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DDL su ``Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)`` (DDL 1713/B/C) - DL n. 172/2008 recante ``Misure straordinarie per fronteggiare l`emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè misure urgenti di tutela ambientale"" (DDL 1280/S - DDL 1875/C)

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Sintesi parlamentare n. 52/2008 delle settimane dal 15 dicembre al 22 dicembre 2008

15 Dicembre 2008
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– DDL su “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)“ (DDL 1713-B/C).
L`Aula ha approvato, in terza lettura, il disegno di legge in oggetto nel testo licenziato dalla Commissione Bilancio, identico a quello trasmesso del Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 46/2008, 47/2008, 50/2008 e 51/2008.
Il disegno di legge, oltre a fissare il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l`anno 2009 e per il triennio 2009-2011, contiene norme riguardanti proroghe fiscali in alcuni settori dell`economia; interventi relativi alle gestioni previdenziali e risorse destinate ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego, nonchè agli incrementi retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico.
Il testo interviene sulle disposizioni contenute nell`art. 1, commi 17 e 18, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008). Nello specifico, viene disposta la proroga al 31 dicembre 2011 della detrazione ai fini IRPEF per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, per interventi di recupero del patrimonio edilizio già prevista per gli anni 2008, 2009, 2010 dal suddetto articolo 1, comma 17, lett a) della suddetta legge.
La stessa proroga della detrazione d`imposta spetta, altresì, nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, semprechè gli interventi siano eseguiti entro il 31 dicembre 2011 e che l`alienazione o l`assegnazione avvenga entro il 30 giugno 2012 (termini già fissati rispettivamente al 31 dicembre 2010 e al 30 giugno 2011 dall`art. 1, comma 17, lett. b) della legge finanziaria 2008).
Viene, inoltre, prorogata al 2011 l` IVA agevolata, con aliquota al 10%, in materia di recupero del patrimonio edilizio, anch`essa prevista dall` art. 1, comma 18, della medesima L. 244/07 per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Tra le altre disposizioni di proroga è stato confermato, altresì, il differimento al 31 dicembre 2009, del termine stabilito dall`art. 43, comma 3, della L. 166/02, relativo all`esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale nonchè dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei Comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del gennaio 1968.
Altre norme contenute nel provvedimento concernono il settore dell`autotrasporto.
In particolare, vengono rideterminati, nei limiti di spesa di complessivi 30 milioni di euro: la quota di indennità percepita nell`anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida, dipendenti delle imprese autorizzate all`autotrasporto di merci, per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nello stesso anno, di cui all`articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86), che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente; nonchè l`importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte fuori dal territorio comunale nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, previsto dall`articolo 95, comma 4, del suddetto DPR 917/86 per le imprese autorizzate all`autotrasporto di merci, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
Inoltre, sempre nei limiti di spesa di 30 milioni di euro, viene fissata la percentuale delle somme percepite nell`anno 2009 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al D.Lgs 66/03 (recante Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell`organizzazione dell`orario di lavoro), effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all`autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.
Viene, infine, prevista la proroga per l`anno 2009, e nei limiti di spesa di 40 milioni di euro, dell`agevolazione introdotta dall`articolo 83-bis, comma 26 del DL 112/08 convertito dalla L.133/08 a favore del settore dell`autotrasporto. Nella specie si tratta di un`agevolazione sotto forma di credito d`imposta corrispondente ad una quota dell`importo pagato quale tassa automobilistica per lo stesso anno 2009 e per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto ed utilizzato per l`attività di trasporto merci.
In corso d`esame, sono state approvate, altresì, alcune modifiche al testo. In particolare, è stato previsto che in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel limite di 600 milioni di euro per l`anno 2009, a carico del “Fondo per l`occupazione”” di cui al DL 148/93, convertito dalla L. 236/93, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.
Nell`ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo è destinata, per l`anno 2009, la somma di 150 milioni di euro per le finalità di cui all`articolo 31, comma 3 (diritto-dovere all`istruzione e alla formazione), del D.Lgs. 226/05. Conseguentemente per l`anno 2009 l`ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo non può eccedere l`importo di 420 milioni di euro.
Con altra norma viene disposto che con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario, sulla base del costante monitoraggio delle modalità di utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del CIPE, il Governo indica l`ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all`articolo 61, della L. 289/02, specificando l`incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse in favore delle aree sottoutilizzate in misura non inferiore all`85 per cento a favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento a favore delle aree del Centro-Nord. In caso di adozione di disposizioni normative di iniziativa governativa con carattere di urgenza, le predette indicazioni sono rese in occasione della presentazione in Parlamento del relativo disegno di legge di conversione. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono adottate le disposizioni occorrenti per l`attuazione della disposizione. In corso d`esame è stato precisato che l`obbligo del Governo di trasmettere la suddetta relazione sussiste anche con riferimento all`anno 2008.
Ulteriori modifiche riguardano le norme sul Patto di stabilità interno contenute nel DL 112/08, convertito dalla L.133/08.
In particolare, riguardo al Patto di stabilità delle Regioni di cui all`articolo 77/ter del DL 112/08, viene previsto, tra l`altro, che, a decorrere dall`anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell`Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.
Nei casi in cui l`Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell`applicazione di quanto sopra previsto, l`importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all`anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell`ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell`anno successivo.
In relazione al Patto di stabilità per gli Enti locali di cui all`articolo 77/bis del decreto legge suddetto, non vengono conteggiate nel saldo finanziario le spese per l`attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
Inoltre, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonchè quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta nel 2007 a riferimento per l`individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.
In caso di mancato rispetto del Patto relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque, per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell`Intern o per l`anno successivo (la disposizione sostituisce la precedente che fissava la riduzione secca del 5 per cento).
Viene, altresì, stabilito che, in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno per l`anno 2008, relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti, ai sensi dell`articolo 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/00 (Testo Unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali), entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto legge 112/08, le disposizioni per gli Enti inadempienti (commi 20 e 21 dell`art.77/bis), non si applicano agli Enti locali che hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007e che hanno registrato nell`anno 2008 impegni per spesa corrente al netto delle spese per adempimenti contrattuali del personale dipendente e del segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.
Con altra norma le deroghe al Patto di stabilità interno per gli Enti locali per il 2008, relativamente agli investimenti infrastrutturali, vengono ampliate anche agli anni a venire. In particolare, viene disposto che le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno, di cui all`articolo 77/bis, commi 20 e 21, del decreto legge suddetto, non si applicano agli Enti locali che hanno rispettato il Patto nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato, nell`anno 2008, impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente nel triennio 2005-2007, in caso di mancato rispetto del Patto conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze, d`intesa con la Conferenza Unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell`ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale.
Con decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze saranno stabilite le modalità di verifica dei risultati utili al patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall`applicazione della norma per l`eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti. Sul decreto è previsto, altresì, il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari.
Viene, previsto, inoltre, che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro trenta giorni dall`entrata in vigore della legge, saranno adottate le disposizioni concernenti i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali ai sensi del presente comma nonche´ i termini e le modalità per l`invio delle istanze da parte degli interessati.
Viene, altresì, prevista l`integrazione, per un importo di 22 milioni di euro per il 2009 e 2010 e di 27 milioni di euro per il 2011, del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territorialmente svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale di cui all`art.6, comma 7, DL 81/2007, convertito dalla legge 127/07. Modificate, inoltre, le modalità di erogazione del Fondo predetto, che saranno stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
è stata, inoltre, introdotta una disposizione sul contenimento dell`uso degli strumenti derivati e dell`indebitamento delle Regioni e degli Enti locali, che modifica l`art.62 del DL 112/08, convertito dalla legge 133/08.
Altre norme del disegno di legge finanziaria concernono, tra l`altro:
– l`introduzione in via strutturale, a partire dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all`articolo 4 del DL 356/01, convertito dalla L.418/01;
– l`applicazione, anch`essa in via strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all`articolo 5 del suddetto DL 356/01 e delle disposizioni in materia di agevolazioni per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica previste dall`articolo 6 dello stesso decreto;
– il riordino dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all`INPS, in conseguenza degli interventi di rimodulazione delle aliquote contributive contenuti nella L. 296/06 (legge finanziaria 2007) e nella L. 247/07 (recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007).

Nella settimana di riferimento, il disegno di legge, è stato approvato, in terza lettura, in sede referente, dalla Commissione Bilancio.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 162 del 23 ottobre 2008, recante “Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell`autotrasporto, dell`agricoltura e della pesca professionale, nonchè di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997“ (DDL 1936/C).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il decreto legge in oggetto con modifiche al testo licenziato dalla Commissione Ambiente, identico a quello trasmesso dal Senato.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1, comma aggiuntivo
Inoltre, allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure di appalto per i lavori sottosoglia, viene introdotta una disposizione al D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture) per cui i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall`art.57 (procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara), comma 6; l`invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
Emendamento a firma della Commissione
Art.1, comma aggiuntivo
Le disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzioni, di cui ai commi da 1 a 6 e da 8 a 10 e 11, dell`art.1 del decreto legge, viene precisato che si applicano anche ai contratti di lavori affidati nei settori speciali di cui alla Parte III del D.Lgs 163/06, ad esclusione degli affidamenti per i quali sia già previsto contrattualmente un meccanismo di adeguamento dei prezzi. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l`anno 2008, resta fermo quanto contrattualmente previsto.
Emendamento a firma della Commissione
Art.3, comma aggiuntivo
In relazione alla norma volta a dare attuazione alle previsioni di cui all`art. 2, comma 109, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), e dell`art. 2, comma 1, del decreto legge 61/08, convertito dalla L. 113/08, in tema di definizione delle posizioni dei soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le regioni Marche ed Umbria nel 1997, è stato precisato che le disposizioni previste si applicano ai soggetti privati e, in deroga all`art.6, comma 1-bis, del decreto legge 263/06, convertito, con modificazioni, dalla L. 290/06, limitatamente ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti pubblici che hanno usufruito della sospensione prevista dall`art.13 dell`ordinanza del Ministro dell`Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n.2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.228/97, e successive proroghe e integrazioni.
Emendamento a firma della Commissione
Il decreto legge, in scadenza il 22 dicembre 2008, nella settimana di riferimento, è tornato alla lettura del Senato ed approvato definitivamente.
– Decreto legge n. 171 del 3 novembre 2008, recante “misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare”” (DDL 1961/C).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il decreto legge in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Agricoltura, identico a quello trasmesso dal Senato.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 3, comma 4/bis
Viene specificato che in relazione alla tariffa irrigua, il termine per l`entrata in vigore, a favore dell`EIPLI (Ente per lo Sviluppo dell`Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia) delle tariffe relative alla componente industriale per l `acqua all`ingrosso, è fissato al 30 giugno 2009 (anzichè al 1° gennaio 2009).
Emendamento a firma della Commissione
Art. 3, comma sostitutivo
Viene disposto che, gli enti pubblici irrigui nazionali e le società partecipate, anche parzialmente, dagli stessi, hanno facoltà di provvedere alla realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica. A tal fine si applicano le procedure di cui al comma 1 dell`articolo 166 del D.Lgs. 152/06 (sugli usi delle acque irrigue e di bonifica), ed i termini decorrono dalle date di presentazione delle domande.
Emendamento a firma della Commissione
Art.3, comma aggiuntivo
Viene previsto che, per favorire la migliore attuazione dei programmi di realizzazione di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle aree sottoutilizzate, il commissario ad acta a cui sono state attribuite alcune delle materie già gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (di cui all`articolo 19, comma 5, del DL 32/95, convertito dalla L. 104/95, e successive modificazioni), provvede, nell`ambito delle economie di spesa realizzate sui fondi assegnati, al finanziamento delle relative progettazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
Emendamento a firma della Commissione
Il decreto legge, in scadenza il 3 gennaio 2009, nella settimana di riferimento è tornato alla lettura del Senato ed approvato definitivamente.
– Decreto legge n. 172 del 6 novembre 2008 recante “Misure straordinarie per fronteggiare l`emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè misure urgenti di tutela ambientale”” (DDL 1875/C).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il decreto legge in oggetto, con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Ambiente.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 2, comma aggiuntivo
Viene inserita una norma che modifica l`art. 121, del D.Lgs. 152/06 (Codice dell`Ambiente) sui piani di tutela delle acque. Viene previsto, in particolare, che il suddetto piano contiene, oltre agli elementi appositamente individuati, tra cui l`individuazione degli obiettivi di qualità ambientale, l`elenco dei corpi idrici e le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico, anche i dati in possesso delle Autorità ed Agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili ai cittadini.
Emendamento della Commissione
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una disposizione di interpretazione autentica del comma 2, dell`art. 8, del DL 90/08, convertito dalla L. 123/08, in materia di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti. In particolare, viene previsto che la norma si interpreta nel senso che, nelle more del funzionamento a regime del sistema dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, sono autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento aventi codici appositamente individuati ed il relativo deposito presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
Viene, inoltre, disposto che l`attuazione del suddetto comma 2, dell`art. 8, del DL 90/08 è sottoposta all`autorizzazione comunitaria.
Emendamento della Commissione
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una norma che modifica il comma 4, dell`art. 2, del DL 90/08, convertito dalla L. 123/08. Viene previsto, in particolare, che oltre ai siti, alle aree e agli impianti comunque connessi all`attività di gestione dei rifiuti, anche le sedi degli uffici costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l`assoluta protezione e l`efficace gestione.
Emendamento della Commissione
Art. 7 bis, comma 1
In relazione alla norma sulla formazione scolastica, inserita in corso di esame in Commissione, viene precisato che sono previste iniziative di formazione attraverso l`inserimento dell`educazione ambientale, nei programmi scolastici, inerenti il periodo dell`obbligo di istruzione come definito dall`art. 1, comma 622, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007).
Emendamento della Commissione
Art. 9 quater
Viene modificata la norma inserita in corso d`esame in Commissione, che apporta modifiche al comma 3, dell`art. 107, del D.Lgs. 152/06 (Codice dell`ambiente), relativo agli scarichi in reti fognarie.
In particolare, viene specificato che non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell`alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell`esistenza di un sistema di depurazione da parte dell`ente gestore del servizio idrico integrato che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi e non più, come precedentemente previsto, previo accertamento della compatibilità delle reti e dei sistemi di depurazione con le suddette apparecchiature da parte dell`Ente gestore del servizio idrico integrato.
Emendamento della Commissione
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 49/2008.
Il decreto legge, in scadenza il 5 gennaio 2009, nella settimana di riferimento è passato alla lettura del Senato ed approvato definitivamente.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)“ (DDL 1713-B/C).
La Commissione Bilancio ha approvato, in terza lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto, nel testo licenziato dal Senato.
Il disegno di legge, nella settimana di riferimento, è stato approvato definitivamente dall`Aula.
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DL n. 158/2008 recante ``Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali"" (DDL 1260/S) – DL n. 171/2008, recante ``misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare"" (DDL 1175/B/S).

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Sintesi parlamentare n. 52/2008 delle settimane dal 15 dicembre al 22 dicembre 2008

15 Dicembre 2008
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SENATO DELLA REPUBBLICA

_____________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE

– Decreto legge n. 158 del 20 ottobre 2008 recante “Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali”” (DDL 1260/S).

L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il decreto legge in oggetto, nel testo approvato dalla Commissione Territorio e Ambiente, identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 46/2008, 50/2008 e 51/2008.
Nel testo viene confermato il differimento al 30 giugno 2009 dell`esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell`art. 22-ter del DL 248/07, convertito dalla L.31/08, ed in corso d`esame è stato precisato che la stessa riguarda i comuni capoluoghi di provincia e i comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e i comuni ad alta tensione abitativa previsti alla delibera CIPE 87103 del 13 novembre 2003, di cui all`art. 1, comma 1, della L. 9/07 e non più i comuni capoluogo di aree metropolitane e comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti (di cui all`art. 1, comma 2, del DL 86/05, convertito dalla L. 148/05), come in origine previsto.
La suddetta disposizione, volta a ridurre il disagio abitativo e favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purchè non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, ovvero conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico di cui all`articolo 1, comma 1, della L. 9/07 (su “Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali””), viene prevista in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi di cui al Piano nazionale di edilizia abitativa disciplinato dall`art. 11, del DL 112/08, convertito dalla L.133/08.
Riguardo alla sospensione delle procedure esecutive di sfratto si applicano le disposizioni dell`articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6 della L. 9/07 tra cui, l`autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti e la causa di decadenza dal beneficio della sospensione stessa.
Con riferimento alla norma relativa all`applicazione dei benefici fiscali di cui all`art. 2, della L. 9/07, in base ai quali per i proprietari degli immobili dati in locazione, il reddito dei fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, per tutto il periodo della sospensione dell`esecuzione, in corso d`esame è stato precisato che gli stessi sono limitati ai comuni di cui all`art. 1, comma 2, del DL 86/05, convertito dalla L. 148/05, e cioè i comuni capoluogo di aree metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste), nonchè nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.
Nel corso dell`iter parlamentare, è stata inserita una norma con la quale si apporta una modifica all`art.11, comma 12, del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08, relativo al Piano Casa.
In relazione al fondo istituito per l`attuazione degli interventi concernenti il piano nazionale di edilizia abitativa, viene previsto che in esso confluiscono, oltre che alle risorse finanziarie già individuate dalla norma stessa, anche quelle di cui all`art. 3, comma 108, della L. 350/03, (5 milioni di euro facenti parte della dotazione finanziaria del Fondo per l`edilizia a canone speciale), sentite le Regioni.
– Decreto legge n. 171 del 3 novembre 2008, recante “misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare”” (DDL 1175-B/S).
L`Aula ha approvato, in terza lettura lettura, il decreto legge in oggetto, nel testo approvato dalla Commissione Agricoltura, identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 49/2008 e 51/2008.
Il provvedimento, nel suo complesso, contiene misure urgenti di sostegno al comparto agroalimentare ed è volto ad adeguare la normativa agricola nazionale alla disciplina comunitaria, nonchè a disciplinare il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo e le agevolazioni fiscali per le bioenergie.
In particolare, in materia di Enti irrigui, viene prevista l`attribuzione di un contributo straordinario dell`importo massimo di 5.600.000 euro all`Ente per lo sviluppo dell`irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia, al fine di concorrere agli oneri della gestione ordinaria, previo corrispondente versamento all`entrata degli interessi attivi di cui all`art.26, comma 6 del DL 248/2007 (contenente disposizioni urgenti in materia di agricoltura).
In corso d`esame è stata introdotta, altresì, una norma con la quale viene disposto che gli Enti pubblici irrigui nazionali e le società partecipate, anche parzialmente, dagli stessi, hanno facoltà di provvedere alla realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica A tal fine si applicano le procedure di cui al comma 1 dell`articolo 166 del D.Lgs. 152/06 (sugli usi delle acque irrigue e di bonifica), ed i termini decorrono dalle date di presentazione delle domande.
Altra norma concerne l`entrata in vigore, dal 1° gennaio 2009, a favore dell` Ente per lo Sviluppo dell`Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI) delle tariffe relative alla componente industriale per l`acqua all`ingrosso, come determinate dal Comitato e coordinamento di cui all`art. 26 comma 6 del DL 248/07 convertito in L. 31/08. Al riguardo, è stato specificato che per la tariffa irrigua il termine dell`entrata in vigore è fissato al 30 giugno 2009.
Con altra norma introdotta in corso d`esame viene previsto che, per favorire la migliore attuazione dei programmi di realizzazione di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle aree sottoutilizzate, il commissario ad acta a cui sono state attribuite alcune delle materie già gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (di cui all`articolo 19, comma 5, del DL 32/95, convertito dalla L. 104/95, e successive modificazioni), provvede, nell`ambito delle economie di spesa realizzate sui fondi assegnati, al finanziamento delle relative progettazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, altra norma concerne l`entrata in vigore, dal 1° gennaio 2009.
Con altra disposizione viene previsto che, al fine di salvaguardare le aree naturali protette e contrastare il fenomeno degli incendi boschivi entro sessanta giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, il Corpo forestale dello Stato provvede alla riorganizzazione dell`attività svolta dal personale assunto ai sensi della L.124/85. Viene specificato che dalla norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Una ulteriore norma riguarda l`esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dall` obbligo della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), a modifica dell`art.4, comma 6 del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale).
Altre disposizioni attengono la promozione del sistema agroalimentare italiano all`estero, l`assegnazione del contingente di biodiesel defiscalizzato, il programma SVOP (Strumento finanziario di orientamento della pesca).
Il decreto legge, nella settimana di riferimento, è stato approvato dall`Aula della Camera dei Deputati e, in terza lettura, in sede referente, dalla Commissione Agricoltura.
– Decreto legge n. 162 del 23 ottobre 2008, recante “Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell`autotrasporto, dell`agricoltura e della pesca professionale, nonchè di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997“ (DDL 1152-B/S).
L`Aula ha approvato, in terza lettura, il decreto legge in oggetto, nel testo approvato dalla Commissione Lavori pubblici, identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 48/2008 e 50/2008.
Il testo legislativo prevede in deroga alla disciplina dell`art.133, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), limitatamente al 2008, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi, entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all`8%, relative all`anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzioni ritenuti più significativi.
In corso d`esame è stato disposto, in luogo della originaria formulazione, che le variazioni percentuali suddette sono su base semestrale e che la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell`anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui sopra con riferimento alla data dell`offerta, eccedenti l`8% se riferite esclusivamente all`anno 2008 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.
Rivista anche la disposizione con la quale, nel testo del Governo, si prevede la non applicazione per variazioni in aumento, qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell`andamento dei lavori addebitabile all`appaltatore.
Al riguardo viene previsto per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d`opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell`andamento dei lavori addebitabile all`impresa esecutrice, l`applicazione delle disposizioni è subordinata alla costituzione, da parte dell`appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all`importo dell`adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l`imputabilità del ritardo dell`impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.
Inoltre, è stata sostituita la norma sulla disciplina da applicare alle variazioni precedenti l`anno 2008 per cui per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l`anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell`art. 133, comma 6, del D.Lgs. 163/06.
Restano confermate le altre disposizioni con le quali si prevede che le norme non si applicano ai materiali per i quali trova applicazione il pagamento anticipato degli stessi, di cui all`art.133, comma 1/bis, del D.Lgs. 163/06, nonchè le norme sulla copertura finanziaria che è individuata dall`art.133, comma 7, del Codice dei contratti pubblici.
In caso di insufficienza delle risorse di cui al suddetto comma, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione di lavori e delle relative risorse presenti nell`elenco annuale di cui all`art. 128 del Codice stesso. A tale fine è previsto che le amministrazioni aggiudicatrici provvedano ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.
Per i soggetti tenuti all`applicazione del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici di cui all`art. 142, comma 4, del Codice per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, al relativo onere, stimato, nell`ipotesi di assenza delle risorse di cui sopra, si provvede mediante l`istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione di 300 milioni di euro per l`anno 2009. In corso di esame è stato previsto che detto importo costituisce tetto massimo di spesa. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l`adeguamento prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonchè la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell`assegnazione delle risorse.
Le disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzioni viene precisato che si applicano anche ai contratti di lavori affidati nei settori speciali di cui alla Parte III del D.Lgs 163/06, ad esclusione degli affidamenti per i quali sia già previsto contrattualmente un meccanismo di adeguamento dei prezzi. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l`anno 2008, resta fermo quanto contrattualmente previsto.
Inoltre, allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure di appalto per i lavori sottosoglia, viene introdotta una disposizione al D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture) per cui i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall`art.57 (procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara); l`invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
Tra le norme introdotte in corso di esame, prevista la proroga, al 30 marzo 2009, della sospensione della norma che vieta il ricorso all`arbitrato nei contratti di lavori pubblici al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi previste, da ultimo differita al 31 dicembre 2008 dall`art.4/bis del decreto legge 97/08, convertito con modifiche, dalla L. 129/08.
Con altra disposizione viene prevista l`esclusione delle fondazioni, di cui al D.Lgs. 153/99, nonchè degli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, di cui al D.Lgs. 509/94 (enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria) e di cui al D.Lgs. 103/96 (come ulteriormente precisato in corso di esame), dalla disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 163/06), purchè non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti, servizi e forniture.
Altre norme, approvate in corso di esame, attengono il canone annuo dei pedaggi autostradali corrisposto ad ANAS Spa, nella misura del 42%, di cui al comma 1020, della L. 296/06 (finanziaria 2007), che dovrà essere destinato prioritariamente alle attività di vigilanza e controllo sui concessionari fino alla concorrenza dei relativi costi, compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie, e le modifiche del D.Lgs. 284/05 sul riordino della Consulta generale dell`autotrasporto e del Comitato Centrale dell`Albo degli autotrasportatori relative alla sua organizzazione e funzionamento.
Nel testo viene, altresì, prevista l`autorizzazione di spesa a favore della Regione Sardegna per opere connesse al “grande evento”” della Presidenza italiana del G8, di cui al DPCM 21 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all`art. 61 della legge 289/02, per un importo pari a 233 milioni di euro.
Altre norme sono volte a dare attuazione alle previsioni di cui all`art. 2, comma 109, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), e dell`art. 2, comma 1, del DL 61/08, convertito dalla L. 113/08, in tema di definizione delle posizioni dei soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le regioni Marche ed Umbria nel 1997.
Le disposizioni, come precisato in corso di esame, si applicano ai soggetti privati e, in deroga all`art.6, comma 1-bis, del decreto legge 263/06, convertito, con modificazioni, dalla L. 290/06, limitatamente ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti pubblici che hanno usufruito della sospensione prevista dall`art.13 dell`ordinanza del Ministro dell`Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n.2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.228/97, e successive proroghe e integrazioni.
Tali disposizioni prevedono che i soggetti interessati dalle ordinanze di sospensione restituiscano i tributi ed i contributi, oggetto delle sospensioni in misura ridotta al quaranta per cento, senza aggravio di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione in centoventi rate mensili da versare il giorno 16 di ogni mese a decorrere da giugno 2009, anzichè gennaio 2009 come in origine previsto.
Il decreto legge prevede, infine, misure di sostegno per il settore agricolo, della pesca e dell`autotrasporto che verranno adottate con appositi decreti, per le misure di rispettiva competenza, dei Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, entro il 15 gennaio 2009 e, il successivo 31 gennaio (date modificate in corso di esame) saranno definite, mediante appositi bandi, le procedure di attuazione delle suddette misure. All`onere connesso si provvede nel limite di 230 milioni di euro da utilizzarsi entro il 31 dicembre 2008.
Il decreto legge, nella settimana di riferimento, è stato approvato, in terza lettura, in sede referente, dalla Commissione Lavori pubblici.
– Decreto legge n. 172 del 6 novembre 2008 recante “Misure straordinarie per fronteggiare l`emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè misure urgenti di tutela ambientale”” (DDL 1280/S).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il decreto legge in oggetto, nel testo approvato dalla Commissione Territorio e Ambiente, identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Il provvedimento prevede, nel suo complesso, norme specifiche per la soluzione dell`emergenza rifiuti nella Regione Campania.
In particolare, vengono previste, fino al termine dello stato emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio.
Viene, altresì, previsto che, per tutta la durata dello stato di emergenza, allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell`illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della Regione Campania, e fermo restando il rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, i soggetti pubblici competenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente, dispongono la rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi (come precisato in corso d`esame).
Con apposita norma sul commissariamento di Enti locali, viene introdotta una modifica al D.Lgs. 267/00 (testo unico degli enti locali) con la quale viene previsto che nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del D.Lgs. 152/06, con decreto del ministro dell`interno possono essere rimossi il Sindaco, il Presidente della Provincia o i componenti dei Consigli e delle Giunte (come precisato in corso d`esame).
Con altra norma viene introdotta una disciplina sanzionatoria per l`abbandono incontrollato o presso siti non autorizzati, sul suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o sotterranee, ovvero incendio, di rifiuti pericolosi, speciali e ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0.5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a 50 centimetri. Vengono sanzionati i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati, o incendiano i rifiuti, o li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi (come precisato in corso d`esame).
Previste, altresì, apposite sanzioni della reclusione e della multa per chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata; le stesse sono maggiorate se la discarica è destinata, anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna consegue la confisca dell`area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se la stessa è di proprietà dell`autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
Viene prevista, inoltre, una norma relativa agli incentivi per la realizzazione di inceneritori con la quale vengono apportate modifiche alla L. 244/07 (legge finanziaria 2008). In particolare, viene differito al 31 dicembre 2009 il termine di riapertura per la concessione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici in tema di fonti rinnovabili, estesa anche agli impianti entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008.
In corso d`esame è stata inserita una norma con la quale si prevede che al fine di formare i giovani relativamente all`importanza della conservazione di un ambiente sano e al rispetto del territorio, nonchè alla realizzazione di tutte le pratiche utili per l`attuazione del ciclo completo dei rifiuti, sono previste iniziative di formazione attraverso l`inserimento nei programmi scolastici inerenti il periodo dell`obbligo di istruzione come definito dall`art. 1, comma 622, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007), dell`educazione ambientale.
è stata, altresì, introdotta una disposizione con la quale si prevede che, al fine di sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, con decreto del Ministero dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell`Ambiente sono definite le modalità attuative delle disposizioni riguardanti la campagna informativa, nell`ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con apposita norma inserita in corso d`esame, viene modificato il comma 143, dell`art. 2, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) relativo alla incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da impianti entranti in funzione dal 1° gennaio 2008.
Viene previsto, in particolare, che ai fini della definizione delle modalità di calcolo, il gestore dei servizi elettrici (GSE), con il supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni dalla data di emanazione del decreto, sviluppa e sottopone all`approvazione del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell`Ambiente, l`aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili.
Viene, altresì, previsto che con il medesimo decreto ministeriale, sono identificate anche le tipologie dei rifiuti per le quali è predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell`accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalità di calcolo di cui sopra, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell`accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51% della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi di:
– impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
– impiego di combustibile da rifiuti, ai sensi dell`art. 183, del D.Lgs. 152/06 (Codice dell`ambiente), prodotto esclusivamente da rifiuti urbani.
In corso d`esame è stata inserita una norma con la quale si dispone che allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell`illecito abbandono di rifiuti ed evitare l`espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni volte ad appianare nell`immediato le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti nell`applicazione del D.Lgs. 152/06 (Codice dell`Ambiente):
– fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all`art. 181-bis, comma 2, del D.Lgs. 152/06 che definisce le caratteristiche che devono avere i materiali ottenuti con i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari, le suddette caratteristiche si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) e 210 (autorizzazione in ipotesi particolari) del citato decreto legislativo;
– fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all`art. 195, comma 2, lett. s-bis, del D.Lgs. 152/06 che contiene l`individuazione e la disciplina di semplificazioni, gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti, stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del citato D.Lgs. 152/06, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, purchè nel rispetto delle norme comunitarie.
è stata, inoltre, introdotta una disposizione sul Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani. La stessa prevede che al fine di prevenire le emergenze per lo smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonchè di contribuire all`aumento dell`occupazine e degli investimenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell`Ambiente, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, d`intesa con la Conferenza Unificata, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni e della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il suddetto piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata.
Viene, altresì, previsto che il predetto piano indica i finanziamenti pubblici, comunitari e privati disponibili ai fini della realizzazione del piano stesso e riporta anche i contributi compensativi a favore degli Enti locali.
è stata inserita una disposizione con la quale viene sostituito il comma 3, dell`art. 107, del D.Lgs. 152/06 (Codice dell`Ambiente), relativo agli scarichi in reti fognarie.
Viene previsto, in particolare, che non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell`alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell`esistenza di un sistema di depurazione da parte dell`ente gestore del servizio idrico integrato che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L`installazione degli apparecchi è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione.
Con apposita norma inserita in corso d`esame, viene modificato l`art. 121, del D.Lgs. 152/06 sui piani di tutela delle acque. Viene previsto, in particolare, che il suddetto piano contiene, oltre agli elementi appositamente individuati, tra cui l`individuazione degli obiettivi di qualità ambientale, l`elenco dei corpi idrici e le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico, anche i dati in possesso delle Autorità ed Agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili ai cittadini.
Viene introdotta una disposizione di interpretazione autentica del comma 2, dell`art. 8, del DL 90/08, convertito dalla L. 123/08, in materia di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti. In particolare, viene previsto che il suddetto comma si interpreta nel senso che, nelle more del funzionamento a regime del sistema dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, sono autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento aventi codici appositamente individuati ed il relativo deposito presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
Viene, inoltre, disposto che l`attuazione del suddetto comma 2, dell`art. 8, del DL 90/08 è sottoposta all`autorizzazione comunitaria.
Con altra norma viene modificato il comma 4, dell`art. 2, del DL 90/08, convertito dalla L. 123/08. Viene previsto, in particolare, che oltre ai siti, alle aree e agli impianti comunque connessi all`attività di gestione dei rifiuti, anche le sedi degli uffici costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l`assoluta protezione e l`efficace gestione.
Il decreto legge, nella settimana di riferimento, è stato approvato, dall`Aula della Camera dei Deputati e, in seconda lettura, in sede referente, dalla Commissione Territorio e Ambiente.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

– Decreto legge n. 162 del 23 ottobre 2008, recante “Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell`autotrasporto, dell`agricoltura e della pesca professionale, nonchè di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997“ (DDL 1152-B/S).
La Commissione Lavori pubblici ha approvato, in terza lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati.
Il decreto legge, in scadenza il 22 dicembre 2008, nella settimana di riferimento è stato approvato definitivamente dall`Aula.
– Decreto legge n. 171 del 3 novembre 2008, recante “misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare”” (DDL 1175-B/S).
La Commissione Agricoltura ha approvato, in terza lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati.
Il decreto legge, in scadenza il 3 gennaio 2009, nella settimana di riferimento è stato approvato definitivamente dall`Aula.
– Decreto legge n. 172 del 6 novembre 2008 recante “Misure straordinarie per fronteggiare l`emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè misure urgenti di tutela ambientale”” (DDL 1280/S).
La Commissione Territorio e Ambiente ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto, nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.

Il decreto legge, in scadenza il 5 gennaio 2009, nella settimana di riferimento è stato approvato definitivamente dall`Aula.

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