delle disposizioni concernenti l’esclusione dall’ICI per l’abitazione principale (art.1, comma 2, del D.L. 93/2008), a condizione che il contribuente effettui il versamento di quanto dovuto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 126/2008.
è stata, poi, confermata l’abrogazione delle previgenti norme, relative alle detrazioni ICI per le abitazioni principali non di lusso, tra cui i commi 2-bis e 2-ter dell’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 (introdotti dall’art.1, comma 5, della legge 244/2007), riguardanti la detrazione dell’1,33‰ del valore catastale dell’immobile, fino ad un importo massimo di 200 euro (art.1, comma 3, del D.L. 93/2008).
Infine, viene confermato che, fino alla definizione del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, le regioni e gli enti locali non possano deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato (ad esempio, addizionali regionali e comunali IRPEF, IRAP ed ICI – art.1, comma 7, del D.L. 93/2008).
2. Detassazione degli straordinari (art.2, commi 1-5)
Le modifiche apportate, in sede di conversione in legge, al D.L. 93/2008 non hanno interessato l’art.2 del Provvedimento, relativo all’introduzione di misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro.
Resta, pertanto, confermata l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 10%, nel limite di 3.000 euro lordi, per i titolari di redditi di lavoro dipendente che non abbiano superato, nel periodo d’imposta 2007, 30.000 euro lordi, che viene riconosciuta, in via sperimentale (dal 1° luglio al 31 dicembre 2008), sulle somme relative a:
– prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n.66/2003, effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 (art 2, comma 1, lett. a, del D.L. 93/2008);
– prestazioni di lavoro supplementare, ovvero prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2008, e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale, stipulati prima del 29 maggio 2008, data di entrata in vigore del Decreto Legge (art 2, comma 1, lett. b, del D.L. 93/2008);
– incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
In tal ambito, si ricorda che la Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro n.49/2008 (cfr. D.L. 93/2008 – Detassazione degli straordinari – I chiarimenti della C.M. n. 49/E/2008 del 17 luglio 2008), fornendo i primi chiarimenti in ordine alle modalità applicative di tale agevolazione fiscale, ha chiarito che l’imposta sostitutiva del 10% si applica, altresì:
– sulle somme corrisposte dal datore di lavoro in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività, determinati in ambito territoriale, sulla base di indicatori correlati all’andamento congiunturale ed ai risultati conseguiti dalle imprese di uno specifico settore a livello territoriale.
Pertanto, tale precisazione della C.M. n.49/2008 comporta che possano essere assoggettati al regime fiscale agevolato anche gli incrementi di produttività riconducibili, per il settore edile, all’elemento economico territoriale, di cui all’art. 38 del CCNL dei lavoratori edili.
2. Imponibilità delle erogazioni liberali a favore dei lavoratori dipendenti (art. 2, comma 6)
La citata legge 126/2008 conferma, infine, l’art. 2, comma 6, del D.L. 93/2008, che abroga la norma relativa all’esclusione dalla formazione del reddito da lavoro dipendente per le erogazioni liberali, concesse dal datore di lavoro, in occasione di festività, ricorrenze ed altre tipologie di sussidi occasionali (art.51, comma 2, lett. b, del TUIR – D.P.R. 917/1986).
A tal proposito, la citata C.M. n.49/2008 ha chiarito che, per effetto di tale modifica normativa, queste componenti concorreranno interamente alla formazione del reddito imponibile del lavoratore dipendente, con riferimento alle somme corrisposte successivamente alla data del 29 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D.L. 93/2008).

1366-la legge 24 luglio 2008 n.126.pdfApri
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