Dal 22 luglio 2008 sono operative le nuove regole introdotte dal D.Lgs. 117/2008 (G.U. 7 luglio 2008, n. 157) sulla gestione dei rifiuti derivanti da attività estrattive in attuazione della direttiva comunitaria 2006/21/CE.
Il decreto si applica esclusivamente ai rifiuti di estrazione derivanti dalle seguenti attività:
– prospezione o di ricerca;
– trattamento e ammasso di risorse minerali;
– sfruttamento delle cave.
In particolare, l`articolo 7 del decreto prevede che le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione non possano operare senza la preventiva autorizzazione rilasciata mediante conferenza di servizi.
A tal fine deve essere presentata apposita domanda all`autorità competente con allegato il progetto della struttura del deposito dei rifiuti di estrazione, la descrizione del sito, le garanzie finanziarie ai sensi dell`art. 14, nonchè il piano di gestione, volto a prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità, incentivare il recupero dei rifiuti di estrazione attraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica degli stessi, nonchè assicurarne lo smaltimento a breve e lungo termine.
In caso di variazioni sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti dovrà essere modificato anche il Piano di gestione, che comunque deve essere riesaminato ogni cinque anni.
è previsto, inoltre, un periodo transitorio per consentire l`adeguamento alle nuove disposizioni delle strutture a cui sia stata rilasciata un`autorizzazione ovvero siano già operative al 1° maggio 2008, queste in particolare:
– entro il 22 luglio 2009 dovranno predisporre il piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento (art. 6 comma 6);
– entro il 1° maggio 2012 si dovranno conformare alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 117/2008 (art. 21 comma 1) ;
– entro il 1° maggio 2014 dovranno prestare le necessarie garanzie finanziarie, di cui all`art. 14 (art. 21 comma 1).
In allegato il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (G.U. 7 luglio 2008 n. 157)