Il Decreto 7 novembre 2008 del Ministero dell`Ambiente pubblicato sulla GU n. 284 del 4/12/2008
dà attuazione, seppur con parecchio ritardo, all` art. 5 comma 11-quinquies e ss. della Legge 84/1994 (commi aggiunti dall`art. 1 comma 996 della legge n. 296/2006 – Finanziaria 2007 – ) che disciplinano le attività di dragaggio nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale e che appunto avevano rinviato ad apposito provvedimento la disciplina specifica delle metodologie e dei criteri di analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio.
Dal punto di vista procedurale è prevista la predisposizione di un progetto di dragaggio al fine di evitare che le operazioni non pregiudichino la successiva bonifica. Per quanto concerne gli aspetti ambientali il progetto, secondo quanto disposto dall`art.1 del DM, dovrà contenere:
· i risultati della caratterizzazione delle analisi del materiale da dragare
· le tecniche idonee per la rimozione e il trasporto del materiale
· le modalità per l`immersione in mare, per formare terrapieni costieri o per il ripascimento degli arenili, ovvero per il conferimento presso strutture di contenimento.
L`allegato A al DM contiene i criteri per effettuare le analisi chimiche anche al fine di stabilire l`idoneità del materiale dragato ad essere successivamente reimpiegato secondo quanto previsto dall`art.5 commi 11 ter e 11 quater della Legge 84/1994.
Per quanto concerne il deposito temporaneo dei materiali dragati in funzione dei successivi impieghi l`art. 3 del DM stabilisce che esso deve essere effettuato all`interno di apposite strutture per un periodo non superiore a 30 mesi e senza limitazione di quantitativi.
L`art. 5 disciplina, infine, le operazioni relative all`analisi del fondale dragato al termine delle quali a seconda dei valori riscontrati sarà necessario poi attivare eventualmente la procedura di bonifica.