Alcuni chiarimenti relativi ai criteri per determinare la base di calcolo sui cui applicare lo sconto previsto dall'art. 29, L.n.341/95
Si fa seguito alla circolare Inps n. 89 del 7 ottobre scorso, già oggetto della precedente comunicazione Ance dell’8 ottobre 2008, contenente le istruzioni operative per l’applicazione della riduzione contributiva dell’11,50% di cui all’art. 29, co. 2 della L. n. 341/95, per fornire, qui di seguito, alcuni chiarimenti relativi ai criteri per determinare la base di calcolo sui cui applicare lo sconto in oggetto.
Fermo restando che dalla riduzione contributiva de quo deve essere esclusa la contribuzione per il fondo pensioni lavoratori dipendenti, l’Istituto previdenziale con la richiamata circolare ha, altresì, precisato che la stessa riduzione deve essere calcolata al netto del contributo pari allo 0,30% previsto dall’art. 25, co. 4 della L. n. 845/78, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria, nonché al netto delle misure compensative eventualmente spettanti all’impresa, ossia del contributo destinato al fondo di garanzia per il Tfr, pari allo 0,20%.
Relativamente al contributo dello 0,30% l’Inps, per le vie brevi, ha motivato tale esclusione dall’ammontare della contribuzione previdenziale ai fini del calcolo dell’11,50%, richiamando la legge finanziaria 2005, che ha previsto, al riguardo, l’obbligo dell’Istituto di comunicare al Ministero del Lavoro e ai Fondi la previsione del gettito della contribuzione a questi ultimi spettante, nonché quella relativa al contributo, versato dai datori di lavoro non aderanti, da destinare al Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al fondo sociale europeo (FSE), di cui all’art. 9, co. 5 del D. L. n. 148/93.
In considerazione di tale obbligo, pertanto, il contributo versato per il finanziamento dei Fondi di cui al citato art. 25, co. 4 della L. n. 845/78, essendo un contributo che l’Inps accerta in ingresso, senza trattenerlo, e impegna in uscita, ossia con destinazione vincolata all’entrata, per servizi espletati per conto terzi, non deve essere considerato sull’ammontare delle contribuzioni poste alla base del calcolo per determinare lo sgravio di cui all’art. 29, co. 2 della L. n. 341/95.
Con riferimento al contributo destinato al Fondo di garanzia Tfr, invece, fermo restando che nelle imprese sopra i 50 dipendenti l’uscita del TFR dall’azienda in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria comporta l’esonero dal versamento del contributo dello 0,20%, le imprese al di sotto della suddetta soglia, che avessero trattenuto totalmente o parzialmente il Tfr in azienda, non potendo beneficiare della misura compensativa, potranno operare lo sgravio dell’11,50% sul contributo dello 0,20% versato in tutto o in parte.
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