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L`Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con la determinazione n. 6/2008, fornisce nuove indicazioni sulla dichiarazione di ``buon esito"" che, ai sensi delle vigenti norme regolamentari, deve essere riportata in calce ai certificati di esecuzione dei lavori, affinchè possano essere utilizzati dalle imprese per qualificarsi con le SOA

Archivio, Opere pubbliche

Per ottenere l`attestazione SOA utilizzabili solo i lavori eseguiti regolarmente e con buon esito

17 Dicembre 2008
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L`Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, sollecitata da problematiche inerenti alla dichiarazione di “buon esito”” da riportare nel certificato di esecuzione dei lavori, ai sensi del comma 7 dell`articolo 22 del Regolamento di cui al DPR n. 34/2000, ancora vigente, con l`allegata determinazione n. 6, resa nota soltanto in questi giorni, fornisce gli opportuni chiarimenti.
Come è noto il citato articolo 22 prevede che i lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito………………che i certificati di esecuzione dei lavori devono contenere l`espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente econ buon esito; …………… che, ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l`attestato dell`autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, riguardo al buon esito degli interventi eseguiti””.
Da dette disposizioni regolamentari deriva che è indispensabile riportare nei certificati di esecuzione dei lavori l`espressa dichiarazione di buon esito dei lavori stessi, affinchè le SOA possano disporre di documenti, dai quali desumere con assoluta certezza gli elementi utilizzabili per il rilascio dell`attestato di qualificazione.
L`Autorità precisa che la dichiarazione di buon esito si riferisce all`aspetto prettamente tecnico dell`esecuzione a regola d`arte delle lavorazione previste, estendendosi tuttavia anche al rapporto di assoluta correttezza che l`esecutore deve garantire nei confronti del committente. Questi, infatti, con tale dichiarazione esprime un giudizio che investe non solo gli aspetti tecnici ed amministrativi, ma anche il complessivo operato dell`impresa sul piano dell`esecuzione a regola d`arte dell`opera.
Pertanto, la facoltà di non apporre sul certificato dei lavori la dichiarazione di buon esito costituisce una indubbia prerogativa del committente; tuttavia, il corretto esercizio di detta facoltà presuppone l`adozione di una serie di misure e provvedimenti tra loro consequenziali, ben definiti dalla normativa vigente, finalizzati a registrare il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell`impresa, allorchè tale inadempimento comprometta la buona riuscita dei lavori.
* * * * * * *
Con particolare riferimento ai lavori eseguiti sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, i relativi certificati rilasciati da committenti diversi dall`Autorità preposta alla loro tutela dovranno contenere due distinte dichiarazioni di buon esito:
* la prima, resa dal committente, riguarda prettamente l`aspetto tecnico dell`esecuzione e le modalità di espletamento del rapporto contrattuale tra committente ed esecutore;
* la seconda, resa dall`Autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, si riferisce soltanto all`idoneità dell`impresa ad utilizzare i certificati di esecuzione dei lavori per acquisire la qualificazione nelle categorie che descrivono gli interventi sui beni immobili tutelati (OG2 , OS 2, OS 25) e per partecipare a successive ed analoghe procedure di appalto.
Qualora detta Autorità coincida con il committente, il suo attestato di “buon esito”” assolve ad entrambe le suddette funzioni e non si pongono problemi di distinzione degli ambiti di responsabilità.
Qualora, invece, detta Autorità intervenga in un procedimento d`appalto gestito da altro committente, il suo attestato di buon esito costituisce una sorta di “nulla osta”” per la qualificazione e non implica a proprio carico responsabilità di altro genere, che restano in capo al committente stesso.

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