Il Ministero ha infatti chiarito che il contratto de quo può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di lavoro discontinuo o intermittente e che i contratti collettivi individuano specificamente le esigenze relative ad ogni settore
La contrattazione collettiva può avere un potere integrativo/ampliativo e non già preclusivo rispetto alla determinazione della ipotesi di utilizzo del contratto di lavoro intermittente previsto dagli artt. 33 e ss. del D.Lgs n. 276/03.
Il Ministero del Lavoro si è così espresso in occasione della risposta fornita all’interpello formulato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro circa la legittimità o meno delle eventuali clausole contrattuali che escludono la possibilità di ricorrere a tale tipologia contrattuale in determinate circostanze.
Il Ministero ha infatti chiarito che il contratto de quo può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di lavoro discontinuo o intermittente e che i contratti collettivi individuano specificamente le esigenze relative ad ogni settore (art. 34 D.Lgs. n. 276/03) o comunque la determinazione degli “ulteriori periodi predeterminati” (art. 37 D.Lgs. n° 276/03) in cui poter applicare tale contratto, sottolineando però che in tale quadro l’autonomia collettiva può avere una funzione integrativa e ampliativa e non già preclusiva.
Nei casi in cui poi la legge prevede l’utilizzo di tale contratto “in ogni caso” in presenza di determinate condizioni (ad es. di età art. 34 secondo comma), non vi è alcuna possibilità di intervento da parte della contrattazione collettiva.
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