L'Inps ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alle modalità per accedere allo sgravio contributivo sulle erogazioni previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, entro il limite del 3% della retribuzione contrattuale annua dei lavoratori
Si fa seguito alla precedente comunicazione del 4 agosto scorso per segnalare che l’Inps, con la circolare n. 82 del 6 agosto scorso, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alle modalità per accedere allo sgravio contributivo sulle erogazioni previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, entro il limite del 3% della retribuzione contrattuale annua dei lavoratori, così come previsto dall’art. 1, co. 67 della L. n. 247/07.
Proprio con riferimento alla retribuzione contrattuale, intesa quale retribuzione imponibile annua ai fini previdenziali, l’Istituto ha ricordato che il termine “contrattuale” va ricondotto all’obbligazione fondamentale del datore di lavoro e comprende quanto stabilito dai contratti ed accordi collettivi di lavoro nonché da quelli individuali, compresi i premi oggetto di sgravio.
è previsto che, entro il tetto massimo della retribuzione del lavoratore, costituito dagli elementi di cui alla L. n. 314/97, lo sgravio incida nel limite massimo del 25% dell’aliquota a carico del datore di lavoro, calcolata sul netto delle riduzioni contributive per le assunzioni agevolate e del 100% sulla quota a carico del lavoratore.
Per una più dettagliata informazione su come effettuare il calcolo della misura agevolativa rispetto ad una retribuzione annua del lavoratore, si fa esplicito rinvio all’esempio contenuto nell’allegata nota.
Con riferimento alle condizioni di accesso, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, stipulati prima del 31 dicembre 2007, devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso le Direzioni provinciali del lavoro, anche a cura delle Associazioni a cui aderiscono, entro trenta giorni dalla loro stipulazione, mentre per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2008 sino alla data di entrata in vigore del decreto 7 maggio 2008 e non ancora depositati, entro 30 giorni da quest’ultima data.
L’ammontare o l’erogazione del premio dovrà essere incerto e correlato a parametri utili a misurare l’aumento di produttività, qualità ed altri elementi di competitività. La presenza anche di uno solo dei suddetti parametri, precisa l’Istituto, sarà sufficiente a far riconoscere il beneficio in parola.
Ai fini dell’accesso al beneficio è necessario, inoltre, che l’impresa sia in regola con gli obblighi contributivi e con il rispetto della parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi di cui all’art. 1, co. 1175 della L .n. 296/06 e che pertanto sia in possesso del durc a tali fini.
Il regime di decontribuzione non si applica ove il trattamento economico e normativo corrisposto al dipendente sia stato, nell’anno solare di riferimento, non conforme a quanto previsto dalla L. n. 389/89. In tal caso, infatti, oltre a verificarsi la decadenza dal regime agevolativo, il datore di lavoro dovrà versare i contributi evasi e le relative sanzioni.
Per accedere al beneficio le aziende, direttamente o tramite gli intermediari autorizzati, dovranno inviare a partire dalle ore 15 del 15 settembre 2008, esclusivamente per via telematica, apposita domanda all’Inps, anche con riguardo ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali, contenente i seguenti dati.
Dati identificativi dell’azienda;
– la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
– la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;
– l’importo annuo complessivo delle erogazioni che si prevede possano essere ammesse allo sgravio, entro il limite massimo individuale del 3% della retribuzione imponibile, dei lavoratori beneficiari e il numero degli stessi;
– l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell’aliquota a suo carico;
– l’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;
– l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.
Sulla base di una specifica istanza dell’Ance, si sottolinea che l’Inps, per le vie brevi, ha confermato ad Ance e Confindustria che per intermediari autorizzati, nei contratti territoriali, sono ricomprese anche le Associazioni a cui i datori di lavoro aderiscono.
In tale ipotesi, le domande di dette aziende potranno essere presentate in unico file e le domande, se corrette, saranno ammesse globalmente al beneficio di che trattasi, nei termini delle risorse disponibili.
La domanda, secondo la procedura informatica, potrà essere riferita ad una singola matricola oppure una pluralità di matricole attraverso il caricamento del flusso “xml”, come riportato nelle specifiche tecniche per la creazione del flusso dati, a cui si fa esplicito rinvio.
I criteri adottati per concedere lo sgravio contributivo prevedono che, per i contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello stipulati e depositati entro il 31 dicembre 2007 che producono i propri effetti anche successivamente a tale data, sia seguito l’ordine cronologico di invio della domanda di ammissione al beneficio.
Per i contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello stipulati e depositati dal 1° gennaio 2008, sarà seguito l’ordine cronologico della domanda, ma tenendo conto della data di stipula del contratto.
A tutte le domande sarà assegnato un numero di protocollo informatico che consentirà una rapida verifica dello stato della pratica. Ad ogni modo l’Inps, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, dovrà comunicare all’impresa interessata o agli intermediari autorizzati l’esito della stessa.
Infine, si segnala che per accedere alla procedura on-line, l’utente dovrà seguire la procedura di registrazione a cui farà seguito l’assegnazione di un PIN.
Da tale adempimento sono esonerati tutti quei soggetti già titolari di PIN e abilitati alla trasmissione di denuncie on-line.
Relativamente agli aspetti di carattere tecnico, si allegano alla presente comunicazione la guida operativa e le specifiche tecniche che potranno facilitare le operazioni di accesso al servizio on-line.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.