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Decreto legge n. 147 del 22 settembre 2008, recante ``Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell`Unione europea in Georgia"" (DDL 1802/C) Decreto legge n. 150 del 29 settembre 2008, recante ``Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l`anno 2008`` (DDL 1061/S)

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Sintesi parlamentare n. 48/2008 della settimana dal 17 novembre al 21 novembre 2008

17 Novembre 2008
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Decreto legge n. 147 del 22 settembre 2008, recante “Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell`Unione europea in Georgia”” (DDL 1802/C), con assorbimento del decreto legge n. 150 del 29 settembre 2008, recante “Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l`anno 2008“ (DDL 1061/S).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il decreto legge in oggetto, nel testo licenziato dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 43/2008.
Il provvedimento prevede, tra l`altro, l`autorizzazione di spesa per la partecipazione di personale, mezzi e materiali delle Forze armate alla missione di vigilanza dell`Unione europea in Georgia, denominata: “EUMM Georgia””, di cui all`azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008.
In particolare, il testo dispone che alla missione suddetta si applicano l`art.4, commi 1, lett. a), 2,4,6, e 10, e gli artt. 5 e 6, del DL 8/08, convertito dalla L. 45/08 sugli interventidi cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e sulla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali.
L`art.6 del suddetto DL 8/08, prevede la possibilità di attivare le procedure d`urgenza per l`acquisizione di beni e servizi previste dalla normativa vigente e autorizzazione a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitoli d`oneri, ad acquisti e lavori da eseguire in economia, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.
Il decreto legge prevede, altresì, al fine di concorrere alla stabilizzazione della Georgia nel contesto dell`area, un apposito stanziamento di 1,6 milioni di euro da utilizzare per l`attuazione di programmi umanitari e di sviluppo nel quadro delle priorità identificate dal Programma indicativo per la Georgia dell`Unione europea.
Tra queste priorità, in particolare, si segnalano il sostegno per lo sviluppo economico e il sostegno per la riduzione della povertà e le riforme sociali.
Nel corso dell`esame, con un apposito emendamento, nel testo del decreto legge è confluito il contenuto del DL 150/08 sulla proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l`anno 2008 per cui è prevista, altresì, l`applicazione delle norme del suddetto DL 8/08.
Nel testo vengono previste apposite norme di copertura finanziaria a valere sulle risorse specificatamente individuate.
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DL n. 162/2008 recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell`autotrasporto nonchè di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 (DDL 1152/S).

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Sintesi parlamentare n. 48/2008 della settimana dal 17 novembre al 21 novembre 2008

17 Novembre 2008
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 162 del 23 ottobre 2008, recante “Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell`autotrasporto, dell`agricoltura e della pesca professionale, nonchè di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997“ (DDL 1152/S).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il decreto legge in oggetto con modifiche al testo esaminato dalla Commissione Lavori Pubblici.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art.3, comma 2
Riguardo la disposizione sulla definizione delle posizioni dei soggetti che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari e contributivi per gli eventi sismici che hanno interessato le Regioni Marche ed Umbria nel 1997, viene posticipato a giugno 2009, anzichè a gennaio 2009 come originariamente previsto, il termine entro cui i soggetti interessati dalle ordinanze di sospensione, indicate all`art.2, comma 109, della L.244/07 (legge finanziaria 2008) e all`art.2, comma 1, del DL 61/08, convertito dalla legge 113/08, restituiscono i tributi ed i contributi, in misura ridotta al 40%, senza aggravio di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione in centoventi rate mensili da versare il giorno 16 di ogni mese.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene previsto il differimento al 30 marzo 2009 (anzichè 30 giugno 2009 come previsto in Commissione Lavori Pubblici) della sospensione della norma che vieta il ricorso all`arbitrato nei contratti di lavori pubblici al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi previste, da ultimo differita al 31 dicembre 2008 dall`art.4/bis del decreto legge 97/08, convertito con modifiche, dalla L. 129/08.
Emendamento a firma della Commissione
Articolo aggiuntivo
Riguardo il canone annuo dei pedaggi autostradali corrisposto ad ANAS SpA nella misura del 42%, di cui al comma 1020, della L.296/06 (finanziaria 2007), la stessa dovrà destinarlo prioritariamente alle attività di vigilanza e controllo sui concessionari fino alla concorrenza dei relativi costi, compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Non è stata confermata la norma (approvata dalla Commissione Lavori Pubblici) sulla collaborazione con la Bei per la realizzazione di infrastrutture strategiche, che è stata ritirata.
Emendamento a firma della Commissione
Articolo aggiuntivo
Non è stata confermata la norma sui Programmi Urban (approvata dalla Commissione Lavori Pubblici), che è stata ritirata.
Emendamento a firma della Commissione
Il testo legislativo prevede, in deroga alla disciplina dell`art.133, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), limitatamente al 2008, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi, entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all`8%, relative all`anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzioni ritenuti più significativi.
In corso di esame è stato disposto, in luogo della originaria formulazione, che le variazioni percentuali suddette sono su base semestrale e che la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell`anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui sopra con riferimento alla data dell`offerta, eccedenti l`8% se riferite esclusivamente all`anno 2008 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni (vedi emendamento in Commissione).
Rivista anche la disposizione con la quale, nel testo del Governo, si prevede la non applicazione per variazioni in aumento, qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell`andamento dei lavori addebitabile all`appaltatore.
Al riguardo viene previsto per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d`opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, in ritardo nell`andamento dei lavori addebitabile all`impresa esecutrice, l`applicazione delle disposizioni è subordinata alla costituzione, da parte dell`appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all`importo dell`adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l`imputabilità del ritardo dell`impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento (vedi emendamento in Commissione).
Inoltre, è stata sostituita la norma sulla disciplina da applicare alle variazioni precedenti l`anno 2008 per cui per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l`anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell`art. 133, comma 6, del D.Lgs. 163/06 (vedi emendamento in Commissione).
Restano confermate le altre disposizioni con le quali si prevede che le norme non si applicano ai materiali per i quali trova applicazione il pagamento anticipato degli stessi, di cui all`art.133, comma 1/bis, del D.Lgs. 163/06, nonchè le norme sulla copertura finanziaria che è individuata dall`art.133, comma 7, del Codice dei contratti pubblici.
In caso di insufficienza delle risorse di cui al suddetto comma, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione di lavori e delle relative risorse presenti nell`elenco annuale di cui all`art. 128 del Codice stesso. A tale fine è previsto che le amministrazioni aggiudicatrici provvedano ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.
Per i soggetti tenuti all`applicazione del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici di cui all`art. 142, comma 4, del Codice per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, al relativo onere, stimato, nell`ipotesi di assenza delle risorse di cui sopra, si provvede mediante l`istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione di 300 milioni di euro per l`anno 2009. In corso di esame è stato previsto che detto importo costituisce tetto massimo di spesa. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l`adeguamento prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonchè la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell`assegnazione delle risorse.
Nel testo viene, altresì, prevista l`autorizzazione di spesa a favore della Regione Sardegna per opere connesse al “grande evento”” della Presidenza italiana del G8, di cui al DPCM 21 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all`art. 61 della legge 289/02, per un importo pari a 233 milioni di euro.
Altre norme sono volte a dare attuazione alle previsioni di cui all`art. 2, comma 109, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), e dell`art. 2, comma 1, del decreto legge 61/08, convertito dalla L. 113/08, in tema di definizione delle posizioni dei soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le regioni Marche ed Umbria nel 1997.
Tali disposizioni prevedono che i soggetti interessati dalle ordinanze di sospensione ivi citate restituiscano i tributi ed i contributi, oggetto delle sospensioni in misura ridotta al quaranta per cento, senza aggravio di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione in centoventi rate mensili da versare il giorno 16 di ogni mese a decorrere da giugno 2009, anzichè gennaio 2009 come in origine previsto (vedi emendamento di cui sopra).
Il decreto legge prevede, infine, misure di sostegno per il settore agricolo, della pesca e dell`autotrasporto che verranno adottate con appositi decreti, per le misure di rispettiva competenza, dei Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, entro il 15 novembre 2008 e, il successivo 30 novembre saranno definite, mediante appositi bandi, le procedure di attuazione delle suddette misure. All`onere connesso si provvede nel limite di 230 milioni di euro da utilizzarsi entro il 31 dicembre 2008.
Il decreto legge, che scade il 22 dicembre 2008, passa ora alla lettura della Camera dei Deputati. Nella settimana di riferimento è stato approvato, in prima lettura, in sede referente, dalla Commissione Lavori Pubblici.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 162 del 23 ottobre 2008 recante “Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell`autotrasporto, dell`agricoltura e della pesca professionale, nonchè di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997“ (DDL 1152/S).
La Commissione Lavori Pubblici ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art.1, comma 1 e 3
Sono state introdotte integrazioni alla norma con la quale si prevede, in deroga alla disciplina dell`art.133, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), limitatamente al 2008, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi, entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all`8%, relative all`anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzioni ritenuti più significativi.
In particolare, viene previsto, in luogo della originaria formulazione, che le variazioni percentuali suddette sono su base semestrale(e non più annuale come in origine previsto) e che la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell`anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui sopra con riferimento alla data dell`offerta, eccedenti l`8% se riferite esclusivamente all`anno 2008 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.
Emendamenti a firma di parlamentari
Art.1, comma 5
è stata rivista la norma con la quale si prevede la non applicazione per variazioni in aumento, qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell`andamento dei lavori addebitabile all`appaltatore.
Al riguardo viene previsto per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d`opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, in ritardo nell`andamento dei lavori addebitabile all`impresa esecutrice, l`applicazione delle disposizioni è subordinata alla costituzione, da parte dell`appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all`importo dell`adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l`imputabilità del ritardo dell`impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.
Emendamento a firma di parlamentari
Art.1, comma 7
è stata sostituita la norma sulla disciplina da applicare alle variazioni precedenti l`anno 2008, per cui per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l`anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell`art. 133, comma 6, del D.Lgs. 163/06.
Emendamento a firma di parlamentari
Art.1, comma aggiuntivo
Viene prevista l`esclusione delle fondazioni di cui al D.Lgs. 153/99, nonchè degli enti trasformati in associazioni o in fondazioni di cui al D.Lgs. 509/94 (enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria), dalla disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 163/06) purchè non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti, servizi e forniture.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Sono state introdotte modifiche al D.Lgs. 284/05 sul riordino della Consulta generale dell`autotrasporto e del Comitato centrale dell`Albo degli autotrasportatori relative alla sua organizzazione e funzionamento.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Vengono previste disposizioni in materia di trasporto ferroviario in concessione con l`eliminazione dall`allegato A del DL 112/08, convertito dalla legge 133/08, attinente l`abrogazione di disposizioni della legge 14/65 sulla Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotranvie esercitata in regime di concessione .
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Sono state previste norme di collaborazione con la Bei per la realizzazione di infrastrutture strategiche, al fine di accedere al finanziamento da parte della stessa Banca europea per gli investimenti per le opere identificate nel piano decennale delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con delibera n.121 del 21 dicembre 2001, ovvero identificata nella direttiva europea 2004/54/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sulle Reti TEN e nella Parte II, Titolo III, Vapo IV, del D:Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Sono state introdotte apposite norme sui Programmi nazionali Urban Italia per cui le risorse di cui alla legge 388/00 relative ai 20 programmi suddetti sono utilizzate per azioni di capitalizzazione delle esperienze, diffusione dei risultati raggiunti e studi di fattibilità a favore dei 20 comuni interessati dai programmi Urban.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene prevista la proroga al 30 giugno 2009 della sospensione della norma che vieta il ricorso all`arbitrato nei contratti di lavori pubblici al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi previste, da ultimo differita al 31 dicembre 2008 dall`art.4/bis del decreto legge 97/08, convertito con modifiche, dalla L. 129/08.
Emendamento a firma di parlamentari
Il decreto legge, che scade il 22 dicembre 2008, nella settimana di riferimento è stato approvato dall`Aula.
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