E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale relativo agli sgravi contributivi sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali ovvero di secondo livello
Per opportuna conoscenza si segnala che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008 il decreto del Ministero del lavoro 7 maggio 2008, di cui si allega copia, relativo agli sgravi contributivi sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali ovvero di secondo livello, in attuazione dei commi 67 e 68 dell’articolo 1 della legge n. 247 del 2007.
In particolare si segnala che, a decorrere dal 1° gennaio del presente anno, i datori di lavoro possono concorrere allo sgravio contributivo nella misura pari al 3% della retribuzione imponibile annua del lavoratore. Ai fini dell’ammissione allo stesso i datori di lavoro, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto in parola, devono inviare apposita domanda all’Inps secondo le modalità previste dallo stesso Istituto previdenziale. Tale domanda, chiarisce il decreto, deve essere inoltrata anche con riferimento ai contratti aziendali, territoriali ovvero di secondo livello sottoscritti e depositati entro il 31 dicembre 2007, i cui effetti si protraggono anche dopo tale scadenza.
Non potranno beneficiare dello sgravio contributivo quei datori di lavoro che hanno concesso, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori rispetto a quelli stabiliti dalla legge e dal CCNL, così come lo stesso sgravio non sarà riconosciuto in mancanza dei requisiti sul Durc.
Con riferimento ai criteri di scelta, nel rispetto dei limiti di spesa, lo sgravio sarà riconosciuto con i seguenti sistemi di priorità:
per i contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello stipulati e depositati entro il 31 dicembre 2007 che producono i propri effetti anche successivamente a tale data, seguendo l’ordine cronologico di invio della domanda di ammissione al beneficio.
Per i contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello stipulati e depositati dal 1° gennaio 2008, seguendo l’ordine cronologico della domanda, ma tenendo conto della data di stipula del contratto.
Si ricorda, inoltre, che nelle more di emanazione del decreto, le imprese del settore edile che avessero indebitamente continuato a beneficiare del particolare regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo di livello, di cui all’art. 2 della L. n. 135/97, potranno comunque regolarizzare la propria posizione senza aggravio di oneri accessori, compensando eventuali partite debitorie con i crediti maturati in base al presente decreto.
Si fa riserva di fornire quanto prima un ulteriore approfondimento dell’argomento in oggetto, anche in considerazione dei chiarimenti in merito da parte dell’Inps, con riguardo alle modalità di presentazione della domanda di cui sopra.
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