Nella riunione della Conferenza Unificata del 13 novembre scorso è stato reso il parere sullo Schema di disegno di legge quadro sulla qualità architettonica, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dell`11 luglio u.s.
Il provvedimento è volto a promuovere e tutelare la qualità dell`ideazione e della realizzazione architettonica ed a tale scopo demanda alle Amministrazioni pubbliche, tra l`altro, il compito di:
– promuovere la qualità del progetto e dell`opera architettonica;
– sostenere lo strumento del concorso di architettura, nelle forme del concorso di idee e di progettazione per la realizzazione degli interventi;
– incentivare l`ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico;
– promuovere la continuità del processo progettuale.
Il testo comprende nel suo ambito di applicazione i progetti di trasformazione del territorio ed in particolare “ogni atto che riguarda l`inserimento di nuove opere nei diversi contesti naturali ed urbani, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, la realizzazione e l`ammodernamento delle infrastrutture””.
Una apposita norma riguarda la definizione, da parte del Ministro per i Beni e le Attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, di un Piano per la qualità architettonica delle costruzioni pubbliche statali, redatto con previsione triennale e volto ad individuare le linee di intervento per il conseguimento degli obiettivi indicati nel testo, indicando per ciascun anno, i settori e gli interventi prioritari. Le indicazioni del Piano vengono recepite dalle singole amministrazioni e coordinate con il programma triennale redatto ai sensi dell`art.128 del DLgs 163/2004 (Codice dei contratti pubblici). All`attuazione del Piano medesimo, relativamente agli interventi statali, vengono destinate, con ripartizione annuale, risorse nell`ambito di quelle previste al comma 4, art.60 della L.289/2002 (Legge finanziaria 2003).
Con altra disposizione viene previsto di destinare all`inserimento di opere d`arte dei nuovi edifici pubblici una quota non inferiore al 2% della spesa totale prevista per i lavori di costruzione degli stessi nonchè di ristrutturazione edilizia ed urbanistica di quelli esistenti (con alcune eccezioni tra cui le opere di edilizia penitenziaria e di edilizia residenziale pubblica).
Viene, inoltre, dettata l`attivazione di procedure di riconoscimento delle opere di architettura contemporanea attraverso lo strumento della dichiarazione di particolare valore artistico di cui all`art.20 della L.633/1941 sul diritto d`autore. Viene previsto, altresì, che le opere per le quali sia intervenuto tale riconoscimento possano accedere ai contributi di cui agli artt.35 e 37 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004).
Altri articoli concernono la previsione di premi e riconoscimenti ai progetti ed alle opere di architettura destinati a quegli enti pubblici e soggetti privati che si siano distinti nel commissionare progetti di particolare valore architettonico e urbanistico; la promozione dell`alta formazione destinata alla conoscenza e alla diffusione della cultura architettonica; il ruolo del Centro nazionale per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee, con riguardo al settore dell`architettura.
Le Regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia nell`ambito dei principi formulati nel provvedimento.
Regioni ed Enti locali hanno espresso sul testo parere favorevole.
Lo Schema, dopo essere tornato al Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2008 per la definitiva approvazione, sarà, ora, inviato in Parlamento per l’inizio dell’iter legislativo.
Si veda precedente del 12 novembre 2008.