Il caso esaminato dall`Autorità (parere n. 216/2008) riguarda quello di un`impresa che è stata ammessa alla gara, aggiudicandosela provvisoriamente, pur avendo presentato per la dimostrazione della capacità economico-finanziaria una sola dichiarazione bancaria, in luogo di due, come espressamente previsto dal bando di gara.
Nel corso dell`istruttoria condotta dall`Autorità, l`impresa aggiudicataria ha evidenziato di aver prodotto in gara, insieme alla referenza bancaria, anche un`attestazione di capacità finanziaria rilasciata da un revisore dei conti, basata sull`analisi effettiva del bilancio aziendale.
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Ad avviso dell`Autorità, la richiesta di “idonee dichiarazioni bancarie”” rappresenta uno dei modi attraverso i quali le Amministrazioni appaltanti possono valutare l`affidabilità dei concorrenti, in conformità alle prescrizioni dell`articolo 41 del d. lgs. n. 163/2006.
Il primo comma del citato articolo annovera – tra i vari mezzi dimostrativi che la Stazione appaltante può richiedere ai concorrenti, a comprova del possesso del requisito di capacità economica e finanziaria – anche “idonee dichiarazioni bancarie””. In caso di scelta di questo mezzo dimostrativo, il quarto comma dell`articolo 41 specifica che dette dichiarazioni devono essere rilasciate da “almeno dueistituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs. n. 385/1993“. Pertanto, alla luce di quanto illustrato, la presentazione di una sola dichiarazione bancaria determina la mancanza di un requisito essenziale, espressamente previsto dal legislatore.
Nella fattispecie esaminata dall`Autorità, a rafforzare la prescrizione dell`articolo 41, intervengono le indicazioni contenute nel bando di gara che, tra le condizioni minime di carattere economico, necessarie per partecipare alla gara prevedeva chiaramente “il possesso di almeno due referenze bancarie, trasmesse in originale, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati“. Pertanto, il possesso di tale requisito era considerato essenziale, pena la non ammissione dell`offerta, come previsto dal bando stesso secondo cui “l`offerta non sarà ammessa alla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare anche uno solo dei documenti richiesti“.
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L`Autorità conclude il suo parere rilevando che – sulla base delle previsioni del bando di gara, nonchè della normativa vigente – l`offerta dell`impresa risultata aggiudicataria non poteva essere ammessa, poichè priva dei requisiti essenziali previsti dal bando di gara. L`Autorità ritiene, infatti, che la dichiarazione relativa al possesso di capacità finanziaria rilasciata da un revisore dei conti non possa essere equiparata alla dichiarazione rilasciata da un istituto bancario.