• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • Ance: l’autosospensione di Enrico Crucianelli dalla carica associativa un atto di responsabilità
            23 Ottobre 2026
          • Odg, esiti e atti Conferenze Stato-Regioni e Unificata del 22 ottobre 2026
            23 Ottobre 2026
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

Legge finanziaria 2009 (DDL 1713/C) – DL n. 151/2008 in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all`immigrazione clandestina (DDL 1857/C) – DL n.155/2008 sull`erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell`attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali (DDL 1762/C).

Archivio

Sintesi parlamentare n. 47/2008 della settimana dal 10 novembre al 14 novembre 2008

10 Novembre 2008
Categories
  • Archivio
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

CAMERA DEI DEPUTATI
________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)“ (DDL 1713/C).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art.1, comma aggiuntivo
Viene previsto che le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nel 2009 rispetto alle previsioni del documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati.
Emendamento a firma della Commissione
Art.2, commi aggiuntivi
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel limite di 600 milioni di euro per l`anno 2009, a carico del “Fondo per l`occupazione”” di cui al DL 148/93, convertito dalla L. 236/93, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.
Nell`ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo è destinata, per l`anno 2009, la somma di 150 milioni di euro per le finalità di cui all`articolo 31, comma 3 (diritto-dovere all`istruzione e alla formazione), del D.Lgs. 226/05. Conseguentemente per l`anno 2009 l`ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo non può eccedere l`importo di 420 milioni di euro.
Emendamento a firma della Commissione
Art.2, commi aggiuntivi
Vengono apportate modifiche all`art.77/ter, del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08, sul Piano di stabilità interno delle Regioni e delle province autonome.
Pertanto, a decorrere dall`anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell`Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.
Nei casi in cui l`Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell`applicazione di quanto sopra previsto, l`importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all`anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell`ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell`anno successivo.
Emendamento a firma della Commissione
Art.2, commi aggiuntivi
Vengono introdotte modifiche all`art.77/bis del DL 112/08, convertito dalla L.133/08, sul Patto di stabilità interno per gli Enti locali.
In particolare, viene disposto che nel saldo finanziario non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l`attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L`esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purchè nei lim iti complessivi delle medesime risorse.
Le province e i comuni che beneficiano dell`esclusione sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell`anno successivo, l`elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale.
Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonchè quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta nel 2007 a riferimento per l`individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.
In caso di mancato rispetto del Patto relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque, per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell`Interno per l`anno successivo (la disposizione sostituisce la precedente che fissava la riduzione secca del 5 per cento).
Viene, altresì, stabilito che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l`anno 2008, relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti, ai sensi dell`articolo 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/00 (Testo Unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali), entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto legge 112/08, le disposizioni per gli enti inadempienti (commi 20 e 21 dell`art.77/bis), non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell`anno 2008 impegni per spesa corrente al netto delle spese per adempimenti contrattuali del personale dipendente e del segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.
Emendamento a firma della Commissione
Art.2, comma aggiuntivo
Con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario, sulla base del costante monitoraggio delle modalità di utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del CIPE, il Governo indica l`ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all`articolo 61, della L. 289/02, specificando l`incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse in favore delle aree sottoutilizzate in misura non inferiore all`85 per cento a favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento a favore delle aree del Centro-Nord. In caso di adozione di disposizioni normative di iniziativa governativa con carattere di urgenza, le predette indicazioni sono rese in occasione della presentazione in Parlamento del relativo disegno di legge di conversione. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono adottate le disposizioni occorrenti per l`attuazione della disposizione.
Emendamento a firma della Commissione con subemendamento a firma di parlamentari
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 46/2008.
Il disegno di legge, oltre a fissare il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l`anno 2009 e per il triennio 2009-2011, contiene norme riguardanti proroghe fiscali in alcuni settori dell`economia; interventi relativi alle gestioni previdenziali e risorse destinate ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego, nonchè agli incrementi retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico.
Il testo interviene sulle disposizioni contenute nell`articolo 1, commi 17 e 18, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008). Nello specifico, viene disposta la proroga al 31 dicembre 2011 della detrazione ai fini IRPEF per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, per interventi di recupero del patrimonio edilizio già prevista per gli anni 2008, 2009, 2010 dal suddetto articolo 1, comma 17, lett a) della suddetta legge.
La stessa proroga della detrazione d`imposta spetta, altresì, nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, semprechè gli interventi siano eseguiti entro il 31 dicembre 2011 e che l`alienazione o l`assegnazione avvenga entro il 30 giugno 2012 (termini già fissati rispettivamente al 31 dicembre 2010 e al 30 giugno 2011 dall`art. 1, comma 17, lett. b) della legge finanziaria 2008).
Viene, inoltre, prorogata al 2011 l` IVA agevolata, con aliquota al 10%, in materia di recupero del patrimonio edilizio, anch`essa prevista dall` art. 1, comma 18 della medesima L. 244/07 per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Tra le altre disposizioni di proroga è stato confermato, altresì, il differimento al 31 dicembre 2009, del termine stabilito dall`art. 43, comma 3, della L. 166/02, relativo all`esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale nonchè dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei Comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del gennaio 1968.
Altre norme contenute nel provvedimento concernono il settore dell`autotrasporto.
In particolare, vengono rideterminati, nei limiti di spesa di complessivi 30 milioni di euro: la quota di indennità percepita nell`anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida, dipendenti delle imprese autorizzate all`autotrasporto di merci, per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nello stesso anno, di cui all`articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86), che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente; nonchè l`importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte fuori dal territorio comunale nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, previsto dall`articolo 95, comma 4, del suddetto DPR 917/86 per le imprese autorizzate all`autotrasporto di merci, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
Inoltre, sempre nei limiti di spesa di 30 milioni di euro, viene fissata la percentuale delle somme percepite nell`anno 2009 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al D.Lgs 66/03 (recante Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell`organizzazione dell`orario di lavoro), effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all`autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.
Viene, infine, prevista la proroga per l`anno 2009, e nei limiti di spesa di 40 milioni di euro, dell`agevolazione introdotta dall`articolo 83-bis, comma 26 del DL 112/08 convertito dalla L.133/08 a favore del settore dell`autotrasporto. Nella specie si tratta di un`agevolazione sotto forma di credito d`imposta corrispondente ad una quota dell`importo pagato quale tassa automobilistica per lo stesso anno 2009 e per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto ed utilizzato per l`attività di trasporto merci.
Altre norme del disegno di legge finanziaria prevedono, tra l`altro:
– l`introduzione in via strutturale, a partire dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all`articolo 4 del D.L. 356/01, convertito dalla L.418/01;
– l`applicazione, anch`essa in via strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all`articolo 5 del suddetto D.L. 356/01 e delle disposizioni in materia di agevolazioni per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica previste dall`articolo 6 dello stesso decreto;
– il riordino dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all`INPS, in conseguenza degli interventi di rimodulazione delle aliquote contributive contenuti nella L. 296/06 (legge finanziaria 2007) e nella L. 247/07 (recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007).
Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 151 del 2 ottobre 2008 recante “Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all`immigrazione clandestina”” (DDL 1857/C).
Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, hanno approvato, in seconda lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto nel testo licenziato dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 45/2008.
Il provvedimento, nel suo complesso, introduce disposizioni volte a:
– modificare la disciplina di cui al D.Lgs. 109/08 relativa alla conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico;
– contrastare la criminalità organizzata prevedendo l`impiego del personale delle Forze armate, oltre che nelle aree metropolitane o in quelle densamente popolate, anche in quelle parti del territorio nazionale ove sussistono particolari situazioni contingenti di contrasto alla criminalità organizzata;
– fronteggiare l`intensificazione del fenomeno dell`immigrazione clandestina.
Relativamente a tale ultimo ambito, il testo prevede che, anche al fine di garantire la più rapida attuazione della normativa europea in materia attraverso l`ampliamento ed il miglioramento della disponibilità ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all`art.14 del D.Lgs. 286/98 (testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell`immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), vengono concesse autorizzazioni di spesa per la costruzione di nuovi centri. La suddetta autorizzazione è pari a euro 3.000.000 per l`anno 2008, a euro 37.500.000 per l`anno 2009, a euro 40.470.000 per l`anno 2010 e a euro 20.075.000 a decorrere dall`anno 2011, di cui 3.000.000 per l`anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
Il decreto legge, che scade il 1° dicembre 2008, passa ora all`esame dell`Aula.
– Decreto legge n.155 del 9 ottobre 2008 recante “Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell`erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell`attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali”” (DDL 1762/C)
La Commissione Finanze ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto, con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano:
Articolo aggiuntivo
Con una apposita norma viene trasfuso nel testo il contenuto del decreto legge 157/08 recante “Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio””, che è, di conseguenza, abrogato.
In particolare, viene previsto che il Ministero dell`Economia e delle Finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008.
Entro lo stesso termine il Ministero è, altresì, autorizzato ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane, o passività delle banche italiane controparti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell`articolo 1, comma 7, lettera d), del provvedimento, sull`emissione di titoli del debito pubblico, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L`onere di tali operazioni per le banche controparti è definito tenuto conto delle condizioni di mercato.
Il Ministero è autorizzato, inoltre, a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l`Eurosistema.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge 157/08.
Emendamento del Relatore
Articolo 4, comma aggiuntivo
Vengono introdotte norme di modifica della L.266/2005 (Finanziaria 2006) con cui si prevede, in particolare, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell`Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dall`entrata in vigore della norma, saranno stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, della legge finanziaria suddetta, relativi, rispettivamente, ai risparmiatori vittime di frodi finanziarie e danneggiati dei bond argentini. Il DPCM definirà, inoltre,i limiti dell`indennizzo, le priorità per l`attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni citate.
La gestione del Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, di cui al comma 343, viene affidata al Ministero dell`Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell`Economia e delle Finanze è stabilita la quota del Fondo medesimo destinata alla tutela dei soggetti vittime di frodi finanziarie e danneggiati dai bond argentini.
Emendamento del Relatore
Il testo nel suo complesso è volto a fronteggiare con misure straordinarie la crisi finanziaria e a garantire la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio. Viene prevista, tra l`altro, l`autorizzazione al Ministero della Economia e delle Finanze a sostenere finanziariamente la ricapitalizzazione delle banche italiane, nelle forme della sottoscrizione o della garanzia di aumenti di capitale.
Il Ministero è autorizzato, altresì, ad integrazione ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti ai sensi dell`art. 96, del DLgs385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane per un periodo di 36 mesi dall`entrata in vigore del decreto legge.
Entro trenta giorni dall`entrata in vigore del decreto medesimo vengono, inoltre, stabiliti, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell`Economia, criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale, nonchè di attuazione del provvedimento.

Il decreto legge, che scade l`8 dicembre 2008, passa ora all`esame dell`Aula.

Share

Decreto legge n. 154 del 7 ottobre 2008, recante ``Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali"" (DDL 1083/S).

Archivio

Sintesi parlamentare n. 47/2008 della settimana dal 10 novembre al 14 novembre 2008

10 Novembre 2008
Categories
  • Archivio
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa
SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 154 del 7 ottobre 2008, recante “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”” (DDL 1083/S).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il decreto legge in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo aggiuntivo
Viene prorogato, fino al 31 dicembre 2012, il termine per l`adozione di iniziative da parte di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati all`attività libero professionale intramuraria di cui all`art.1 della L. 120/2007.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una norma con cui si prevede l`assegnazione, agli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte, di tutti i trasferimenti erariali già erogati alle comunità montane medesime, in particolare a titolo di contributo ordinario – al netto delle riduzioni stabilite dall`art.2, comma 16, della L. 244/07 (finanziaria 2008), sulla riduzione delle risorse del Fondo ordinario per i finanziamento degli Enti locali in conseguenza del riordino delle comunità montane e dall`art. 76, comma 6-bis, del DL 112/08, convertito con modificazioni dalla L. 133/08, sull`incidenza delle spese di personale per gli Enti locali – contributo consolidato e di contributo per investimenti.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Vengono previste disposizioni per gli enti locali.
In particolare, le norme in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell`imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all`art. 31, comma 8, della L. 289/02 (Finanziaria 2003), confermate per l`anno 2008 dall`art. 2, comma 3, della L. 244/07 (Finanziaria 2008), sono prorogate per il 2009.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Sono inserite norme attinenti interventi vari in materia di spesa .
Viene prevista l`autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per il 2009, per il funzionamento dell`Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituita con DPCM del 26 settembre 2000 quale organismo di controllo delle stesse, ai sensi dell`art.3, comma 190, della L.662/96 e le integrazioni per autorizzazioni di spesa previste in un apposito elenco allegato (protezione e assistenza sociale).
Viene disposta, altresì, la riduzione dell`autorizzazione di spesa di cui all`art.61 della L. 289/2002 (finanziaria 2003), relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 781,779 milioni di euro per il 2008 e di 528 milioni di euro per il 2009.
Le risorse conseguenti a tale riduzione sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica””, di cui all`articolo 10, comma 5, del Decreto legge 282/04, convertito con modificazioni, dalla L. 307/04.
Viene, infine, disposto che alla copertura dell`onere derivante dall`attuazione della norma sopra citata, relativa alla spesa di 2 milioni di euro per il 2009, per il funzionamento dell`Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle autorizzazioni di spesa di cui all’elenco suddetto, nonchè dell` articolo 2, comma 8, del testo, concernente il riparto tra i Comuni dell`importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa, e dell`articolo 1, comma 5, relativo all`incremento, pari a 434 milioni di euro, del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (pari a 260,593 milioni di euro per il 2008 e 436,593 milioni di euro per il 2009), si provvede mediante riduzione dell`autorizzazione di spesa del Fondo per interventi strutturali di politica economica sopra menzionato. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l`anno 2008 e 91,407 milioni di euro per il 2009, è versata all`entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni.
Emendamento del Relatore
Il testo prevede, in particolare, l`assegnazione al comune di Roma di un contributo ordinario di 500 milioni per l`anno 2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell`articolo 78, comma 8, del decreto-legge 112/08, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/08 (l`art. 78, nello specifico, è relativo alle disposizioni urgenti per Roma capitale e prevede, tra l`altro, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica, nel rispetto dei principi indicati dall`art.119 Cost. e nelle more dell`approvazione di una legge di disciplina apposita, la nomina del Sindaco di Roma a Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate e la predisposizione di un piano di rientro dall`indebitamento pregresso. Nelle more dell`approvazione del piano, viene, quindi, prevista la predetta anticipazione al Comune di Roma, da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria). Al rimborso provvede direttamente il Ministero dell`economia e delle finanze, in nome e per conto del comune di Roma.
Alla copertura degli oneri si provvede con la riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all`art.10, comma 5 del DL 282/04, convertito, con modificazioni dalla L.307/04.
Le risorse assegnate ai Comuni di Roma e Catania con delibere CIPE del 30 settembre 2008, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all`articolo 61 della L. 289/02, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all`articolo 78, comma 8, sopra menzionato, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento il CIPE provvede alla conseguente modifica della predetta delibera, nonche´, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla necessaria riprogrammazione degli interventi a carico del Fondo. In sede di attuazione dell`articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall`anno 2010 viene riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro nell`ambito delle risorse disponibili.
Altre norme del decreto legge attengono all`attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed alla proroga di termini per gli Enti locali nonchè alla definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali.
Il decreto legge, che scade il 6 dicembre 2008, passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Gestisci cookie
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro