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La direttiva ha come obiettivo principale quello di orientare l’azione di vigilanza del personale ispettivo interno e degli Istituti previdenziali verso criteri di programmazione dell’attività, rispettando, altresì, i principi di efficienza, efficacia ed economicità delle azioni

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Direttiva del Ministro del lavoro, sui Servizi Ispettivi e Attività di Vigilanza

29 Settembre 2008
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Per opportuna conoscenza si trasmette in allegato la Direttiva in oggetto, pubblicata il 23 settembre 2008 sul portale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

La direttiva ha come obiettivo principale quello di orientare l’azione di vigilanza del personale ispettivo interno e degli Istituti previdenziali verso criteri di programmazione dell’attività, rispettando, altresì, i principi di efficienza, efficacia ed economicità delle azioni. Proprio su tale presupposto, dovrà essere dato massimo impulso all’istituto della conciliazione monocratica preventiva, di cui all’art.11 del D.Lgs. n. 124/04, al fine di privilegiare i tentativi di conciliazione tra il lavoratore denunciante e il datore di lavoro.

In particolare, si segnala che, conformemente a quanto più volte sollecitato dalle parti sociali dell’edilizia, la Direttiva invita la Direzione Generale dell’Attività ispettiva, al fine di un’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse disponibili, a tener conto della presenza di forme di controllo sociale, tra le quali sono specificatamente menzionati gli Enti bilaterali; in questo modo dovrà essere riservata una maggiore attenzione alle situazioni in cui siano del tutto assenti controlli o verifiche preventive.

Con l’eliminazione del libro paga e matricola e l’istituzione del libro unico del lavoro, l’azione ispettiva dovrà necessariamente subire un radicale mutamento; gli accessi ispettivi, infatti, piuttosto che essere caratterizzati dalla sistematicità e programmazione, dovranno privilegiare l’emersione e la legalità, anche attraverso azioni di prevenzione e promozione.

Particolare rilievo probatorio, si legge nella nota, acquisirà l’esatta identificazione dei lavoratori, la descrizione dell’attività lavorativa, anche con riferimento all’abbigliamento adottato e alle attrezzature utilizzate.

Pertanto, solo un verbale di primo accesso ben redatto consentirà alle Amministrazioni competenti di sostenere e difendere presso ogni sede l’esito dell’accertamento ispettivo e, nello stesso tempo, al datore di lavoro di conoscere in modo puntuale i fatti su cui verrà investigato, a garanzia del proprio diritto di difesa.

Rientra tra gli obiettivi organizzativi dell’attività di vigilanza la semplificazione della modulistica, nel rispetto della L. n. 689/81 e del D.Lgs. n. 124/04.

Con riferimento alla sospensione dell’attività imprenditoriale, essendo particolarmente gravose le conseguenze del provvedimento, il ministero raccomanda la massima attenzione nell’adozione discrezionale di tale misura, limitandone l’utilizzo ai soli casi di sussistenza dei requisiti di legge e di effettivo rischio e pericolo per la salute dei lavoratori.

La sospensione potrà essere adottata normalmente con decorrenza dalla ore 12 dal giorno successivo all’accesso e, in edilizia, dalla cessazione dell’attività in corso che non può essere utilmente interrotta, a meno che non vi sia un pericolo imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi, per cui in questo caso la sospensione dovrà essere immediata.

Le modifiche introdotte dal D.L. n. 112/08, convertito nella L. n. 133/08, che prevede la semplificazione di alcuni adempimenti formali, fanno sì che l’attività ispettiva debba essere incentrata all’accertamento delle violazioni sostanziali. Pertanto, dovrà essere superata ogni logica formalistica, basata sul numero di violazioni e sulla natura formale delle stesse, privilegiando la qualità dell’attività di vigilanza a partire dalle modalità con cui la medesima viene espletata.

Una particolare attenzione, puntualizza la nota, dovrà essere rivolta alle verifiche sulle collaborazioni coordinate e continuative e sulle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro; ai rapporti di lavoro flessibile; all’organizzazione dell’orario di lavoro; ai contratti di appalto e subappalto, al fine di contrastare l’interposizione illecita e fraudolenta di manodopera.

Inoltre dovrà essere mantenuta alta la vigilanza sulle categorie svantaggiate, nonché sulla materia della salute e sicurezza sul lavoro.

Infine, la direttiva sottolinea l’importanza delle azioni di prevenzione e promozione che, necessariamente, dovranno coinvolgere le Direzioni provinciali del lavoro, in un coordinamento diretto con la Direzione regionale competente per territorio e con la Direzione generale per l’attività ispettiva. Tali azioni si dovranno tradurre in iniziative, con cadenza mensile, anche presso associazioni di categoria, per la risoluzione di problematiche di carattere generale, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di lavoro e previdenza

3605-Direttiva.pdfApri
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