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DDL recante ``Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia"" (già articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge 1441, stralciati con deliberazione dell`Assemblea il 5 agosto 2008) (DDL 1441-ter/C).

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Sintesi parlamentare n. 44/2008 della settimana dal 20 ottobre al 24 ottobre 2008

20 Ottobre 2008
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL recante “Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia”” (già articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge 1441, stralciati con deliberazione dell`Assemblea il 5 agosto 2008) (DDL 1441-ter/C).
La Commissione Attività produttive ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto, con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 3, articolo aggiuntivo
Viene soppressa la norma sui distretti produttivi e le reti di impresa, confluita nel DL 112/098 (art.6-bis) convertito, con modificazioni, dalla L.133/08. Con un apposito articolo aggiuntivo la disciplina viene riformulata delegando il Governo ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti norme in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa. I suddetti decreti sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria e di principi e criteri direttivi, tra cui:
– definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi differenti centri di imputazione soggettiva che siano idonee a costituire una rete di imprese come gruppo paritetico o gerarchico;
– determinare le modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l`utilizzo da parte delle stesse degli strumenti di promozione e di tutela internazionale dei prodotti italiani;
– definire il regime giuridico delle reti di impresa modificando o coordinando, se necessario, le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese;
– prevedere una disciplina delle reti trasnazionali relativamente alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in Paesi diversi;
– favorire la costituzione di fondi di garanzia per l`accesso al credito diretti alle reti d`impresa costituite all`interno dei distretti.
Viene, inoltre, stabilito che qualora le Commissioni parlamentari competenti per materia non esprimano il parere previsto entro due mesi dalla data di trasmissione dei relativi schemi, il decreto legislativo può essere comunque emanato, e che il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti stessi con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, entro dodici mesi dall`entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi.
Con altra norma vengono disciplinati i distretti produttivi e le reti d`impresa.
In particolare, allo scopo di promuovere lo sviluppo dei distretti produttivi individuati dalle leggi regionali tramite azioni che ne rafforzino le misure organizzative, l`integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, nonchè forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a Regioni diverse, viene prevista l`applicazione, per le reti di impresa insediate all`interno dei distretti, delle disposizioni di cui all`articolo 1, commi 366 e ss, della L. 266/05 (legge finanziaria 2006), ad eccezione delle norme concernenti i tributi dovuti agli Enti locali.
Vengono altresì introdotte modifiche all`articolo1, commi 366 e 368 della suddetta L.266/05, contenenti disposizioni sui distretti produttivi.
Emendamenti del Relatore e a firma di parlamentari
Art. 5
Viene riscritta la norma sulla riforma degli interventi di reindustrializzazione.
In particolare, viene previsto che per assicurare l`efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse in cui si richieda l`attività coordinata di Regioni, Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di amministrazioni differenti e l`armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l`iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma che costituiscono l`atto di regolamentazione concordata.
Gli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti di crisi vengono attuati dall`Agenzia per l`attrazione degli investimenti e lo sviluppo d`impresa S.p.a. mediante l`applicazione del regime di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del DL 120/89 (recante “Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia””), convertito dalla L. 181/89 e nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello Sviluppo economico, tramite decreto da emanarsi entro 60 giorni dall`entrata in vigore della presente legge, e della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Inoltre, viene specificato che la concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per la incentivazione degli investimenti di cui alla suddetta L. 181/89, è applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dai regolamenti comunitari per i singoli territori.
La norma stabilisce che nell`ambito degli accordi di programma si provvede alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di risanamento di aree industriali dimesse da destinare ai nuovi investimenti produttivi e precisa, altresì, che l`individuazione delle aree di crisi in cui realizzare gli interventi avviene mediante decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale.
Viene, altresì, previsto che all`attuazione di una serie di accordi di programma puntualmente individuati, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l`Agenzia per l`attuazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa.
Infine, viene specificato che le risorse di cui all`articolo 2, comma 554, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) sono in via prioritaria destinate agli interventi individuati dal Ministro dello Sviluppo economico relativamente a precise aree di intervento, tra cui:
– l`internazionalizzazione, con particolare riguardo all`operatività degli Sportelli Italia ed all`attivazione di misure per lo sviluppo del “made in Italy“, per il rafforzamento del piano promozionale dell`ICE e per il sostegno alle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio all`estero;
– gli incentivi, per l`attivazione di nuovi contratti di sviluppo, nonchè di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali;
– i progetti di innovazione industriale previsti dall`articolo 1, comma 842, della L.296/06 (finanziaria 2007);
– gli interventi nel settore delle comunicazioni con riferimento alle esigenze connesse con lo svolgimento del G8 che si terrà in Italia nel 2009.
Al fine di garantire lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, oltre alle aree tecnologiche suddette (di cui all`art.1, comma 842, della L.296/06) sono individuate quelle relative all`ICT, all`industria aerospaziale e all`ambiente.
Emendamento del Governo, del Relatore e subemendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una norma sul riordino del sistema degli incentivi, sulle agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi con cui si prevede che il Governo determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall`articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell`11 luglio 2006 “Obiettivo Convergenza””, attraverso un piano inserito nel DPEF.
Inoltre, al fine di rilanciare l`intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in crisi in vista della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo viene delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, per gli interventi di reindustrializzazione di aree in crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione. Vengono indicati i principi e i criteri direttivi da osservare nell`esercizio della delega, tra cui:
– snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei rispettivi procedimenti amministrativi;
– individuazione di principi e criteri per l`attribuzione degli enti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonchè destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse non inferiori al 50 per cento.
Gli Schemi dei suddetti decreti legislativi sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e qualora non venga espresso il parere entro 60 giorno (in luogo dei 30 giorni inizialmente previsti) si procede in mancanza dello stesso. I decreti legislativi adottati possono essere integrati e modificati nel termine di un anno dalla rispettiva entrata in vigore.
Emendamento del Governo, del Relatore
e subemendamenti a firma di parlamentari
Articolo 13
Tra i principi e i criteri direttivi della delega attribuita al Governo in materia di proprietà industriale, viene rivisto, con ulteriori precisazioni, quello volto ad armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale ed, in particolare, a quella intervenuta successivamente all`emanazione del D.Lgs. 30/05, nonchè ad individuare il regime sanzionatorio derivante dall`applicazione dell`art.5 del DL 3/06, convertito dalla L. 78/06, recante attuazione della Direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
Emendamento del Governo
Articolo 13, comma aggiuntivo
In relazione alla norma sulla proprietà industriale viene prevista la costituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, del Consiglio Nazionale Anticontraffazione con funzioni di coordinamento delle azioni intraprese da ogni amministrazione al fine di migliorare l`insieme dell`azione di contrasto a livello nazionale.
Tra i compiti del suddetto organismo sono compresi quelli relativi a:
– monitorare i fenomeni in materia di violazione di diritti di proprietà industriale, nonchè di proprietà intellettuale, limitatamente ai disegni e modelli;
– sensibilizzare le imprese sui diritti e doveri della proprietà industriale, facilitando la conoscenza della regolamentazione dei paesi esteri con una informativa continua, nonchè assistere le imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali;
– elaborare ogni anno un piano di azione in materia di lotta alla contraffazione effettuando un monitoraggio e una valutazione dei risultati.
Emendamento del Governo
Articolo 15
Viene riscritta la norma concernente la delega al Governo in materia nucleare. In particolare, viene stabilito che il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2009, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti criteri per le discipline della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare nonchè dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate.
Con gli stessi decreti vengono, altresì, definite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di produzione elettrica nucleare suddetti.
L`esercizio della delega avviene nel rispetto di principi e criteri direttivi specificatamente individuati. Tra questi ultimi:
– definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione dell’ambiente;
– riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell`esercizio degli impianti e delle strutture;
– previsione che la costruzione e l`esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita, siano considerate attività di preminente interesse statale soggette ad autorizzazione unica rilasciata con decreto del Ministro dello Sviluppo economico;
– previsione che la suddetta autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico a cui partecipano le amministrazioni interessate (ai sensi della L. 241/90) e che comprenda la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l`eventuale dichiarazione di inamovibilità e l`apposizione del vincolo preordinato all`esproprio dei beni. La stessa autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercitare le infrastrutture in conformità del progetto approvato;
– previsione, tra l`altro, che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di paesi appartenenti all`Unione europea siano automaticamente valide in Italia.
Viene, inoltre, ribadito che nei giudizi innanzi agli organi di giustizia amministrativa relativi alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi concernenti il settore dell`energia e rispettive attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all`articolo 246 del D.Lgs 163/06 (Codice dei contratti pubblici) sulle controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi.
Emendamento del Governo, del Relatore e subemendamenti a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una disposizione per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico che stabilisce, tra l`altro, che le amministrazioni pubbliche (di cui all`art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01) possono rivolgersi al Gestore dei Servizi Elettrici Spa ed alle sue controllate per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico. In particolare, allo scopo di accelerare e garantire l`attuazione dei programmi per l`efficienza ed il risparmio energetico, il Ministro dello Sviluppo economico elabora un apposito piano straordinario entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Tale piano straordinario per l`efficienza ed il risparmio energetico deve contenere, tra l`altro, la definizione di indirizzi per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, ampliando l`applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza e ricorrendo a forme di detassazione e all`istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell`edilizia, dell`industria e del trasporto.
Inoltre, per incentivare il ricorso a fonti rinnovabili per la creazione di energia ed incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, i comuni possono destinare eree rientranti nel rispettivo patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l`erogazione in “conto energia”” e dei servizi di “scambio sul posto”” dell`energia elettrica prodotta, da cedere a cittadini privati interessati agli incentivi conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
La norma apporta, altresì, alcune modifiche al D.L.239/03, convertito dalla L. 290/03 sulla sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica.
Nello specifico, vengono inserite modifiche alll`articolo 1-sexies del suddetto decreto in virtù delle quali viene specificato che dalla comunicazione ai Comuni interessati dell`avviso dell`avvio del procedimento di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell`energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, è sospesa ogni determinazione comunale relativa alle richieste di permesso di costruire che interessano le aree potenzialmente impegnate fino alla conclusione del procedimento autorizzativi medesimo. Tuttavia la misura di salvaguardia perderà efficacia decorsi tre anni dalla data dell`avviso dell`avvio del procedimento.
Allo stesso articolo 1 sexies viene inserita, tra l`altro, una disposizione secondo cui gli interventi sugli elettrodotti che rispettano determinati requisiti, nonchè le varianti all`interno delle Stazioni Elettriche che non comportino modifiche alla cubatura degli edifici sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività., purchè non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo.
Viene, infine, sostituito l`art. 46 del D.L.159/07, convertito dalla L. 222/07, sulle procedure di autorizzazione per la costruzione e l`esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e vengono apportate modifiche alla L. 239/04 sul riordino del settore energetico.
Emendamento del Governo e subemendamenti a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Con apposita norma viene istituita l`Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l`energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES) quale ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica. L`Agenzia è altresì diretta alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell`energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.
A tale riguardo, viene, tra l`altro, precisato che la nuova ENES sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione di “Ente per le nuove tecnologie, l`energia e l`ambiente (ENEA)“.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una disposizione sulla istituzione dell`Agenzia per la sicurezza nucleare che esercita il ruolo e i compiti di autorità nazionale per la regolazione tecnica, il controllo e l`autorizzazione per la sicurezza delle attività relative agli impieghi pacifici dell`energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, nonchè le funzioni e i compiti di salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, incluse le relative infrastrutture e la logistica.
L`Agenzia, che è composta dalle strutture dell`attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell`Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dalle risorse dell`ENEA, garantisce, tra l`altro, la sicurezza nucleare nel rispetto delle norme e procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell`ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all`ambiente.
Il Governo, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, definisce le linee guida e i criteri di funzionamento dell`Agenzia che costituisce la sola autorità responsabile per la sicurezza e la salvaguardia nucleare.
In particolare, viene previsto che lo statuto dell`Agenzia, che disciplina i criteri per l`organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge, è approvato entro tre mesi dall`entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e nei successivi tre mesi è approvato il regolamento che definisce l`organizzazione e il funzionamento interni.
Inoltre, lo scioglimento dell`Agenzia può avvenire per gravi e motivate ragioni attinenti al suo corretto funzionamento ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali da dichiararsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il quale potrà provvedere, altresì, alla nomina di un commissario straordinario con il potere del Presidente e dei membri dell`Agenzia.
Emendamento del Governo
e subemendamenti a firma di parlamentari
Art. 31
Viene riformulata la norma sui progetti di innovazione industriale e, in particolare, viene delegato il Governo ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l`industria con l`indicazione dei principi e criteri direttivi.
Tra questi ultimi:
– definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini di organicità delle relazioni tra enti e Ministero dello Sviluppo economico, in vista di obiettivi di miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione ed il sostegno all`innovazione, alla ricerca ed alla formazione del personale qualificato;
– razionalizzazione organizzativa e funzionale con la trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle Stazioni Sperimentali già esistenti;
– previsione della possibilità che le Stazioni Sperimentali stipulino convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali per le finalità contemplate dall`articolo 2, comma 2 del D.Lgs 540/99 (tra cui, attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitiva, di certificazione di prodotti o processi produttivi).
Entro un anno dall`entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive.
Inoltre, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo economico può aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all`articolo 1, comma 842, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007), ovvero individuare nuove aree tecnologiche.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Viene inserita un`apposita norma in virtù della quale l`Istituto per la Promozione Industriale viene costituito in ente pubblico strumentale al Ministero dello Sviluppo Economico per garantire adeguati strumenti per il supporto, l`analisi, l`attuazione e la valutazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo, l`innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale. A tale disposizione viene data attuazione tramite apposita delega al Governo da attuarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, in osservanza dei criteri e principi direttivi indicati.
Tra questi ultimi:
– liquidare l`associazione istituto per la Promozione Industriale ai sensi del vigente statuto;
– finalizzare la funzione della promozione industriale al supporto dell`analisi, ideazione, attuazione e valutazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo, l`innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale, anche al fine di garantire l`integrazione dell`azione dei diversi livelli di governo e l`efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche;
– definire i criteri e le modalità per l`attivazione di rapporti operativi con le altre amministrazioni pubbliche centrali e locali diverse dal Ministero dello Sviluppo economico.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta un`apposita norma che disciplina l`adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza allo scopo di eliminare gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo all`apertura dei mercati, nonchè di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
In particolare, il Governo, entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione annuale dell`Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale che si compone di distinte sezioni. Tra queste ultime: norme di immediata applicazione, al fine di dare attuazione ai pareri e alle segnalazioni dell`Autorità garante della concorrenza e del mercato; una o più deleghe legislative per il perseguimento delle finalità della medesima legge annuale; norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Con apposita disposizione sull`internazionalizzazione delle imprese viene previsto che le risorse di cui all`articolo 2, comma 554, della L. 244/07 (finanziaria 2008), sono, altresì, destinate agli interventi individuati dal Ministro dello Sviluppo economico per garantire il mantenimento dell`operatività della rete estera degli uffici dell`Istituto nazionale per il commercio estero.
Viene fatta salva la destinazione delle suddette risorse per gli interventi individuati dall`art. 5, comma 10, del disegno di legge e relativi, tra l`altro, all`internazionalizzazione, agli incentivi a sostengo delle attività imprenditoriali, nonchè ai progetti di innovazione industriale (vedi emendamento di cui sopra).
Emendamenti del Relatore e a firma di parlamentari
Il testo prevede, in particolare, la riforma degli interventi di reindustrializzazionee agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, nonchè altre forme di incentivi. Al riguardo, viene previsto che per assicurare l`efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse in cui si richieda l`attività coordinata di Regioni, Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di amministrazioni differenti e l`armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l`iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma che costituiscono l`atto di regolamentazione concordata. Viene previsto, tra l`altro, che gli interventi vengono attuati dall`Agenzia per l`attrazione degli investimenti e lo sviluppo d`impresa S.p.a., mediante l`applicazione del regime di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del DL 120/89 (recante “Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia””), convertito dalla L. 181/89 (vedi emendamento di cui sopra).
Viene prevista, altresì, apposita delega al Governo ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione di imprese nonchè uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore stesso.
A tale proposito, viene previsto che, al fine di potenziare l`attività della SIMEST Spa a supporto della internazionalizzazione delle imprese, le Regioni possono assegnare in gestione alla società propri fondi rotativi con finalità di venture capital.
Con altra norma viene delegato il Governo ad adottare entro il 30 giugno 2009 uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti criteri per le discipline della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare nonchè dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate.
Oltre all`indicazione dei principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell`esercizio della suddetta delega viene previsto che nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi concernenti il settore dell`energia e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, si applicano le disposizioni di cui all`art. 246, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici) concernenti le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi (vedi emendamento di cui sopra).
In materia di innovazione industriale, viene previsto che al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello Sviluppo economico può aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all`articolo 1, comma 842, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007), ovvero individuare nuove aree tecnologiche. Viene, inoltre, delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l`industria e vengono indicati i principi e criteri direttivi (vedi emendamento di cui sopra).
In relazione alla proprietà industriale vengono dettate norme relative ai brevetti di invenzione nonchè misure in materia di tutela penale dei diritti connessi alla stessa. Al riguardo viene delegato il Governo ad adottare entro il 30 dicembre 2008, disposizioni correttive o integrative del D.Lgs. 30/05 (Codice della proprietà industriale), in base a principi e criteri direttivi appositamente individuati (vedi emendamento di cui sopra).
Altre norme riguardano, tra l`altro, la promozione dell`innovazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e la tutela giurisdizionale relativa a tutte le controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell`amministrazione pubblica o dei soggetti all a stessa equiparati concernenti il settore dell`energia, nonchè l`attività della SACE Spa a sostegno dell`internazionalizzazione dell`economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali.

Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula

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Decreto legge n.134 del 28 agosto 2008, recante ``Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi"" (DDL 999/B/S) - Decreto legge n. 137 del 1° settembre 2008 recante ``Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita""` (DDL 1108/S).

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Sintesi parlamentare n. 44/2008 della settimana dal 20 ottobre al 24 ottobre 2008

20 Ottobre 2008
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Decreto legge n.134 del 28 agosto 2008, recante “Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi”” (DDL 999/B/S).
L`Aula ha approvato, in terza lettura, il decreto legge in oggetto nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati.
Il provvedimento introduce alcune modifiche alle disposizioni del decreto legge n.347/03 (sulle “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza””), convertito dalla L. 39/04, al fine di ampliare l`operatività di tale provvedimento alla ristrutturazione di grandi imprese in crisi non solo finanziaria ma anche di tipo industriale, individuando una specifica disciplina per le grandi imprese operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali volta a garantire la continuità nella prestazione di tali servizi.
Le disposizioni del decreto legge n.347/03 sono rese applicabili alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi, oltre che della procedura di cui all`articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.270/99 (sulla “Nuova disciplina dell`amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza””), anche della procedura di cui all`articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo.
Tale adempimento consente pertanto alle imprese di avvalersi non soltanto di procedure di ristrutturazione economica e finanziaria dell`impresa (come previsto dalla lettera b) del citato decreto legislativo n.270/99), ma anche delle procedure di cessazione dei complessi aziendali previsti dalla lettera a) del decreto legislativo.
Vengono, altresì, apportate modifiche all`art.5 del suddetto decreto 347/03 relativo ad operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo.
In particolare, viene previsto che, nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all`articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge n.249/04, convertito dalla L. 291/04, i termini di cui all`articolo 4, commi 6 e 7, della L. 223/91, di cui all`articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.218, e di cui all`articolo 47, comma 1, della L. 428/90, sono ridotti della metà. Nell`ambito delle consultazioni di cui all`articolo 63, comma 4, del decreto legislativo n.270/99, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d`azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa integrazioni guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.
Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all`articolo 2, comma 2, secondo periodo, destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, al fine di agevolarne il reimpiego, sono garantiti i benefici di cui all`articolo 8, commi 2 e 4, e di cui all`articolo 25, comma 9, della L. 223/91.
Per quanto riguarda i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui al decreto legge 249/04, convertito dalla L. 291/04, gli stessi possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall`area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa.
Nell`ambito temporale del quadriennio della cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell`articolo 1-bis del decreto legge n.249/04, convertito, con modificazioni, dalla L. 291/04, i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della L. 223/91, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio.
Viene previsto, inoltre, che le disposizioni del presente decreto, nonchè quelle del decreto legge n.347/03 e del decreto legislativo n.270/99, che si applicano alla cessione di complessi aziendali, aziende o rami di aziende si applicano, altresì, alla cessione dei complessi di beni e contratti.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

– Decreto legge n. 137 del 1° settembre 2008 recante “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita””` (DDL 1108/S).
La Commissione Istruzione, in sede referente, in seconda lettura, ha discusso il decreto legge in oggetto, nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati, senza concluderne l`esame.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 42/2008.
Il provvedimento, nel suo complesso, contiene disposizioni urgenti volte a modificare ed integrare alcune norme e procedure in materia di istruzione scolastica e universitaria.
In particolare, viene previsto che le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l`anno 2008, a seguito di quanto disposto dall`art. 1, commi 28 e 29, della L. 311/04 (legge finanziaria 2005) e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono versate all`entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l`edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l`individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, in coerenza con apposito Atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
Viene, altresì, disposto che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell`art. 80, comma 21, della L. 289/02, è destinato un importo non inferiore al 5% delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso. Al riguardo, al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, vengono revocate le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell`art. 11, del DL 318/86, convertito dalla L. 488/86, dall`art. 1, della L. 430/91 e dall`art. 2, comma 4, della L. 431/96, nonchè quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° genanio 2006. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell`art. 134, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici) i contratti stipulati, quantificano le economie dandone comunicazione alla Regione territorialmente competente. La revoca di cui sopra è disposta con decreto del Ministro dell`Istruzione, dell`università e della ricerca e le relative somme sono rassegnate, con le stesse modalità, per l`attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007, ai sensi della L. 296/06 (finanziaria 2007).
Nell`attuazione degli interventi si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni della L. 23/96 (recante “Norme per l`edilizia scolastica””); i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e rassegnati, con le medesime modalità, qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall`assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l`impossibilità di eseguire le opere.
Il Ministro dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l`immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d`intesa con la predetta Conferenza Unificata.
Il soggetto attuatore definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d`intesa con il Dipartimento della Protezione civile, sentita la predetta Conferenza Unificata.
All`attuazione delle disposizioni si provvede con decreti del Ministro dell`Economia e delle Finanze su proposta del Ministro competente, previa verifica dell`assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Il decreto legge, che scade il 31 ottobre 2008, passa ora all`esame dell`Aula.

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