La circolare Inps n.70/08 chiarisce che, a seguito della suddetta variazione, l’interesse di differimento maggiorato di 6 punti percentuale, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella Legge n. 402/96 è fissato al 10,25%
Si segnala il provvedimento della Banca Centrale Europea relativo alla variazione del tasso di riferimento che, a decorrere dal 9 luglio 2008, è pari al 4,5%.
L’allegata circolare Inps n. 70/08 chiarisce che, a seguito della suddetta variazione, l’interesse di differimento maggiorato di 6 punti percentuale, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella Legge n. 402/96 è fissato al 10,25%.
Tale modifica, ancora una volta, produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi.
INTERESSI DI DILAZIONE
L’interesse di dilazione, da calcolarsi sulla base del nuovo tasso del 10,25%, dovrà essere applicato alle rateazioni concesse dal 9 luglio 2008.
INTERESSI DI DIFFERIMENTO
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 10,25% dovrà essere applicata a partire dalla contribuzione relativa al mese di luglio 2008.
SANZIONI CIVILI
La nuova misura delle sanzioni civili, a decorrere dal 9 luglio 2008, è la seguente:
– per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1°ottobre 2000, la sanzione civile è pari al 9,75% annuo ai sensi della L. n. 388/00, art. 116, co. 8, lett. a) e b), secondo periodo;
– per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza, oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso, dal 1° ottobre 2000, è pari al 30% annuo;
– per le inadempienze previste dal comma 10, art. 116 della Legge n.388/00, la sanzione civile è pari al 9,75% annuo;
– per le procedure concorsuali il riferimento al “prime-rate” deve intendersi sostituito da quello del tasso ufficiale di riferimento, pari al 4,25%.
La circolare, infine, ricorda che l’importo dalla sanzione ridotta non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che è quello degli interessi legali.
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