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Il Ministero del lavoro ha ribadito che la competenza per irrogare la sanzione amministrativa è legata al momento della constatazione dell’illecito e non al momento in cui è stata commessa la violazione

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Inps – Art. 36 bis L. n. 248/06 – Chiarimenti

20 Ottobre 2008
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  • Archivio
  • Lavoro, welfare e sicurezza
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Sulla scorta delle precedenti note del Ministero del Lavoro, la n. 17431/07 e la n. 4935/08, l’Inps, con il messaggio n. 20551/08, di cui si allega copia, ha ribadito che la competenza per irrogare la sanzione amministrativa è legata al momento della constatazione dell’illecito e non al momento in cui è stata commessa la violazione.

Pertanto, per gli illeciti commessi anteriormente alla data del 12 agosto 2006, per i quali non è stata ancora determinata una sanzione, l’organo competente ad irrogarla è l’Agenzia delle Entrate. Viceversa, per gli illeciti successivi alla suddetta data, la competenza è rimessa alla Direzione provinciale del lavoro.

In virtù di questo chiarimento, gli illeciti rilevati dagli enti previdenziali in occasione di accertamenti ispettivi, devono essere comunicati agli organi competenti, seguendo i suddetti nuovi criteri.

Tali criteri, tuttavia, rilevano solo ai fini di determinare la competenza in ordine alla sanzioni amministrative, non potendosi adattare anche alle sanzioni civili.

La disciplina delle sanzioni civili, di cui al co. 7 dell’art. 36 bis della L. n. 248/06, che stabilisce in 3.000,00 euro la sanzione minima da applicare per l’utilizzo di ogni lavoratore in nero, prevede che devono essere applicate solo le sanzioni civili in uso al momento in cui viene effettuato l’accertamento.

Pertanto, nel caso l’illecito si esaurisca prima della data del 12 agosto 2006, ossia la situazione di evasione da cui discende l’illecito sia cessata prima dell’entrata in vigore della L. n. 248/06, la sanzione civile sarà determinata secondo le norme in vigore anteriormente a tale data e quindi senza l’applicazione del limite di 3.000,00 euro.

Conseguentemente, se l’evasione si fosse protratta nel periodo successivo al 12 agosto 2006, anche per un solo giorno, e fosse terminata prima di un accertamento ispettivo, la sanzione civile applicata dovrà corrispondere ad un minimo di 3.000,00 euro per ogni lavoratore, sebbene già regolarizzato al momento della visita ispettiva.

Essendo le sanzioni civili determinate in base al tempo di durata dell’omissione, il limite dei 3.000,00 euro costituisce l’importo minimo che il datore di lavoro deve corrispondere a causa della mancata regolarizzazione del lavoratore e, pertanto, nel caso in cui tale limite minimo venga superato, è legittima la pretesa dell’Istituto di richiedere la maggiore somma dovuta.

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Il Ministero del lavoro ha ribadito che la competenza per irrogare la sanzione amministrativa è legata al momento della constatazione dell’illecito e non al momento in cui è stata commessa la violazione

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Inps – Art. 36 bis L. n. 248/06 – Chiarimenti

2 Ottobre 2008
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Sulla scorta delle precedenti note del Ministero del Lavoro, la n. 17431/07 e la n. 4935/08, l’Inps, con il messaggio n. 20551/08, di cui si allega copia, ha ribadito che la competenza per irrogare la sanzione amministrativa è legata al momento della constatazione dell’illecito e non al momento in cui è stata commessa la violazione.

Pertanto, per gli illeciti commessi anteriormente alla data del 12 agosto 2006, per i quali non è stata ancora determinata una sanzione, l’organo competente ad irrogarla è l’Agenzia delle Entrate. Viceversa, per gli illeciti successivi alla suddetta data, la competenza è rimessa alla Direzione provinciale del lavoro.

In virtù di questo chiarimento, gli illeciti rilevati dagli enti previdenziali in occasione di accertamenti ispettivi, devono essere comunicati agli organi competenti, seguendo i suddetti nuovi criteri.

Tali criteri, tuttavia, rilevano solo ai fini di determinare la competenza in ordine alla sanzioni amministrative, non potendosi adattare anche alle sanzioni civili.

La disciplina delle sanzioni civili, di cui al co. 7 dell’art. 36 bis della L. n. 248/06, che stabilisce in 3.000,00 euro la sanzione minima da applicare per l’utilizzo di ogni lavoratore in nero, prevede che devono essere applicate solo le sanzioni civili in uso al momento in cui viene effettuato l’accertamento.

Pertanto, nel caso l’illecito si esaurisca prima della data del 12 agosto 2006, ossia la situazione di evasione da cui discende l’illecito sia cessata prima dell’entrata in vigore della L. n. 248/06, la sanzione civile sarà determinata secondo le norme in vigore anteriormente a tale data e quindi senza l’applicazione del limite di 3.000,00 euro.

Conseguentemente, se l’evasione si fosse protratta nel periodo successivo al 12 agosto 2006, anche per un solo giorno, e fosse terminata prima di un accertamento ispettivo, la sanzione civile applicata dovrà corrispondere ad un minimo di 3.000,00 euro per ogni lavoratore, sebbene già regolarizzato al momento della visita ispettiva.

Essendo le sanzioni civili determinate in base al tempo di durata dell’omissione, il limite dei 3.000,00 euro costituisce l’importo minimo che il datore di lavoro deve corrispondere a causa della mancata regolarizzazione del lavoratore e, pertanto, nel caso in cui tale limite minimo venga superato, è legittima la pretesa dell’Istituto di richiedere la maggiore somma dovuta.

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