Il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in merito al numero dei tirocinanti che possono essere ospitati presso un datore di lavoro.
Il Ministero del lavoro, con l’allegato interpello n. 44/2008, in risposta ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha fornito chiarimenti in merito al numero dei tirocinanti che possono essere ospitati presso un datore di lavoro.
In proposito, il dicastero ha ricordato che l’art. 1, comma 3, del D.M. n. 142/1998, attuativo dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della Legge n. 196/1997 sui tirocini formativi e di orientamento, sancisce precisi limiti numerici alla presenza di tirocinanti in base al numero dei lavoratori a tempo indeterminato dipendenti dell’impresa.
Ciò allo scopo di garantire la finalità del periodo del tirocinio o stage quale momento formativo on the job, che potrebbe essere compromessa qualora si consentisse, presso lo stesso datore di lavoro, un inserimento contemporaneo di un numero eccessivo di tirocinanti.
In tal caso, infatti, risulterebbe difficoltoso realizzare una formazione adeguata con un effettivo sostegno da parte del tutor.
La previsione del limite numerico dei tirocinanti – riferibile anche a stagisti di nazionalità straniera – trova fondamento anche nell’ipotesi prospettata dell’inserimento di tirocinanti in aziende socie di un G.E.I.E (Gruppo Europeo di Interesse Economico), organismo che ha l’obiettivo di promuovere una cooperazione transnazionale tra le imprese che lo costituiscono e che, rispetto ad esso, mantengono comunque la loro indipendenza economica e giuridica.
Il Ministero chiarisce, infine, che, in assenza di una specifica disposizione sul punto, nel computo dei lavoratori a tempo indeterminato necessari per determinare il numero dei tirocinanti da ospitare in azienda non debbono essere inclusi gli apprendisti.
A tale conclusione il Ministero perviene rammentando che, secondo quanto previsto dalla legge n. 56/1987 e dal D.Lgs. n. 276/2003, “i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti” e che riguardo a tali categorie di lavoratori esistono limiti numerici legati alla necessità di garantire una adeguata proporzione tra questi ultimi e le “maestranze specializzate e qualificate” in servizio presso il datore di lavoro.
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