Il Ministero del lavoro ha diramato alcune risposte alle domande più frequenti, tra cui quelle sottoposte dall’Ance, in materia di decontribuzione
L’Inps, con l’allegata nota, ha diramato alcune risposte alle domande più frequenti, tra cui quelle sottoposte dall’Ance, in materia di decontribuzione, in vista della prossima data del 15 settembre h. 15.00 (click day), a decorrere dalla quale sarà possibile inviare le domande per l’ammissione allo sgravio contributivo, previsto dal D.M. 7 maggio 2008.
Particolare attenzione va riferita alla Faq n. 3 relativa a cosa si debba intendere per scadenza dei contratti.
L’Inps ha specificato che ciò che rileva ai fini della richiesta del beneficio sono gli effetti monetari e non la data di validità del contratto (e pertanto per il settore dell’edilizia l’integrativo), ribadendo quanto già preannunciato in una mail informale inviata nei giorni scorsi agli uffici Ance, nella quale si fa riferimento agli effetti pratici e non anche a quelli giuridici del contratto. Deve pertanto considerarsi valido il contratto in questione, ai fini della decontribuzione, sino a quando viene effettuato il pagamento dell’erogazione, inserendo pertanto quale data di scadenza del medesimo quella in cui tale erogazione, nella misura stabilita, verrà presumibilmente a cessare.
Nella Faq n. 4, l’Inps ha confermato quanto già anticipato all’Ance per le vie brevi, asserendo che, in ogni caso, l’autorizzazione alla decontribuzione avverrà, sulla base delle domande pervenute, esclusivamente con riferimento all’anno 2008, mentre gli importi riferiti agli anni 2009 e 2010 assumeranno carattere di indicazione valutativa degli impegni di spesa.
Per ottenere il beneficio de quo per gli anni 2009 e 2010 le imprese saranno dunque chiamate a rinnovare le relative domande di sgravio.
Quanto poi alla data da indicare per la sottoscrizione e il deposito del contratto integrativo, si rammenta che la circolare Inps n. 82/2008 ha definito che laddove il contratto integrativo sia stato stipulato e depositato anteriormente al 31 dicembre 2007 potrà essere indicata questa data quale data convenzionale, alternativamente alle date rispettivamente di sottoscrizione e di deposito del contratto.
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