La trasformazione della Convenzione in strumento comunitario garantisce l'uniformità del diritto internazionale privato all'interno degli stati membri e consente di attribuire, alla Corte di Giustizia, una competenza di interpretazione che faciliterà l'applicazione delle norme in materia di conflitti, rese uniformi nei nuovi stati membri
E’ stata trasposta nell’allegato Regolamento comunitario la Convenzione di Roma del 1980. La trasformazione della suddetta Convenzione in strumento comunitario garantisce l’uniformità del diritto internazionale privato all’interno degli stati membri e consente di attribuire, alla Corte di Giustizia, una competenza di interpretazione che faciliterà l’applicazione delle norme in materia di conflitti, rese uniformi nei nuovi stati membri.
La Convenzione di che trattasi è stata modificata in ragione degli adattamenti diretti a modernizzare le norme.
Dal complesso normativo in parola emerge che, in materia di legge applicabile ai contratti, in mancanza di scelta, un ruolo importante è attribuito al criterio della residenza abituale. Al riguardo, l’art. 4 (in materia di legge applicabile in mancanza di scelta), mantiene il riferimento all’applicazione della legge del luogo in cui risiede abitualmente la parte che fornisce la prestazione caratteristica; ma le modifiche proposte rafforzano la certezza del diritto, trasformando quelle che erano semplici presunzioni in norma fissa e sopprimendo la clausola di eccezione.
Il detto Regolamento, nel recepire la Convenzione sopra richiamata, sostituisce l’art. 6 in materia di contratto individuale di lavoro con l’art. 8. La norma di principio del paragrafo 2, art. 6, lett. a, è stata completata dai termini “paese…..a partire dal quale” per tenere conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea relativa all’art. 18 del regolamento Bruxelles I e della concezione ampia del luogo abituale di lavoro, nello stesso contenuta. In particolare, fermo restando che il rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti e che essa non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni a cui non è permesso derogare convenzionalmente, la legge applicabile al contratto sarà quella del Paese in cui il lavoratore svolge abitualmente il proprio lavoro, anche se temporaneamente è in altro Stato. In caso di mancata attuazione di ciò, la legge applicabile sarà quella del Paese nel quale si trova la sede dell’impresa che ha proceduto ad assumere il lavoratore.
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