Con la circolare n. 89 del 7 ottobre 2008, l’Inps ha fornito le istruzioni operative in merito alla riduzione contributiva prevista per il settore edile e introdotta dall’art. 29, co. 2 della L. n. 341/95.
Con la circolare n. 89 del 7 ottobre 2008, l’Inps ha fornito le istruzioni operative in merito alla riduzione contributiva prevista per il settore edile e introdotta dall’art. 29, co. 2 della L. n. 341/95.
L’allegata nota ricorda inizialmente che la nuova previsione normativa contenuta nell’art. 1, co. 51 della L. n. 247/07, stabilisce che entro il 31 luglio di ogni anno il Governo, con apposito decreto ministeriale, confermi o ridetermini la misura percentuale della riduzione contributiva. Decorsi 30 giorni dalla suddetta data e sino all’emanazione dell’apposito decreto, sarà applicata l’aliquota dell’anno precedente, salvo conguaglio nel caso in cui la percentuale sia stabilita in misura diversa, oppure il decreto non sia emanato entro il termine ultimo del 15 dicembre di ogni anno.
Con riferimento al solo anno 2008, non essendo retroattiva la nuova previsione normativa e quindi dovendosi escludere tale beneficio per l’anno 2007, il D.M. 24 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto scorso, ha determinato nella misura dell’11,50% la riduzione prevista dall’art. 29 della L. n. 341/95 (cfr. news Ance n. 1765/08).
Tra le principali caratteristiche del beneficio si ricorda che la speciale riduzione interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attività edile, individuati dai codici Istat dal 45.11 al 45.45.2, e che occupano operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, escludendosi in tal modo quegli operai assunti con contratto di lavoro a tempo parziale.
Tra le caratteristiche, si ricorda, inoltre, che l’agevolazione spetta per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2008 e non può essere applicata in favore di quei lavoratori per i quali siano già previste specifiche agevolazioni ad altro titolo come, ad esempio, nel caso di assunzione dalle liste di mobilità.
Con l’entrata in vigore dell’art 36 bis della L. n. 248/06 sono state introdotte, altresì, alcune novità in materia; in particolare, i datori di lavoro, per beneficiare della riduzione contributiva, devono possedere i requisiti per il rilascio del Durc ed, inoltre, non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione di disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Tale specifica previsione, rileva l’Istituto previdenziale, si affianca a quella richiamata dall’art. 1, co. 1175 della L. n. 296/06, la quale prevede per i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l’obbligo di rispettare la parte normativa ed economica del contratto collettivo di riferimento, nonché il possesso della regolarità contributiva attestata dal Durc.
Essendo il possesso di tali requisiti dimostrabile secondo le modalità stabilite per tutti i datori di lavoro, la nota in oggetto evidenzia che, al fine di dimostrare la sola assenza di condanne passate in giudicato per la violazione di disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente alla data di applicazione dell’agevolazione, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare, alla sede Inps competente territorialmente, l’allegato modello di autodichiarazione di responsabilità.
Essendo tale dichiarazione vincolante ai fini della concessione alla riduzione contributiva, qualora venisse ravvisata la non veridicità delle dichiarazioni contenute, le somme fruite indebitamente saranno recuperate.
Relativamente alle modalità operative, si segnala che i datori di lavoro che abbiano operato la riduzione nel corso dell’anno 2008 con il codice L206, non dovranno effettuare alcun adempimento; diversamente, i datori che non l’abbiano attuata, la potranno recuperare con una delle denunce contributive mensili aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare in parola, ossia il 16 gennaio 2009, utilizzando il codice L207 nel quadro D del modello DM 10.
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