Il ministero del lavoro conferma quanto già precisato dall'Inps con la circolare n. 41/06 e cioè che nel periodo durante il quale – nell'ambito di un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato – l'interessato non svolge l'attività lavorativa, può percepire il trattamento di disoccupazione
Il Ministero del lavoro, nel rispondere con l’allegato interpello n. 48 ad un quesito sollevato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, conferma quanto già precisato dall’Inps con la circolare n. 41/06 e cioè che nel periodo durante il quale – nell’ambito di un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato – l’interessato non svolge l’attività lavorativa, può percepire il trattamento di disoccupazione.
Ciò al pari dei lavoratori somministrati a termine che, nella fase intercorrente fra un contratto e l’altro, non fruendo di alcuna indennità, hanno diritto a quella in parola.
Quanto sopra si giustifica alla luce del fatto che il lavoratore rimane privo di qualunque tipo di garanzia in riferimento sia alla effettiva prestazione lavorativa sia alla retribuzione futura.
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