Alla nozione di retribuzione può essere attribuito un duplice significato connesso, da un lato, al quantum percepito dal lavoratore comprensivo di eventuali elementi aggiuntivi (superminimi individuali e collettivi, scatti di anzianità); dall`altra, alla cosiddetta retribuzione tabellare prevista dal c.c.n.l..
Con l`allegato interpello n. 42, il Ministero del lavoro ha fornito risposta al Consiglio nazionale dell`Ordine dei consulenti del lavoro, in merito ad un quesito sulla interpretazione dell`art. 2, comma 1, del D.L. n. 726/84, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/84, riguardo alla individuazione delle specifiche voci che costituiscono la retribuzione lorda prevista dal c.c.n.l. sulle quali calcolare il contributo, posto a carico della assicurazione per la disoccupazione involontaria, spettante ai datori di lavoro che pongono in essere un contratto di solidarietà.
Il problema di cui sopra si pone in quanto, nel caso di specie, alla nozione di retribuzione può essere attribuito un duplice significato connesso, da un lato, al quantum percepito dal lavoratore comprensivo di eventuali elementi aggiuntivi (superminimi individuali e collettivi, scatti di anzianità); dall`altra, alla cosiddetta retribuzione tabellare prevista dal c.c.n.l..
Il Dicastero osserva che nel nostro ordinamento non esiste un principio generale di onnicomprensività della retribuzione tale da consentire il computo automatico di alcuni elementi retributivi nella determinazione di altri istituti.
Tale principio, alla luce del consolidato orientamento della Cassazione, risulta applicabile solo in casi talmente limitati e che, dove sia necessario assumere la retribuzione come base di calcolo, è possibile includere un determinato istituto solo in presenza di una esplicita previsione di legge o, in via subordinata, di un contratto collettivo che lo preveda espressamente.
In tale ambito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che è necessario distinguere tra la nozione di retribuzione che va desunta dalla causa genetica e funzionale del contratto e del rapporto e che consiste in tutto quanto il lavoratore riceve dal datore di lavoro non solo in cambio della sua prestazione di lavoro ma anche a causa della sua soggezione personale nel rapporto, ed il concetto di retribuzione che non è nè unitario nè univoco e che si riferisce alla retribuzione come elemento di riferimento, imposto dalla legge o dal contratto collettivo, per la determinazione o il calcolo delle singole voci retributive.
La medesima giurisprudenza precisa che, in relazione al concetto di retribuzione, manca, nel nostro ordinamento “un concetto unitario e univoco di retribuzione nelle varie disposizioni legislative e nella contrattazione collettiva, tutte le volte che queste ad si riferiscono ad essa retribuzione per la determinazione di vari elementi a loro volta aventi natura retributiva””.
Si è venuta così ad operare una distinzione tra retribuzione – corrispettivo e retribuzione-parametro, in base alla quale mentre la prima rileva ai fini della natura o qualificazione, la seconda assume una valenza relativa alla diversa problematica del computo.
Alla luce di quanto sopra, il Ministero è orientato a risolvere il detto quesito nel senso di attribuire alla retribuzione lorda, un significato che fa proprio riferimento al concetto della retribuzione-parametro, connessa al principio della stabilità della erogazione.
L`orientamento ministeriale di cui sopra si rivolge pertanto a quegli istituti contrattuali corrisposti al lavoratore con cadenza periodica in conseguenza dello svolgimento del rapporto di lavoro, risultante propriamente caratterizzati dalla suddetta stabilità della erogazione.
Essi vengono individuati in quegli elementi che assumono una valenza strutturale della retribuzione, quali: paga base o minimo contrattuale; indennità di contingenza; terzo elemento distinto dalla retribuzione (EDR); scatti di anzianità.
Il Ministero afferma altresì che rientrano nella retribuzione lorda di che trattasi anche altri elementi di natura indennitaria, quali l`indennità di cassa o l`indennità sostitutiva della mensa, che sulla base di quanto fin qui detto rientrano, a pieno titolo, nella nozione di base utile al computo dell`agevolazione spettante a fronte della corretta esecuzione del contratto di solidarietà espansivo.
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