Decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 recante ``Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"" (DDL 1366/C) - Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 recante ``Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"" (DDL 1386/C).
Il decreto legge, che scade il 25 luglio 2008, torna ora all`esame del Senato.
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Viene previsto che con decreto del Ministero dell`Economia la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa può essere autorizzata ad istituire un apposito fondo attraverso il quale partecipare a fondi per lo sviluppo, compresi quelli relativi a fondi strutturali e quelli in cui può intervenire il Fondo europeo per gli investimenti.
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Emendamento del Governo
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Viene introdotta una disposizione con la quale si dispone la revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE fino al 31 dicembre 2006 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, a favore di amministrazioni centrali e regionali, che risultano ancora non impegnate alla data del 31 maggio 2008, ovvero programmate nell`ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data. Viene fatto salvo il principio in base al quale la ripartizione delle risorse del Fondo suddetto sia effettuata nella percentuale dell`85% in favore delle Regioni del Mezzogiorno e del restante 15% in favore delle Regioni del centro Nord.
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Emendamento del Governo
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Viene istituito, a decorrere dal 2009, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Sul Fondo confluiscono le risorse nazionali previste per l`attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 in favore di programmi infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali definite dal CIPE con delibera n. 166 del 2007, con esclusione di quelle risorse che alla data del 31 maggio 2008 siano già state vincolate all`attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE n. 82 del 2007.
Viene, altresì, previsto che la dotazione del Fondo suddetto viene ripartita con delibera CIPE, su proposta del Ministero dello Sviluppo economico, d`intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata.
Viene, inoltre, disposto che la concentrazione, da parte delle Regioni, delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013, su infrastrutture di interesse strategico regionale, in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e in sede di ridefinizione dei programmi finanziati dai fondi comunitari, costituisce “principio fondamentale”” ai sensi dell`art. 117, terzo comma della Costituzione.
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Emendamento del Governo
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Al fine di assicurare la presenza nelle Regioni meridionali d`Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, viene costituita la società per azioni “Banca del Mezzogiorno””. Viene, altresì, autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l`anno 2008 per l`apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall`inizio dell`operatività della Banca tale importo è restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.
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Emendamento del Governo
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Viene inserita una norma che autorizza la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dello Sviluppo economico, ad effettuare una ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione, di cui all`art. 5, della L. 183/1987. La Presidenza dovrà individuare quelle risorse che non sono state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualità 2007 e 2008 dei Programmi operativi 2007-2013, anche individuando modalità per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario.
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Emendamento del Governo
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Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l`integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sost egno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a Regioni diverse, vengono definite, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti di imprese e delle catene di fornitura.
Viene, altresì, previsto che alle reti di livello nazionale delle imprese e alle catene di fornitura si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall`art. 1, commi 366 e seguenti della L. 266/2005 (legge finanziaria 2006).
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Emendamento del Governo
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Viene inserita, tra gli obiettivi della “Strategia energetica nazionale””, la promozione anche della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione.
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Emendamento a firma di parlamentare
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è stata riformulata la norma relativa al cosiddetto “Piano casa””. In particolare, viene introdotta nella procedura di approvazione del piano nazionale di edilizia abitativa, l`adozione di un DPCM, previa delibera CIPE e d`intesa con la Conferenza Unificata, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il suddetto piano, finanziato con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, è rivolto ad un`ampia platea di categorie sociali svantaggiate appositamente individuate.
Al riguardo, viene precisato che il Piano nazionale ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell`effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:
– costituzione di fondi immobiliari;
– incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall`alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
– promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, del Capo III, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), concernente l`oggetto del contratto, le procedure di scelta del contraente e la selezione delle offerte;
– agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in esame;
– realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia anche sociale.
Viene, altresì, previsto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera CIPE, d`intesa con la Conferenza Unificata, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità, in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi 90 giorni senza che sia stata acquisita l`intesa, gli accordi possono essere comunque approvati.
Viene precisato che i suddetti interventi sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo III del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici), concernente il promotore finanziario, la società di progetto e la disciplina della locazione finanziaria per i lavori, secondo le seguenti modalità:
– trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;
– incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
– provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;
– costituzione di fondi immobiliari con la possibilità di prevedere, altresì, il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili;
– la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate.
Viene disposto che i programmi integrati di promozione di edilizia sociale di cui sopra sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l`abitabilità nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell`ambiente urbano.
Ai fini della realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale, l`alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell`esenzione dell`obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
In relazione ai suddetti programmi vengono appositamente disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, con la possibilità, in caso di scostamenti, di disporre la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.
L`attuazione del piano nazionale può essere realizzata, in alternativa alla stipulazione di accordi di programma, con le modalità approvative di cui alla parte II, titolo III, capo IV del D.Lgs. 163/06.
Viene, altresì, prevista la stipula di accordi tra l`Agenzia del demanio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero della Difesa, se coinvolto, le Regioni e gli Enti locali per la destinazione di una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, alla realizzazione degli interventi previsti.
I suddetti programmi integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale.
Per l`attuazione degli interventi previsti, viene istituito un Fondo nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all`art. 1, comma 1154 della L. 296/06 (legge finanziaria 2007), nonchè di cui all`art. 21-bis del DL 159/07, convertito dalla L. 222/07, relativo ai contratti di quartiere, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e all`art. 41 del citato decreto legge.
Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all`accesso alle abitazioni in locazione, di cui all`art. 11, della L. 431/98, sulla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi appositamente individuati, devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione. (norma modificata dal maxiemendamento del Governo presentato in Aula).
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Emendamento del Governo e subemendamenti del Relatore e a firma di parlamentari
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In materia di abrogazione della revoca delle concessioni TAV, viene soppresso il riferimento al comma 8-duodevicies, dell`art. 13, del DL 7/07, convertito dalla L. 40/07, che di conseguenza, non risulta più abrogato.
Viene, inoltre, inserito un comma aggiuntivo all`art. 21- quinquies, della L. 241/90 che, come previsto dal suddetto comma 8-duodevicies, dispone, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto, che l`indennizzo dovuto dalla pubblica amministrazione, nei casi di revoca di un atto amministrativo che incida su rapporti negoziali, venga parametrato al solo danno emergente e tenga conto sia della conoscenza da parte dei contraenti della contrarietà all`interesse pubblico dell`atto stesso, sia dell`eventuale concorso dei contraenti alla erronea valutazione della compatibilità dell`atto con l`interesse pubblico.
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Emendamento del Governo
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Viene introdotta una norma in materia di infrastrutture militari che modifica l`art. 27, del DL 269/03, convertito dalla L. 326/03. In particolare, viene previsto, tra l`altro:
– la proroga al 31 dicembre 2008 del termine entro il quale individuare gli immobili da dismettere;
– la previsione che tale riallocazione possa avvenire anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con società a partecipazione pubblica e con soggetti privati;
– la previsione concernente l`istituzione di un fondo in conto capitale e di un fondo di parte corrente destinati al finanziamento della suddetta riallocazione.
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Emendamento del Governo
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Viene inserita una norma che disciplina l`affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Viene specificato che le disposizioni al riguardo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle discipline di settore con esse incompatibili.
Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a imprenditori o società individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.
Viene, altresì, previsto che per situazioni che a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, l`affidamento può avvenire, in deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui sopra, a favore di:
– società a capitale interamente pubblico, partecipate dall`ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall`ordinamento comunitario per la gestione in house;
– società a partecipazione mista pubblica e privata, anche quotate in borsa, partecipate dall`ente locale, a condizione che il socio privato sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica.
Nei casi di cui sopra l`ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un`analisi di mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all`Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l`espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro 60 giorni dalla ricezione della predetta relazione.
Viene, poi, precisato che, ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.
Viene, inoltre, consentito l`affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell`affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata alle discipline di settore.
Le Regioni e gli Enti locali, nell`ambito delle rispettive competenze, d`intesa con la Conferenza Unificata possono definire nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi.
Per quanto riguarda le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall`evidenza pubblica, viene previsto che le stesse cessano comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell`ente affidante. Al riguardo, viene specificato che sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate in deroga alle modalità di affidamento ordinario per quelle situazione che non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, sopra descritte.
I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive ordinarie, nonchè i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli Enti locali, qualora separata dall`attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, nè svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, nè direttamente, nè tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, nè partecipando a gare. Tale divieto non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.
I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l`affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro il 31 dicembre 2010, per l`affidamento dei servizi, si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.
Viene previsto che il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni ed entro 180 giorni dall`entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Unificata, nonchè le competenti commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti che hanno, tra l`altro, il fine di:
– prevedere l`assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l`osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l`acquisto di beni e servizi e l`assunzione di personale;
– consentire ai Comuni con un limitato numero di residenti di svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
– armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l`affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonchè in materia di acqua;
– disciplinare per i settori diversi da quello idrico la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alla nuova disciplina, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
– applicare il principio di reciprocità ai fini dell`ammissione alle gare di imprese estere.
Viene disposta l`abrogazione delle disposizioni contenute nell`art. 113, del D.Lgs. 267/00 (Testo unico degli enti locali) recante la disciplina in materia di gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nelle parti incompatibili con la normativa introdotta.
Viene disposto, infine, che restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. (norma modificata dal maxiemendamento del Governo presentato in Aula).
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Emendamento del Governo e subemendamento a firma di parlamentare
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In relazione alla norma c.d. “taglia leggi””, viene spostata, dal sessantesimo al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, l`efficacia delle abrogazioni dalla stessa previste ed elencate in un apposito allegato. Viene, altresì, fatta salva l`applicazione dei commi 14 e 15, dell`art. 14, della L. 246/05, che delega il Governo all`individuazione della normativa vigente adottata antecedentemente al 1970, disponendo l`automatica abrogazione, salve eccezioni, di tutti gli atti normativi non espressamente indicati come vigenti.
Viene, inoltre, autorizzato il Governo ad individuare, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell`allegato suddetto.
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Emendamento del Governo
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Viene inserita una norma che sopprime l`Unità per il monitoraggio, istituita dall`art. 1, comma 724, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007), con il compito di assicurare un controllo della qualità dell`azione di governo degli Enti locali e la verifica delle loro dimensioni organizzative ottimali.
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Emendamento del Relatore
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In materia di installazione degli impianti all`interno degli edifici, vengono abrogati i commi 3 e 4, dell`art. 6, e i commi 8 e 9, dell`art. 15, del D.Lgs. 192/05, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell`edilizia. Per quanto concerne i commi 3 e 4, dell`art. 6, si tratta delle disposizioni con le quali si prevedeva che nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica lo stesso attestato fosse allegato all`atto di trasferimento o messo a disposizione del conduttore nel caso di locazione.
Per quanto riguarda, invece, i commi 8 e 9, dell`art. 15, si tratta delle sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti dai suddetti commi 3 e 4, dell`art. 6.
Viene, inoltre, anticipato, al 31 dicembre 2008, il termine entro il quale il Ministro dello Sviluppo economico emana uno o più decreti volti a disciplinare la suddetta materia.
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Emendamento del Governo
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Viene modificato il comma 2, dell`art. 9-bis, del DL 510/96, convertito dalla L. 608/06, in materia di collocamento. Viene previsto, in particolare, che in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nei cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro i 5 giorni successivi a quello di instaurazione dei relativi rapporti, invece che entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione (norma soppressa dal maxiemendamento del Governo presentato in Aula).
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene specificato che a decorrere dal 1° gennaio 2009 il 2% dell`importo posto a base di gara di un`opera o di un lavoro, attualmente destinato al responsabile del procedimento, agli incaricati della redazione del progetto, della direzione dei lavori, del collaudo, nonchè tra i loro collaboratori ai sensi dell`art. 92 del D.Lgs 163/06, sia destinato a tali soggetti soltanto per lo 0,5% mentre la restante parte, pari all`1,5% sia versata ad apposito capitolo dell`entrata del bilancio dello Stato.
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Emendamento a firma del Governo
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Vengono inserite alcune norme in materia di autotrasporto. Tra queste, la previsione di alcuni obblighi in capo all`Osservatorio sulle attività di autotrasporto relativamente al costo medio del carburante per km di percorrenza per ogni tipologia di veicolo. Viene, inoltre, dettata la disciplina transitoria per l`adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore nei contratti di trasporto e vengono introdotte una serie di disposizioni transitorie volte a ridurre i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto merci.
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Emendamenti a firma del Governo
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Viene previsto, in attuazione dell`articolo 1, comma 225, della L. 244/07 (finanziaria 2008) che gli enti locali e i concessionari dell`accertamento e della riscossione dei tributi possono accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell`Agenzia delle entrate e vengono disciplinate altresì le modalità di tale accesso.
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Emendamento a firma di parlamentari
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DL n. 93/2008 recante ``Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie""(DDL 866/S) - DL n. 97/2008 recante ``Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonchè in materia fiscale e di proroga di termini"" (DDL 735/S).
Il decreto legge, nella settimana di riferimento, è stato approvato, in seconda lettura, in sede referente, dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze.
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Viene introdotta una disposizione con la quale si prevede che al fine di contenere i fenomeni connessi all`emergenza ambientale nella Regione Campania, i Comuni della Regione possono deliberare variazioni della tassa o della tariffa relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l`anno 2008 e anche dopo il 30 maggio 2008.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene inserita una norma che riapre i termini di cui all`art. 2, comma 2, del DL 282/02, convertito dalla L. 27/03.
In particolare, con riferimento alla rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati ed alla rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2008, viene prorogato, al 31 ottobre 2008, il termine a decorrere dal quale le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo. Viene, altresì, prorogato, al 31 ottobre 2008, il termine entro il quale devono essere effettuali la redazione e il giuramento della perizia.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene inseri ta una disposizione che proroga al 30 settembre 2008 il termine di conservazione nel bilancio delle risorse relative ai contributi statali di cui all`art. 1, commi 28 e 29, della L. 311/04 (legge finanziaria 2005) relativi, rispettivamente, al finanziamento di interventi a tutela dell`ambiente e dei beni culturali e agli interventi ed enti destinatari dei contributi stessi.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Con un`apposita disposizione vengono travasati, nel decreto legge in oggetto, i contenuti del DL 113/08 sulla proroga di termini, con alcune modifiche ed integrazioni.
In particolare, per quanto concerne i lavori pubblici, viene previsto che la sospensione del divieto di ricorrere all`arbitrato, già prorogata al 1° luglio 2008 dall` art. 15, del DL 248/07, convertito dalla L. 31/08, al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, viene ulteriormente posticipata alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi previste, e comunque, non oltre il 31 dicembre 2008.
Vengono previste modifiche alla norma relativa alla prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere, di cui all`art. 3, del DL 248/07, convertito dalla L. 31/08. In particolare, viene differito, al 30 giugno 2009, il termine per il completamento dell`adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell`Interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994. Resta ferma la disposizione con la quale viene stabilito che la suddetta proroga si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l`acquisizione del parere di conformità previsto dall`art. 2, del DPR 37/98. Viene, invece, abrogata la norma relativa al termine entro cui effettuare l`adeguamento per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro.
In relazione ai termovalorizzatori viene previsto che la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi pubblici in tema di fonti rinnovabili, di cui al comma 1118, dell`art. 1, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, con riferimento alla parte organica dei rifiuti, deve essere completata dal Ministro dello Sviluppo economico entro il 31 dicembre 2008.
Viene previsto, altresì, che ai Comuni delle aree individuate dall`obiettivo “Convergenza”” del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell`11 luglio 2006 (recante disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione) aventi popolazione superiore a 500.000 abitanti e che abbiano rilevanti passività nei confronti delle società a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti e igiene ambientale nel territorio comunale, è erogato un contributo in conto capitale di 80 milioni di euro di cui 30 milioni nell`anno 2008, 30 milioni nell`anno 2009 e 20 milioni nell`anno 2010.
Viene stabilito, inoltre, il differimento al 30 settembre 2008 del termine entro il quale le Regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, provvedono con proprie leggi al riordino della disciplina delle comunità montane, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali, assegnata per l`anno 2007 all`insieme delle comunità montane presenti nella Regione. Viene, altresì, prorogato al 31 ottobre 2008 il termine entro cui deve essere accertato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l`effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa per il finanziamento delle comunità montane.
Con altra disposizione viene prorogato, al 31 dicembre 2008, il termine entro il quale le Regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, di cui al capo I, del titolo V, del regio decreto 215/33.
Vengono prorogati al 30 giugno 2009 i termini di cui agli articoli 4, comma 1, delle L. 146/04 e 148/04 e all`art. 5, comma 1, della L. 147/04, relativi all`adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente i provvedimenti necessari per l`istituzione nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, degli uffici periferici dello Stato.
Con altra norma viene differito al 31 dicembre 2008 il termine per l`attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal comma 461, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) in riferimento alle società regionali dell`Agenzia nazionale per l`attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle Regioni.
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Emendamento del Governo e subemendamenti a firma di parlamentari
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Viene inserita una norma che modifica il D.Lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). In particolare, viene sostituito il comma 159 del suddetto Codice, relativo al regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica.
Al riguardo, viene previsto che fino al 31 dicembre 2008 il procedimento rivolto al rilascio dell`autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di seguito descritto.
Viene disposto, tra l`altro, che la disciplina dettata al Capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell`autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l`emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all`esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall`art. 146, comma 6, del D.Lgs. 42/04. Il mancato adempimento da parte delle Regioni determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008.
Viene previsto, inoltre, che l`amministrazione competente al rilascio dell`autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate. Quest`ultima, se ritiene l`autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio può annullarla con provvedimento motivato, entro i 60 giorni successivi alla ricezione della relativa documentazione.
Decorso il termine di 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l`autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricevimento.
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Emendamento del Governo
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Viene previsto che fino alla cessazione dello stato d`emergenza nella gestione dei rifiuti nella Regione Campania, è vietato il trasferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani, esclusi quelli della raccolta differenziata inviati presso impianti per il riutilizzo, il riciclo o il recupero di materia, in altre Regioni.
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Emendamento del Relatore
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Viene disposto che su proposta motivata del Sottosegretario di Stato preposto per far fronte all`emergenza rifiuti in Campania, il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell`Ambiente, definisce le modalità per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, agli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle Province di Salerno, Napoli e Caserta.
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Emendamento del Relatore
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Vengono introdotte delle disposizioni con le quali si prevede che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge, sulla base del DL 113/08 sulla proroga di termini (per i contenuti vedi emendamento di cui sopra) e del DL 114/08 relativo al settore della pesca.
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Emendamento del Governo
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Il decreto legge, che scade il 2 agosto 2008, passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
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