Il ministero del lavoro ha chiarito che l’istituto delle convenzioni previsto dagli artt. 11, 12, 12 bis della legge 68/1999, può essere utilizzato esclusivamente ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assunzione dei soli soggetti disabili
Il Ministero del Lavoro, con nota n. 47 del 3 ottobre scorso, in risposta all’interpello formulato dal Consiglio Nazionale dei ragionieri e Periti Commerciali, ha chiarito che l’istituto delle convenzioni previsto dagli artt. 11, 12, 12 bis della legge 68/1999, può essere utilizzato esclusivamente ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assunzione dei soli soggetti disabili.
Il dicastero ha fornito tale chiarimento a fronte della richiesta di poter estendere le suddette convenzioni, stipulate tra il datore di lavoro e gli uffici competenti, anche ai soggetti di cui all’art. 18 comma 2 (orfani, coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro guerra o servizio, profughi ecc.), ai quali la legge sul collocamento obbligatorio riconosce delle quote di riserva nelle assunzioni dei datori di lavoro pubblici o privati.
è stato però precisato che tali convenzioni rappresentano uno strumento di inserimento mirato e riservato, per l’appunto, esclusivamente ai soggetti disabili che presentino determinate caratteristiche e particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, riservandosene pertanto un’applicazione limitata ai disabili in senso stretto, senza alcuna possibilità di estensione.
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