CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Decreto legge n. 154 del 7 ottobre 2008, recante “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”” (DDL 1891/C).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il decreto legge in oggetto con la votazione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione Bilancio identico a quello licenziato dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 47/2008 e 49/2008.
Il testo prevede, in particolare, l`assegnazione al comune di Roma di un contributo ordinario di 500 milioni per l`anno 2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell`articolo 78, comma 8, del decreto-legge 112/08, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/08 (l`art. 78, nello specifico, è relativo alle disposizioni urgenti per Roma capitale e prevede, tra l`altro, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica, nel rispetto dei principi indicati dall`art.119 Cost. e nelle more dell`approvazione di una legge di disciplina apposita, la nomina del Sindaco di Roma a Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate e la predisposizione di un piano di rientro dall`indebitamento pregresso. Nelle more dell`approvazione del piano, viene, quindi, prevista la predetta anticipazione al Comune di Roma, da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria). Al rimborso provvede direttamente il Ministero dell`economia e delle finanze, in nome e per conto del comune di Roma.
Alla copertura degli oneri si provvede con la riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all`art.10, comma 5, del DL 282/04, convertito, con modificazioni dalla L.307/04.
Le risorse assegnate ai Comuni di Roma e Catania con delibere CIPE del 30 settembre 2008, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all`articolo 61 della L. 289/02, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all`articolo 78, comma 8, sopra menzionato, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento il CIPE provvede alla conseguente modifica della predetta delibera, nonche´, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla necessaria riprogrammazione degli interventi a carico del Fondo. In sede di attuazione dell`articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall`anno 2010 viene riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro nell`ambito delle risorse disponibili.
Viene prorogato, fino al 31 dicembre 2012, il termine per l`adozione di iniziative da parte di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati all`attività libero professionale intramuraria di cui all`art.1 della L. 120/2007.
Viene introdotta una norma con cui si prevede l`assegnazione, agli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte, di tutti i trasferimenti erariali già erogati alle comunità montane medesime, in particolare a titolo di contributo ordinario – al netto delle riduzioni stabilite dall`art.2, comma 16, della L. 244/07 (finanziaria 2008), sulla riduzione delle risorse del Fondo ordinario per i finanziamento degli Enti locali in conseguenza del riordino delle comunità montane e dall`art. 76, comma 6-bis, del DL 112/08, convertito con modificazioni dalla L. 133/08, sull`incidenza delle spese di personale per gli Enti locali – contributo consolidato e di contributo per investimenti.
Vengono previste disposizioni per gli enti locali.
In particolare, le norme in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell`imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all`art. 31, comma 8, della L. 289/02 (Finanziaria 2003), confermate per l`anno 2008 dall`art. 2, comma 3, della L. 244/07 (Finanziaria 2008), sono prorogate per il 2009.
Viene prevista l`autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per il 2009, per il funzionamento dell`Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituita con DPCM del 26 settembre 2000 quale organismo di controllo delle stesse, ai sensi dell`art.3, comma 190, della L.662/96 e le integrazioni per autorizzazioni di spesa previste in un apposito elenco allegato (protezione e assistenza sociale).
Viene disposta, altresì, la riduzione dell`autorizzazione di spesa di cui all`art.61 della L. 289/2002 (finanziaria 2003), relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 781,779 milioni di euro per il 2008 e di 528 milioni di euro per il 2009.
Le risorse conseguenti a tale riduzione sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica””, di cui all`articolo 10, comma 5, del DL 282/04, convertito con modificazioni, dalla L. 307/04.
Viene, infine, disposto che alla copertura dell`onere derivante dall`attuazione della norma sopra citata, relativa alla spesa di 2 milioni di euro per il 2009, per il funzionamento dell`Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle autorizzazioni di spesa di cui all`elenco suddetto, nonchè dell` articolo 2, comma 8, del testo, concernente il riparto tra i Comuni dell`importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa, e dell`articolo 1, comma 5, relativo all`incremento, pari a 434 milioni di euro, del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (pari a 260,593 milioni di euro per il 2008 e 436,593 milioni di euro per il 2009), si provvede mediante riduzione dell`autorizzazione di spesa del Fondo per interventi strutturali di politica economica sopra menzionato. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l`anno 2008 e 91,407 milioni di euro per il 2009, è versata all`entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni.
Altre norme del decreto legge attengono all`attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed alla proroga di termini per gli Enti locali nonchè alla definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali.
PROVVEDIMENTI APPROVATI
DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 158 del 20 ottobre 2008 recante “Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali”” (DDL 1813/C).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il decreto legge in oggetto, con alcune modifiche al testo trasmesso dalla Commissione Ambiente.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1, comma 1
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In relazione alla norma che differisce al 30 giugno 2009 l`esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, viene previsto che la stessa riguarda, non più i comuni capoluogo di aree metropolitane e comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti (di cui all`art. 1, comma 2, del DL 86/05, convertito dalla L. 148/05), bensì i comuni capoluoghi di provincia e i comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e i comuni ad alta tensione abitativa previsti alla delibera CIPE 87103 del 13 novembre 2003, di cui all`art. 1, comma 1, della L. 9/07.
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Emendamento della Commissione
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Art. 1, comma 2
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Riguardo all`applicazione dei benefici fiscali di cui all`art. 2, della L. 9/07, in base ai quali per i proprietari degli immobili dati in locazione, il reddito dei fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, per tutto il periodo della sospensione dell`esecuzione, viene previsto che gli stessi riguardano solo i comuni di cui all`art. 1, comma 2, del DL 86/05, convertito dalla L. 148/05, e cioè i comuni capoluogo di aree metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste), nonchè nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.
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Emendamento della Commissione
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Art. 1, comma 1-bis
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In relazione alla norma di modifica dell`art. 11, della L. 431/98 (approvata dalla Commissione Ambiente), viene specificato che i bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi annualmente entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per l`anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria.
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Emendamento della Commissione
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Art. 1, comma 1-ter
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Viene previsto che la sospensione dell`esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo si applica ai provvedimenti esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del locatore, ai sensi dell`art. 3, della L. 431/98.
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Emendamento della Commissione
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Art. 1, comma aggiuntivo
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Viene inserita una norma con la quale viene modificato l`Allegato A previsto dall`art.24, c.d. “Taglialeggi””, del DL 112/08, convertito dalla L.133/08.
In particolare, viene disposto che non vengono abrogati gli articoli da 118 a 138 del Regio decreto 1165/1938 come attualmente previsto, ma solo quelli da 118 a 124.
Rimangono così in vigore le disposizioni contenute negli articoli da 125 a 138 del citato Regio decreto, che attengono ai poteri del Ministro delle Infrastrutture in materia e che prevedono poteri di controllo, di scioglimento e di nomine commissariali. Le suddette disposizioni riguardano anche la Commissione di vigilanza, di nomina ministeriale, che ha poteri decisori in materia di graduatorie, nonchè poteri sanzionatori e consultivi.
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Emendamento della Commissione
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Art. 1-bis
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Viene modificata la norma sui provvedimenti giudiziari di rilascio (approvata dalla Commissione Ambiente). In particolare, viene specificato che i suddetti provvedimenti, relativi agli immobili adibiti ad uso abitativo, sono valutati ai fini dell`attribuzione del punteggio per la predisposizione delle graduatorie per l`assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica solo se contengono la esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore.
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Emendamento della Commissione
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Articolo aggiuntivo
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Viene inserita una norma con la quale si apporta una modifica all`art.11, comma 12, del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08, relativo al Piano Casa. In particolare, in relazione al fondo istituito per l`attuazione degli interventi concernenti il piano nazionale di edilizia abitativa, viene previsto che in esso confluiscono, oltre che alle risorse finanziarie già individuate dalla norma stessa, anche quelle di cui all`art. 3, comma 108, della L. 350/03, (5 milioni di euro facenti parte della dotazione finanziaria del Fondo per l`edilizia a canone speciale), sentite le Regioni.
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Emendamento della Commissione
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Articolo aggiuntivo
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Viene introdotta una norma con la quale si prevede che gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale, con le caratteristiche di quelli facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e comunque non rientranti nelle categorie catastali censite come A1 e A2, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, possono essere ceduti in proprietà agli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, che li acquistano a valere su risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le agevolazioni per l`acquisto della prima casa di abitazione, ciò al fine di favorire la riduzione del disagio abitativo e la riduzione delle passività delle banche. I suddetti Istituti provvedono a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano gli alloggi a titolo di abitazione principale.
Al riguardo, sono definiti canoni sostenibili, per le suddette finalità, i canoni di importo pari al 70% del canone concordato calcolato ai sensi dell`art. 2, comma 3, della L. 431/98, e comunque non inferiore al canone di edilizia residenziale pubblica vigente in ciascuna Regione e Provincia autonoma.
Viene, altresì, disposto che il canone sostenibile corrisposto a fronte del contratto di locazione è computabile a parziale restituzione delle somme pagate dagli Istituti autonomi case popolari per l`estinzione del mutuo relativo all`immobile e degli oneri accessori corrisposti. Resta ferma la facoltà di riacquisto dell`immobile prioritariamente da parte del mutuatario insolvente alla scadenza del contratto di locazione secondo le modalità stabilite da leggi regionali.
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Emendamento e subemendamenti della Commissione
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Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 46/2008.
Il testo prevede che l`esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobi li adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell`articolo 22-ter del DL 248/07, convertito dalla L.31/08, è ulteriormente differita al 30 giugno 2009, nei comuni di cui all`art. 1, comma 1, della L. 9/07, e cioè i capoluoghi di provincia e i comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e i comuni ad alta tensione abitativa previsti alla delibera CIPE 87103 del 13 novembre 2003 (norma modificata dall`emendamento di cui sopra).
La suddetta disposizione, volta a ridurre il disagio abitativo e favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purchè non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, ovvero conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico di cui all`articolo 1, comma 1, della L. 9/07 (su “Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali””), viene prevista in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi di cui al Piano nazionale di edilizia abitativa disciplinato dall`articolo 11 del DL 112/08, convertito dalla L.133/08.
Riguardo alla sospensione delle procedure esecutive di sfratto si applicano le disposizioni dell`articolo 1, commi 2,4, 5 e 6 della L. 9/07 tra cui, l`autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti e la causa di decadenza dal beneficio della sospensione stessa.
Inoltre, limitatamente ai comuni di cui all`art. 1, comma 2, del DL 86/05, convertito dalla L.148/05, e cioè i comuni capoluogo di aree metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste), nonchè nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti,si applicano i benefici fiscali previsti dall`articolo 2 della medesima legge di cui sopra per cui, per i proprietari degli immobili dati in locazione, il reddito dei fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, per tutto il periodo della sospensione dell`esecuzione (norma modificata dall`emendamento di cui sopra).
Il decreto legge, che scade il 19 dicembre 2008, passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 162 del 23 ottobre 2008, recante “Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell`autotrasporto, dell`agricoltura e della pesca professionale, nonchè di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997“ (DDL 1936/C).
La Commissione Ambiente ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto, nel testo licenziato dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 48/2008.
Il testo legislativo prevede in deroga alla disciplina dell`art.133, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), limitatamente al 2008, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi, entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all`8%, relative all`anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzioni ritenuti più significativi.
In corso d`esame è stato disposto, in luogo della originaria formulazione, che le variazioni percentuali suddette sono su base semestrale e che la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell`anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui sopra con riferimento alla data dell`offerta, eccedenti l`8% se riferite esclusivamente all`anno 2008 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.
Rivista anche la disposizione con la quale, nel testo del Governo, si prevede la non applicazione per variazioni in aumento, qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell`andamento dei lavori addebitabile all`appaltatore.
Al riguardo viene previsto per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d`opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, in ritardo nell`andamento dei lavori addebitabile all`impresa esecutrice, l`applicazione delle disposizioni è subordinata alla costituzione, da parte dell`appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all`importo dell`adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l`imputabilità del ritardo dell`impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.
Inoltre, è stata sostituita la norma sulla disciplina da applicare alle variazioni precedenti l`anno 2008 per cui per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l`anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell`art. 133, comma 6, del D.Lgs. 163/06.
Restano confermate le altre disposizioni con le quali si prevede che le norme non si applicano ai materiali per i quali trova applicazione il pagamento anticipato degli stessi, di cui all`art.133, comma 1/bis, del D.Lgs. 163/06, nonchè le norme sulla copertura finanziaria che è individuata dall`art.133, comma 7, del Codice dei contratti pubblici.
In caso di insufficienza delle risorse di cui al suddetto comma, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione di lavori e delle relative risorse presenti nell`elenco annuale di cui all`art. 128 del Codice stesso. A tale fine è previsto che le amministrazioni aggiudicatrici provvedano ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.
Per i soggetti tenuti all`applicazione del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici di cui all`art. 142, comma 4, del Codice per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, al relativo onere, stimato, nell`ipotesi di assenza delle risorse di cui sopra, si provvede mediante l`istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione di 300 milioni di euro per l`anno 2009. In corso di esame è stato previsto che detto importo costituisce tetto massimo di spesa. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l`adeguamento prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonchè la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell`assegnazione delle risorse.
Tra le norme introdotte in corso di esame, prevista la proroga, al 30 marzo 2009, della sospensione della norma che vieta il ricorso all`arbitrato nei contratti di lavori pubblici al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi previste, da ultimo differita al 31 dicembre 2008 dall`art.4/bis del decreto legge 97/08, convertito con modifiche, dalla L. 129/08.
Con altra disposizione viene prevista l`esclusione delle fondazioni, di cui al D.Lgs. 153/99, nonchè degli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, di cui al D.Lgs. 509/94 (enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria) dalla disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 163/06), purchè non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti, servizi e forniture.
Altre norme, approvate in corso di esame, attengono il canone annuo dei pedaggi autostradali corrisposto ad ANAS Spa, nella misura del 42%, di cui al comma 1020, della L. 296/06 (finanziaria 2007), che dovrà essere destinato prioritariamente alle attività di vigilanza e controllo sui concessionari fino alla concorrenza dei relativi costi, compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie, e le modifiche del D.Lgs. 284/05 sul riordino della Consulta generale dell`autotrasporto e del Comitato Centrale dell`Albo degli autotrasportatori relative alla sua organizzazione e funzionamento.
Nel testo viene, altresì, prevista l`autorizzazione di spesa a favore della Regione Sardegna per opere connesse al “grande evento”” della Presidenza italiana del G8, di cui al DPCM 21 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all`art. 61 della legge 289/02, per un importo pari a 233 milioni di euro.
Altre norme sono volte a dare attuazione alle previsioni di cui all`art. 2, comma 109, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), e dell`art. 2, comma 1, del DL 61/08, convertito dalla L. 113/08, in tema di definizione delle posizioni dei soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le regioni Marche ed Umbria nel 1997.
Tali disposizioni prevedono che i soggetti interessati dalle ordinanze di sospensione ivi ci tate restituiscano i tributi ed i contributi, oggetto delle sospensioni in misura ridotta al quaranta per cento, senza aggravio di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione in centoventi rate mensili da versare il giorno 16 di ogni mese a decorrere da giugno 2009, anzichè gennaio 2009 come in origine previsto.
Il decreto legge prevede, infine, misure di sostegno per il settore agricolo, della pesca e dell`autotrasporto che verranno adottate con appositi decreti, per le misure di rispettiva competenza, dei Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, entro il 15 novembre 2008 e, il successivo 30 novembre saranno definite, mediante appositi bandi, le procedure di attuazione delle suddette misure. All`onere connesso si provvede nel limite di 230 milioni di euro da utilizzarsi entro il 31 dicembre 2008.
Il decreto legge, che scade il 22 dicembre 2008, passa ora all`esame dell`Aula.