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DL n. 151/2008 sui reati di contrasto alla criminalità organizzata e all`immigrazione clandestina"" (DDL 1857/C)- DL n. 155/2008 recante ``Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell`erogazione del credito alle imprese e ai consumatori (DDL 1762/C).

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Sintesi parlamentare n. 49/2008 della settimana dal 24 novembre al 28 novembre 2008

24 Novembre 2008
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Decreto legge n. 151 del 2 ottobre 2008 recante “Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all`immigrazione clandestina”” (DDL 1857/C).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il decreto legge in oggetto, nel testo licenziato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 45/2008 e 47/2008.
Il provvedimento, nel suo complesso, introduce disposizioni volte a:
– modificare la disciplina di cui al D.Lgs. 109/08 relativa alla conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico;
– contrastare la criminalità organizzata prevedendo l`impiego del personale delle Forze armate, oltre che nelle aree metropolitane o in quelle densamente popolate, anche in quelle parti del territorio nazionale ove sussistono particolari situazioni contingenti di contrasto alla criminalità organizzata;
– fronteggiare l`intensificazione del fenomeno dell`immigrazione clandestina.
Relativamente a tale ultimo ambito, il testo prevede che, anche al fine di garantire la più rapida attuazione della normativa europea in materia attraverso l`ampliamento ed il miglioramento della disponibilità ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all`art.14 del D.Lgs. 286/98 (testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell`immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), vengono concesse autorizzazioni di spesa per la costruzione di nuovi centri. La suddetta autorizzazione è pari a euro 3.000.000 per l`anno 2008, a euro 37.500.000 per l`anno 2009, a euro 40.470.000 per l`anno 2010 e a euro 20.075.000 a decorrere dall`anno 2011, di cui 3.000.000 per l`anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 155 del 9 ottobre 2008 recante “Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell`erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell`attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali”” (DDL 1762/C) .
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il decreto legge in oggetto, con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Finanze.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 47/2008.
Il testo, nel suo complesso, è volto a fronteggiare con misure straordinarie la crisi finanziaria e a garantire la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio. Viene prevista, tra l`altro, l`autorizzazione al Ministero della Economia e delle Finanze, fino al 31 gennaio 2009 (come precisato in corso d`esame), a sostenere finanziariamente la ricapitalizzazione delle banche italiane, nelle forme della sottoscrizione o della garanzia di aumenti di capitale.
Il Ministero è autorizzato, altresì, ad integrazione ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti ai sensi dell`art. 96, del DLgs385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane per un periodo di 36 mesi dall`entrata in vigore del decreto legge.
Entro trenta giorni dall`entrata in vigore del decreto medesimo vengono, inoltre, stabiliti, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell`Economia, criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale, nonchè di attuazione del provvedimento.
Con una apposita norma inserita in corso d`esame è stato, inoltre, trasfuso nel testo il contenuto del decreto legge 157/08 recante “Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio””, che è, di conseguenza, abrogato.
In particolare, viene previsto che il Ministero dell`Economia e delle Finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008.
Entro lo stesso termine il Ministero è, altresì, autorizzato ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane, o passività delle banche italiane controparti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell`articolo 1, comma 7, lettera d), del provvedimento, sull`emissione di titoli del debito pubblico, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L`onere di tali operazioni per le banche controparti è definito tenuto conto delle condizioni di mercato.
Il Ministero è autorizzato, inoltre, a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l`Eurosistema.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge 157/08.

Il decreto legge, che scade l`8 dicembre 2008, passa ora alla lettura del Senato.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 154 del 7 ottobre 2008, recante “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”” (DDL 1891/C).
La Commissione Bilancio ha approvato, in sede referente, in seconda lettura, il decreto legge in oggetto, nel testo licenziato dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 47/2008.
Il testo prevede, in particolare, l`assegnazione al comune di Roma di un contributo ordinario di 500 milioni per l`anno 2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell`articolo 78, comma 8, del decreto-legge 112/08, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/08 (l`art. 78, nello specifico, è relativo alle disposizioni urgenti per Roma capitale e prevede, tra l`altro, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica, nel rispetto dei principi indicati dall`art.119 Cost. e nelle more dell`approvazione di una legge di disciplina apposita, la nomina del Sindaco di Roma a Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate e la predisposizione di un piano di rientro dall`indebitamento pregresso. Nelle more dell`approvazione del piano, viene, quindi, prevista la predetta anticipazione al Comune di Roma, da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria). Al rimborso provvede direttamente il Ministero dell`economia e delle finanze, in nome e per conto del comune di Roma.
Alla copertura degli oneri si provvede con la riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all`art.10, comma 5 del DL 282/04, convertito, con modificazioni dalla L.307/04.
Le risorse assegnate ai Comuni di Roma e Catania con delibere CIPE del 30 settembre 2008, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all`articolo 61 della L. 289/02, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all`articolo 78, comma 8, sopra menzionato, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento il CIPE provvede alla conseguente modifica della predetta delibera, nonche´, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla necessaria riprogrammazione degli interventi a carico del Fondo. In sede di attuazione dell`articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall`anno 2010 viene riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro nell`ambito delle risorse disponibili.
Altre norme del decreto legge attengono all`attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari, nonchè alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed alla proroga di termini per gli Enti locali.
Il decreto legge, che scade il 6 dicembre 2008, passa ora all`esame dell`Aula.
– Decreto legge n. 172 del 6 novembre 2008 recante “Misure straordinarie per fronteggiare l`emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè misure urgenti di tutela ambientale”” (DDL 1875/C).
La Commissione Ambiente ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto, con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 4
Viene modificata la norma con la quale si prevede che i Comuni della Provincia di Caserta che si avvalgono del Consorzio unico di bacino della Provincia di Napoli e di Caserta, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, avviano procedure per l`affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, purchè si tratti di bacino di utenza di almeno 15000 abitanti.
A riguardo, viene specificato che gli stessi possono anche avvalersi delle deroghe al D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici) previste dall`art. 18 del DL 90/08, convertito dalla L. 123/08,
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una norma con la quale si prevede che al fine di formare i giovani relativamente all`importanza della conservazione di un ambiente sano e al rispetto del territorio, nonchè alla realizzazione di tutte le pratiche utili per l`attuazione del ciclo completo dei rifiuti, sono previste iniziative di formazione attraverso l`inserimento nei programmi scolastici della scuola dell`obbligo, dell`educazione ambientale.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una disposizione con la quale si prevede che, al fine di sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, con decreto del Ministero dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell`Ambiente sono definite le modalità attuative delle disposizioni riguardanti la campagna informativa, nell`ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Emendamento del Relatore
Art. 9, comma aggiuntivo
Viene modificato il comma 143, dell`art. 2, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) relativo alla incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da impianti entranti in funzione dal 1° gennaio 2008.
Viene previsto, in particolare, che ai fini della definizione delle modalità di calcolo, il gestore dei servizi elettrici (GSE), con il supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni dalla data di emanazione del decreto, sviluppa e sottopone all`approvazione del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell`Ambiente, l`aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili.
Viene, altresì, previsto che con il medesimo decreto ministeriale, sono identificate anche le tipologie dei rifiuti per le quali è predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell`accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalità di calcolo di cui sopra, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell`accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51% della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi di:
– impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
– impiego di combustibile da rifiuti, ai sensi dell`art. 183, del D.Lgs. 152/06 (Codice dell`ambiente), prodotto esclusivamente da rifiuti urbani.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una norma con la quale si dispone che allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell`illecito abbandono di rifiuti ed evitare l`espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni volte ad appianare nell`immediato le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti nell`applicazione del D.Lgs. 152/06 (Codice dell`ambiente):
– fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all`art. 181-bis, comma 2, del D.Lgs. 152/06 che definisce le caratteristiche che devono avere i materiali ottenuti con i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari, le suddette caratteristiche possono essere altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) e 210 (autorizzazione in ipotesi particolari) del citato decreto legislativo;
– fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all`art. 195, comma 2, lett. s-bis, del D.Lgs. 152/06 che contiene l`individuazione e la disciplina di semplificazioni, gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti, stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del citato D.Lgs. 152/06, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, purchè nel rispetto delle norme comunitarie.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una disposizione sul Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani. La stessa prevede che al fine di prevenire le emergenze per lo smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonchè di contribuire all`aumento dell`occupazine e degli investimenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell`Ambiente, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, d`intesa con la Conferenza Unificata, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni e della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il suddetto piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata.
Viene, altresì, previsto che il predetto piano indica i finanziamenti pubblici, comunitari e privati disponibili ai fini della realizzazione del piano stesso e riporta anche i contributi compensativi a favore degli Enti locali.
Emendamento a firma di parlamentare
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una disposizione con la quale viene sostituito il comma 3, dell`art. 107, del D.Lgs. 152/06 (Codice dell`ambiente), relativo agli scarichi in reti fognarie.
Viene previsto, in particolare, che non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell`alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento della compatibilità delle reti e dei sistemi di depurazione con le suddette apparecchiature da parte dell`Ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione. L`installazione è comunicata da parte del rivenditore dell`ente stesso che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone ritenute idonee. L`installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico che ne controlla la diffusione sul territorio.
Emendamento a firma di parlamentare
Il provvedimento prevede, nel suo complesso, norme specifiche per la soluzione dell`emergenza rifiuti nella Regione Campania.
In particolare, vengono previste, fino al termine dello stato emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio.
Viene, altresì, previsto che, per tutta la durata dello stato di emergenza, allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell`illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della Regione Campania, i soggetti pubblici competenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente, dispongono la rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi.
Con apposita norma sul commissariamento di Enti locali, viene introdotta una modifica al D.Lgs. 267/00 (testo unico degli enti locali) con la quale viene previsto che nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, in caso di mancata osservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento, ovvero in caso di inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del D.Lgs. 152/06, con decreto del ministro dell`interno possono essere rimossi il Sindaco, il Presidente della Provincia o i componenti dei Consigli e delle Giunte.
Con altra norma viene introdotta una disciplina sanzionatoria per l`abbandono incontrollato o presso siti non autorizzati, sul suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o sotterranee, di rifiuti pericolosi, speciali e ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0.5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a 50 centimetri. Vengono sanzionati i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati i rifiuti, o li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi.
Previste, altresì, apposite sanzioni della reclusione e della multa per chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata; le stesse sono maggiorate se la discarica è destinata, anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna consegue la confisca dell`area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se la stessa è di proprietà dell`autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
Viene prevista, inoltre, una norma relativa agli incentivi per la realizzazione di inceneritori con la quale vengono apportate modifiche alla L. 244/07 (legge finanziaria 2008). In particolare, viene differito al 31 dicembre 2009 il termine di riapertura per la concessione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici in tema di fonti rinnovabili, estesa anche agli impianti entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008.

Il decreto legge, che scade il 5 gennaio 2009, passa ora alla lettura dell`Aula.

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Decreto legge n. 171 del 3 novembre 2008, recante ``Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare"" (DDL 1175/S) – Decreto legge n. 180 del 10 novembre 2008 recante ``Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca"" (DDL 1197/S).

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Sintesi parlamentare n. 49/2008 della settimana dal 24 novembre al 28 novembre 2008

24 Novembre 2008
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 171 del 3 novembre 2008, recante “Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare”” (DDL 1175/S).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il decreto legge in oggetto, con alcune modifiche al testo esaminato dalla Commissione Agricoltura.
Tra queste in particolare, si segnalano le seguenti:
Articoli aggiuntivi
Sono state dichiarate improcedibili le modifiche approvate dalla Commissione Agricoltura relative, rispettivamente, all` interpretazione autentica in materia di ICI (imposta comunale sugli immobili) riguardante il reddito dominicale dei terreni agricoli (di cui all`art.5, comma7, del D.Lgs 504/92) ed alla proroga, al 31 dicembre 2009, per la denuncia dei pozzi (di cui all`art.96, comma,7 del D.Lgs 152/2006 recante “Norma in materia ambientale””).
Emendamenti a firma di parlamentari
Art.3, comma aggiuntivo
Al fine di ottenere il più rapido avvio delle attività produttive dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui, viene disposto che le previsioni contenute dall`art.166, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, concernente, tra l`altro, la facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l`utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, si applicano anche alle società parzialmente partecipate dagli stessi.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che, al fine di salvaguardare le aree naturali protette e contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, entro sessanta giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, il Corpo forestale dello Stato provvede alla riorganizzazione dell`attività svolta dal personale assunto ai sensi della L.124/85. Viene specificato che dalla norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una norma aggiuntiva all`art.6, comma 4, del D.Lgs 152/2006 (“Norme in materia ambientale””) volta ad escludere i piani di gestione forestale di livello locale dall` obbligo della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
Emendamento a firma di parlamentari
Il testo, nel suo complesso, contiene misure urgenti di sostegno al comparto agroalimentare ed è volto ad adeguare la normativa agricola nazionale alla disciplina comunitaria, nonchè a disciplinare il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo e le agevolazioni fiscali per le bioenergie.
In particolare, in materia di Enti irrigui, viene prevista l`attribuzione di un contributo straordinario dell`importo massimo di 5.600.000 euro all`Ente per lo sviluppo dell`irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia, al fine di concorrere agli oneri della gestione ordinaria, previo corrispondente versamento all`entrata degli interessi attivi di cui all`art.26, comma 6 del DL 248/2007 (contenente disposizioni urgenti in materia di agricoltura). Altre norme attengono la promozione del sistema agroalimentare italiano all`estero, l`assegnazione del contingente di biodiesel defiscalizzato, il programma SVOP (Strumento finanziario di orientamento della pesca).
Il decreto legge, che scade il 3 gennaio 2009, passa ora alla lettura della Camera dei Deputati. Nella settimana di riferimento è stato approvato, in prima lettura, in sede referente, dalla Commissione Agricoltura.
– Decreto legge n. 180 del 10 novembre 2008 recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”” (DDL 1197/S).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il decreto legge in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
Il provvedimento contiene norme sulla qualità del sistema universitario e della ricerca e prevede, in particolare, al fine di favorire la mobilità degli studenti, garantendo il diritto allo studio, l`integrazione del Fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla L. 338/2000, di cui 65 milioni di euro per l`anno 2009.
Per la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio viene previsto, altresì, l`incremento del Fondo di intervento integrativo di cui all`art.16 della L. 390/91, per il 2009, di 135 milioni di euro.
Agli interventi suddetti, pari, rispettivamente, a 65 milioni di euro e 405 milioni di euro, si fa fronte con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all`art.16 della L. 289/2002, relativa alla programmazione per il periodo 2007-2013, prioritariamente assegnate dal CIPE, a tale scopo, al Ministero dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca.
Il decreto legge che scade il 9 gennaio 2009, passa, ora, alla lettura della Camera dei Deputati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

– Decreto legge n. 171 del 3 novembre 2008, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare”” (DDL 1175/S).
La Commissione Agricoltura ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto, con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo aggiuntivo
è stata approvata una norma di interpretazione autentica in materia di ICI (imposta comunale sugli immobili) con cui si prevede che nel reddito dominicale dei terreni agricoli (di cui all`art.5, comma7, del D.Lgs 504/92) è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali di cui all`art.9, commi 3 e 3-bis del D.L. 557/93 convertito dalla L.133/94, ancorchè gli stessi fabbricati risultino iscritti, con attribuzione di separata rendita, nel catasto dei fabbricati previsto dal citato articolo 9 del DL 557/93.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene disposta l`ulteriore proroga, al 31 dicembre 2009, del termine per la presentazione delle denunce dei pozzi, già posposto, al 31 gennaio 2007, dall`articolo 96, comma 7, primo periodo, del DLgs 152/2006 (recante “Norme in materia ambientale””).
Emendamento a firma di parlamentari
Il decreto legge, che scade il 3 gennaio 2009, nella settimana di riferimento è passato all`esame dell`Aula.
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