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Approvato, in prima lettura, il disegno di legge ``collegato"" alla manovra economica 2009. Previste, tra l'altro, la delega al Governo in materia di lavori usuranti, congedi, aspettative e permessi, la modifica delle sanzioni per la violazione della disciplina sull`orario di lavoro e la proroga degli ammortizzatori sociali.

Archivio, Governo e Parlamento

DDL Collegato lavoro: primo via libera della Camera dei Deputati

30 Ottobre 2008
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L`Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge su “Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”” (DDL 1441 – quater/C – relatore l`On. Giuliano Cazzola del Gruppo Parlamentare PDL), “collegato”” alla manovra economica per il 2009 del Governo.
Il provvedimento, risultante dallo stralcio degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del DDL 1441/C, in corso di esame, è stato modificato ed integrato.
Il testo prevede, in particolare, la delega al Governo ad adottare, entro tre mesi, anzichè sei come originariamente previsto, dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, per la revisione della disciplina dei lavori usuranti, al fine di regolare la concessione, ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l`accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008, del diritto, su domanda, al pensionamento anticipato, con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Altra delega conferita al Governo concerne l`adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Tra questi, in particolare: l`Istituto superiore di sanità, l`Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l`Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, l`Istituto per gli affari sociali e Italia Lavoro Spa. Tra i criteri direttivi ai quali si deve attenere la delega è prevista la semplificazione e lo snellimento dell`organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell`attività amministrativa e all`organizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, il riordino delle competenze dell`Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell`Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa, nonchè l`eventuale trasformazione di quest`ultima in ente pubblico economico.
Vengono dettate misure contro il lavoro sommerso con la modifica dell`art.3 del DL 12/02, convertito dalla L. 73/02 sulle “Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all`estero e di lavoro irregolare””. In particolare viene previsto che, ferma restando l`applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l`impiego dei lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato (con la sola esclusione del datore di lavoro domestico) si applica, altresì, la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L`importo della sanzione è fissato da 1.000 euro a 8.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorato di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.
Le sanzioni non trovano applicazione qualora, dall`effettuazione degli adempimenti di carattere contributivo oppure da altri adempimenti obbligatori precedentemente assolti, si evidenzi, comunque, la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.
All`irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza.
Vengono, inoltre, apportate modifiche all`art. 41 del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08, relativo alle disciplina in materia di orario di lavoro.
In particolare, viene sostituito il comma 3, dell`art. 18-bis, del D.Lgs. 66/03, sulle sanzioni e viene previsto che la violazione delle disposizioni di cui all`art. 4, comma 2, sulla durata massima dell`orario di lavoro e all`art. 9, comma 1, sui riposi settimanali, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all`art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all`art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 1000 a 5000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. La violazione dell`art. 10, comma 1, sulle ferie annuali, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni la sanzione amministrativa va da 400 a 1500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Viene, altresì, sostituito il comma 4, dell`art. 18-bis, del D.Lgs. 66/03 e viene previsto che la violazione delle disposizioni previste dall`art. 7, comma 1, sul riposo giornaliero, è punita con la sanzione amministrativa da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa va da 300 a 1000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa va da 900 a 1500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Viene inserita una norma che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati. Tra i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell`esercizio della delega viene previsto la razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui sopra e la razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone gravemente handicappate, ai sensi della L. 104/92, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
Altre modifiche attengono la disciplina sui permessi per portatori di handicap, di cui all`art.33 della legge 104/92.
A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessanta anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l`assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Ferma restando la verifica dei presupposti per l`accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro, avvalendosi dei competenti organi della pubblica amministrazione, accerti l`insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
Modificata, altresì, la norma di cui all`art.42 del D.Lgs. 151/01 per cui il diritto di fruire dei predetti permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l`assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno.
Riguardo le assenze per malattia nel settore pubblico e privato, viene previsto che al fine di assicurare un quadro completo, nonchè un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all`Istituto nazionale della previdenza sociale il quale la inoltra immediatamente, con le medesime modalità, all`amministrazione o al datore di lavoro privato interessati.
Viene, altresì, apportata una modifica al comma 2, dell`art. 71, del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08. Al riguardo, viene previsto che nell`ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell`anno solare, l`assenza viene giustificata, non più esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ma mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Con apposita norma viene rivista la disciplina del tentativo di conciliazione in materia di lavoro, di cui all`art. 410 del Codice di procedura civile. Al riguardo, viene previsto che, ferma restando l`obbligatorietà del tentativo di conciliazione di cui all`art. 80, comma 4, del D.Lgs. 276/03, chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall`art. 409 del suddetto codice, sulle controversie individuali di lavoro e dall`art. 63, comma 1, del D.Lgs. 165/01, attinente alle controversie nell`ambito dei rapporti di lavoro, può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all`art. 413, del Codice di procedura civile.
Viene precisato che se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all`art. 410 del Codice Civile. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l`autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.
Vengono dettate, inoltre, disposizioni in materia di risoluzione arbitrale della controversia, di cui all`art.412 del Codice di procedura civile (con le modifiche apportate dall`emendamento di cui sopra) e prevista la modifica dell`art.412 quater c.p.c. su altre modalità di conciliazione e arbitrato, con la quale viene disposto che le controversie di lavoro possono essere anche proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale. Inoltre, in particolare, che in qualunque fase del tentativo di conciliazione o al suo temine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. Nel conferire il suddetto mandato viene previsto, tra l`altro, che le parti devono indicare il termine per l`emanazione del lodo che non può comunque superare i 60 giorni dal conferimento del mandato, al termine del quale l`incarico deve intendersi revocato. Il lodo è impugnabile, ai sensi dell`art. 808 ter, anche in deroga all`art. 829, commi 4 e 5, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.
La conciliazione e l`arbitrato possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Il ricorso può contenere la proposta delle norme che il collegio arbitrale deve applicare al merito della controversia, ivi compresa la decisione secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell`ordinamento.
Viene modificato l`art. 79, del D.Lgs. 276/03, in materia di occupazione e mercato del lavoro. Viene previsto, in particolare, che gli effetti dell`accertamento dell`organo preposto alla certificazione del contratto, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l`attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita.
In materia di ammortizzatori sociali e proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori, viene previsto che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 450 milioni di euro, per l`anno 2009, a carico del Fondo per l`occupazione, di cui all`art. 1, comma 7, del DL 148/93, convertito dalla L. 236/93, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.
Viene, altresì, previsto che nell`ambito delle risorse finanziarie di cui sopra possono essere prorogati con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008.
La misura viene ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% di seconda proroga e del 40% per le proroghe successive.
I trattamenti di sostegno al reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, vengono erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego organizzati dalla regione.
L`erogazione dei predetti trattamenti è subordinata alla sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di apposito patto di servizo presso i competenti Centri per l`impiego. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali vengono definite le modalità attuative del patto di servizio. Viene poi precisato che il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostengo al reddito di cui sopra, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi diritti già maturati.
Viene, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2009, ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste di mobilità, il termine previsto dalle disposizioni di cui all`art. 4, comma 17, del DL 510/96, convertito dalla L. 608/96, relative alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano fino a quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della Cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all`art. 1, comma 1, del DL 249/04, convertito dalla L. 291/04, sono destinati 30 milioni di euro, per l`anno 2009, a carico del Fondo per l`occupazione di cui all`art. 1, comma 7, del DL 148/93, convertito dalla L. 236/93.
Viene inserita una norma che proroga alcuni termini previsti nella L. 247/07, sull`attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 sul welfare. In particolare, viene prorogato, da dodici a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, il termine entro il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a:
– riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito;
– riordinare la normativa in materia di servizi per l`impiego, incentivi all`occupazione e apprendistato;
– riordinare la normativa in materia di occupazione femminile.
Altre disposizioni prevedono la modifica dell`Allegato A del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08, recante un elenco di leggi di cui si dispone l`abrogazione: in particolare, vengono eliminate dal suddetto elenco la L. 370/34 sul riposo settimanale e domenicale e il DPR 1183/54 sul riposo settimanale per turno; in materia di licenziamenti viene modificato l`art. 6, della L. 604/66 e viene disposto che il licenziamento da parte del datore di lavoro deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro
Ulteriori ambiti del provvedimento riguardano il lavoro nella pubblica amministrazione e in particolare, le procedure di assunzione, la mobilità del personale, e l`aspettativa.
Si veda precedente del 19 settembre 2008.
Testo del disegno di legge come approvato dalla Camera dei Deputati (DDL 1441-quater/C)
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